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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24686/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22754/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Sicilia –sezione staccata di Caltanissettan. 720/21/2016, depositata il 22 febbraio 2016; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006 R.G.

N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 9 maggio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli atri, nonché la declaratoria di nullità del giudizio per messa integrazione del contraddittorio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in diversa composizione; -Rilevato che:

1. All’esito di verifica fiscale, la G.d.F. di Enna redigeva processo verbale di constatazione nei confronti della C.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale emergeva che tale società – della quale [OSCURATO:PERSONA] era socia accomandante – non aveva mai presentato le dichiarazioni dei redditi, né istituito le scritture contabili obbligatorie ex lege.

L’Agenzia delle Entrate, esaminate le risultanze del p.v.c., notificava, in data 22 novembre 2011, al legale rappresentante della società, avviso di accertamento n.

TYU02T100973 emesso nei confronti della stessa società, con il quale veniva accertato, per l’anno 2006, un maggior reddito di € 450.831,00 per compensi percepiti e non dichiarati, con conseguente rideterminazione delle relative imposte; tale avviso di accertamento diveniva definitiv o a seguito di mancata impugnazione.

La socia accomandante [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, riceveva la notifica di avviso di accertamento n.

TYU01T100980 per redditi da capitale, riguardanti la propria quota di R.G.

N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] partecipazione della società C.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, con l’avviso di accertamento in questione veniva accertato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2006, un maggior reddito di partecipazione di € 56.354,00, con conseguente maggior imposta IRPEF e relativi addizionali, interessi e sanzioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna, sia l’avviso di accertamento emessonei confronti della società, che quello emess o nei suoi confronti per la propria quota di partecipazione; la C.T.P. adìta, con sentenza n. 455/01/2012, depositata il 25 giugno 2012, dichiarava il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’impugnazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società mentre, in accoglimento del ricorso, annullava l’avviso di acce rtamento emessi nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA].

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate,ed appello incidentale dalla contribuente, la Commissione T ributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta , con sentenza n. 720/21/2016, pronunciata il 25 gennaio 2016 e depositata in segreteria il 22 febbraio 2016 , rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale , compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 27 settembre 2016).

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con decreto del 15 febbraio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 9 maggio 2024 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, nella persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, e per la conseguente declaratoria di nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, con rinvio del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tremotivi.

1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società C.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuto definitiv o , in quanto non impugnato dal legale rappresentante della stessa società; erroneamente, pertanto, la C.T.R. aveva poi confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emess o nei confronti della socia per redditi di partecipazione, in quanto, una volta divenutodefinitivo l’accertamento nei confronti della società, ne derivava la necessaria definitività anche degli accertamenti che su di essosi fondavano.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. n. 546/1992, R.G.

N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 102 cod. proc. civ. edell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Deduce l’ente impositore che la sentenza impugnata era affetta da nullità per avere violato il principio del litisconsorzio necessario, con riferimento agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Rileva l’Agenzia delle Entrate che la corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che, in base al principio di trasparenza di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, la rettifica del reddito operato nei confronti della società avrebbe comportato necessariamente la rettifica dei redditi del socio ai fini IRPEF, avendo, peraltro,il socio sempre la facoltà di prendere visione della documentazione in possesso della società.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. In via preliminare, per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, che è fondato.

Ed invero, in tema di società di persone, l 'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 e dei soci delle stesse,e la conseguente R.G.

N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone dunque che tutti questi soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass. 11 giugno 2018, n. 15116; Cass. 14 aprile 2022, n. 12180; Cass. 29 novembre 2023, n. 33319; Cass. 9 febbraio 2023, n. 4094).

Nel caso di specie, non è controversa l’unitarietà dell’accertamento, che ha coinvolto la società ed i soci; conseguentemente, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti della società C.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché nei confronti del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], e dell’altro socio accomadante [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata R.G.

N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna), ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

3. Gli altri motivi di ricorso devono considerarsi assorbiti.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22754/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Sicilia –sezione staccata di Caltanissettan. 720/21/2016, depositata il 22 febbraio 2016; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006 R.G. N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 9 maggio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli atri, nonché la declaratoria di nullità del giudizio per messa integrazione del contraddittorio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in diversa composizione; -Rilevato che: 1. All’esito di verifica fiscale, la G.d.F. di Enna redigeva processo verbale di constatazione nei confronti della C.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale emergeva che tale società – della quale [OSCURATO:PERSONA] era socia accomandante – non aveva mai presentato le dichiarazioni dei redditi, né istituito le scritture contabili obbligatorie ex lege. L’Agenzia delle Entrate, esaminate le risultanze del p.v.c., notificava, in data 22 novembre 2011, al legale rappresentante della società, avviso di accertamento n. TYU02T100973 emesso nei confronti della stessa società, con il quale veniva accertato, per l’anno 2006, un maggior reddito di € 450.831,00 per compensi percepiti e non dichiarati, con conseguente rideterminazione delle relative imposte; tale avviso di accertamento diveniva definitiv o a seguito di mancata impugnazione. La socia accomandante [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, riceveva la notifica di avviso di accertamento n. TYU01T100980 per redditi da capitale, riguardanti la propria quota di R.G. N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] partecipazione della società C.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, con l’avviso di accertamento in questione veniva accertato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2006, un maggior reddito di partecipazione di € 56.354,00, con conseguente maggior imposta IRPEF e relativi addizionali, interessi e sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna, sia l’avviso di accertamento emessonei confronti della società, che quello emess o nei suoi confronti per la propria quota di partecipazione; la C.T.P. adìta, con sentenza n. 455/01/2012, depositata il 25 giugno 2012, dichiarava il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’impugnazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società mentre, in accoglimento del ricorso, annullava l’avviso di acce rtamento emessi nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA]. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate,ed appello incidentale dalla contribuente, la Commissione T ributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta , con sentenza n. 720/21/2016, pronunciata il 25 gennaio 2016 e depositata in segreteria il 22 febbraio 2016 , rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale , compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 27 settembre 2016). Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con decreto del 15 febbraio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 9 maggio 2024 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, nella persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, e per la conseguente declaratoria di nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, con rinvio del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, l’Ufficio che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società C.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuto definitiv o , in quanto non impugnato dal legale rappresentante della stessa società; erroneamente, pertanto, la C.T.R. aveva poi confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emess o nei confronti della socia per redditi di partecipazione, in quanto, una volta divenutodefinitivo l’accertamento nei confronti della società, ne derivava la necessaria definitività anche degli accertamenti che su di essosi fondavano. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. n. 546/1992, R.G. N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 102 cod. proc. civ. edell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce l’ente impositore che la sentenza impugnata era affetta da nullità per avere violato il principio del litisconsorzio necessario, con riferimento agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva l’Agenzia delle Entrate che la corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che, in base al principio di trasparenza di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, la rettifica del reddito operato nei confronti della società avrebbe comportato necessariamente la rettifica dei redditi del socio ai fini IRPEF, avendo, peraltro,il socio sempre la facoltà di prendere visione della documentazione in possesso della società. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. In via preliminare, per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, che è fondato. Ed invero, in tema di società di persone, l 'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 e dei soci delle stesse,e la conseguente R.G. N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone dunque che tutti questi soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass. 11 giugno 2018, n. 15116; Cass. 14 aprile 2022, n. 12180; Cass. 29 novembre 2023, n. 33319; Cass. 9 febbraio 2023, n. 4094). Nel caso di specie, non è controversa l’unitarietà dell’accertamento, che ha coinvolto la società ed i soci; conseguentemente, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti della società C.D.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché nei confronti del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], e dell’altro socio accomadante [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata R.G. N.22754/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna), ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità. 3. Gli altri motivi di ricorso devono considerarsi assorbiti. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria d
Sentenza Cassazione n. 24686/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris