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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 20114/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29250/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inCASTELTERMINI (AG) [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avv.to FILIPPO PELLITTERIche lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].

N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - c ontroricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO , n. 568/2018 depositata il 19/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citava innanzi il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri esponendo che [OSCURATO:PERSONA] ( dante caus a dei convenuti), con scrittura privata del 10 febbraio 20 0 0 , aveva trasferito in suo favore la piena proprietà di un immobile sito in Casteltermini, via [OSCURATO:PERSONA], in catasto al foglio 32, particella

338. L’attore esponeva inoltre che, contestualmente alla conclusione di tale accordo, era stato trasferito in suo favore anche il possesso della materiale detenzione dell’immobile ed er a stato versato interamente il corrispettivo pattuito nel predetto contratto.

Le parti avevano differito la stipula dell’atto notarile al momento Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo previa predisposizione della documentazione necessari a e del le spese della sanatoria dell’immobile, spese poste integralmente a carico dell’acquirente.

Successivamente l’a tto notarile non era stato stipulato eil Giuliano era deceduto il 19 luglio 2005.

Tanto premesso l’attore chiedeva fosse dato integra l e adempimento alle pattuizionidel predetto contratto, in particolare all’obbligazione gravantesul venditore di stipulare un atto pubblico dinanzi al notaio che riproducesse il contenuto della vendita di cui alla predetta scrittura privata con l’ effetto di consentire la trascrizione della compravendita.

Per tale motivo chiedeva al Tribunale la pronuncia della sentenza che, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., in esecuzione dell’obbligo richiamato a carico della parte convenuta, producesse erga omnes tutti gli effetti traslativi della proprietà

2. Tra i convenuti eredi del defunto Giuliano, s i costituiva il solo [OSCURATO:PERSONA],il quale deduceva che, con testamento olografo del 28 ottobre 1987, il Giuliano aveva l egato i n suo favore l’immobile di Casteltermini e che, quindi , egli era divenuto il proprietario del medesimo immobile per effetto del testamento.

Deduceva che il preliminare non aveva la forma dell’atto pubblico e non recava l’autenticità delle sottoscrizioni, mantenendo m era natura obbligatoria ed essendo dunque inidone o a comportare l’alienazionedell’immobile poiché questo, al momento dell’apertura della successione, era già ricompreso nell’asse ereditario e trasferito per successione.

3. Il T ribunale accoglieva la domanda e disponeva il trasferimento coattivo nella piena proprietà dell’immobile oggetto Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 della scrittura privata in favore dell’attoreBurgio.

In particolare , il Tribunale riteneva che la scrittura privata del 10 febbraio 2000 integrasse una revoca del legato e,accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’articolo 2932 c.c. , disponeva il trasferimento della proprietà.

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. [OSCURATO:PERSONA] re sisteva all’ appello , così come [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA].I restanti originari convenuti rimanevano contumaci.

6. La Corte d’Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento accertava e dichiarava che l’appellante [OSCURATO:PERSONA], in forza del testamento olografo del 28 ottobre 1987 redatto da [OSCURATO:PERSONA], era proprietario dell’immobile sito in Casteltermini, via di Gregorio come sopra indicato.

La disposizione testamentaria contenuta nell’olografo del 28 ottobre 1985 era stataqualificata dal primo giudice come legato e su tale qualificazione non vi era contestazione.

Del pari,la scrittura privata tra l’originario attore e [OSCURATO:PERSONA] in o era stata qualificata come contratto preliminare.

Tale definizione non era stata impugnata,considerato che il Burgio non aveva proposto sul punto motivo di appello incidentale, limitandosi a dedurre genericamente la natura di contratto definitivo della stessa scrittura.

Tanto premesso il giudice del gravame evidenziava che si era in presenza di un contrasto tra titoli legittimi e validi vantati da soggetti differenti a fondamento del rispettivo diritto di proprietà Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 sul medesimo bene immobile.

In base all’articolo 2644 codice civile il conflitto andava risolto sulla priorità della trascrizione del titolo.

Nella specie [OSCURATO:PERSONA] aveva trascritto il pr oprio titolo rappresentato dal testamento olografo in forza del quale aveva ricevuto in legatol’immobile.

A fronte di tale adempimento l’attore , appellato, non av eva allegato e neppure documentato la trascrizione della scrittura privata del 10 febbraio 2000.

Pertanto, il conflitto andava risolto in favore dell’appellante il quale doveva essere dichiarato proprietario dell’immobile sin dall’apertura della successione ex articolo 649 c.c.

Inoltre, ad abundantiam , la Corte d ’ Appello evidenziava che, ai sensi dell’articolo 686 c.c., l’alienazione da parte del testatore della cosa legata determina l’effetto della revoca del legato solo quando l’atto di alienazione sia un negozio ad effetti reali e non meramente obbligatori come il contratto preliminare di compravendita.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

8. PaoloVattano ha resistito con controricorso.

9. La curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

10. [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insist ito nell a richiest a di inammissibilità o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: carenza di capacità processuale da parte d i [OSCURATO:PERSONA] , violazione Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 dell’articolo 43 regio decreto n.267 del 19 42 in combinato disposto con gli articoli 75 e 110 c.p.c.

Il ricorrente premette che il Vattano era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Agrigento antecedente la proposizione dell’appello avversa.

Pertanto, non era legittimato a proporre appello.

Infatti, in base alle norme richiamate in rubrica , il fallito, dal momento della sentenza di fallimento, perdela capacità di stare in giudizio in relazione all’universalità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento,cedendola al curatore fallimentare che gli succede a tutela dell’interesse della massa dei creditori alla soddisfazione dei propri crediti contro il debitore insolvente.

La perdita del la capacità processuale attiva o passiva del fallito è conseguenza diretta di uno spossessamento.

La legittimazione processuale viene trasferita al curatore salvo che per i rapporti di carattere personale e di natura patrimonialespecificamente esclusi dal fallimento ex articolo 46 legge fallimentare.

L’attore , dunque , avrebbe appellato la sentenza di primo grado senza la necessaria capacità processuale che spettava al curatore.

La c arenza di legittimazione processuale del Vattano comporterebbe la nullità di tutti gli atti del giudizio svoltosi su impulso processualeviziato.

Nella specie, peraltro, non vi sarebbe alcuna dimostrazione o allegazione del disinteresse degli organi fallimentari, unic a possibilità per il fallito di stare in giudizio personalmente.

Inoltre, il legato non rientrerebbe tra i beni e diritti di natura strettamente personale. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 Deve ribadirsi il principio del tutto consolidato secondo cui: «La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio»(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal fallito, in quanto la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale ma, comunicandogli l’intento di non impugnare la decisione, aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia). (Sez.

L, Sentenza n. 13991 del 06/06/2017, Rv. 644537 -01) Nella specie il fallimento non solo non ha mostrato alcun interesse nel proporre appello ma si è costituito nel presente giudizio – autorizzato anche dal giudice delegato con provvedimento del 24 ottobre 2018 - a sostegno del Vattano, chiedendo il rigetto del ricorso per cassazione e, in tal modo, evidenziando una valutazione positiva in ordine alla convenienza della controversia.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, motivazione manifestamente illogica, aberrante , perpless a ed obiettivamente incomprensibile.

V iolazione o falsa applicazione degli articoli 111 , comma 6, Cost. 112 , 115 , 132 , comma 2, n . 4 , 1 56 comma 2 , Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 8 c.p.c. e degli articoli 1470, 1 476 , 1 498 c.c. nonché degli articoli 2909,324 e 329, comma 2 , c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto il legato revocato in base alla scrittura privata del 2000.

Tale parte della sentenza non era stata oggetto di impugnazione.

L ’appellante aveva prestato acquiescenza sul punto, avendo appellato la sentenza solo in relazione alla rilevanza giuridica della trascrizione e non in relazione all’avvenuta revoca del legato.

Vi sarebbe dunque giudicato implicito formato sulla statuizione di revoca del legato. 2.1 La motivazione della sentenza sarebbe , peraltro , manchevole, illogica , perpless a e in comprensibile , sanzionabile ex articolo 132,comma 2 , n . 4, c.p.c. rispetto alla efficacia reale del contratto di vendita del 10 febbraio 2000.

Si sarebbe attribuit a rilevanza giuridic a solo al no men contratto preliminare di compravendita e non al fatto che sostanzialmente doveva qualificarsi come contratto di compravenditae il giudice di primo grado tale lo aveva considerato.

Inoltre, la sentenza sarebbe contraddittoria perché nella parte successivail giudice d’appello ha qualificato entrambi i titoli validi ed efficaci risolvendone il contrasto ex art. 2644 c.c.

Secondo il ricorrente il ragionamento della Corte d'Appello è ancheillogico perché se avesse ritenuto che l’impugnazione degli effetti revocatori della scrittura privata del 10 febbraio 2000 era parte dell’impugnazione avrebbe dovuto accertare di ufficio la natura reale o obbligatoria della scrittura privata.

Nel caso opposto avrebbe dovuto ritenere precluso l’esame della medesima scrittura con la conseguenza di negare rilevanza alla trascrizione del legato.

Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del principio iura novit curia, omesso esame del giudicato interno di altri fatti e circostanze decisive del giudizio oggetto didiscussione.

Violazione o falsaapplicazione dell’art. 113, comma 1, e 115 c.p.c. e degli articoli 686, 6 49, 456, 1325 , 1328, 134 6 , 1 3 50, 1418, comma 2, 1470,1476, 1498 e 2644 c.c.

La censura attiene alla qualificazione del testamento olografo del 28 ottobre 1987 come legato e a lla scrittura privata del 10 febbraio 2000 come preliminare di vendita sulla base di una ritenuta non contestazione delle parti rispetto alla qualificazione operata dal giudice di primo grado.

In realtà,il giudice dell’appello aveva il dovere sulla base degli atti e delle prove acquisite di riqualificarei suddetti atti.

Ciò premesso il giudice dell’appello avrebbe del tutto omesso di motivare sulla qualificazionedella scrittura privata.

Quest’ultima, infatti, dovrebbe qualificarsi come contratto di vendita ad effetti reali.

Il ricorrente riporta alcune espressioni usate nella suddetta scrittura dalle quali desumere la volontà delle parti di trasferire la proprietà del beneunitamente al pagamento del prezzo.

Inoltre , il Burgio aveva anche presentato istanza per l’integrazione della documentazione necessaria alla sanatoria dell’immobile.

Di conseguenza in applicazione dell'articolo 686 c .c. non potrebbe trovare applicazione articolo 2644 c.c.in quanto il legato trascrittonon è più valido ed efficace.

Dunque, la Corte d’ A ppello avrebbe violato l’articolo 113 c.p.c. e il principio iura novit curia applicando una norma mai Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 richiamata dalle parti e sulla base di un non corretto inquadramento dei fatti. 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

La Corte d'appello h a affermato che la scrittura privata stipulata tra le parti era stata qualificata dal primo giudice come contratto preliminare e che t ale definizione non era stata impugnata,considerato che il Burgio non aveva proposto sul punto motivo di appello incidentale, limitandosi a dedurre genericamente la natura di contratto definitivo della stessa scrittura.

Sul punto la doglianza del ricorrente che complessivamente lamenta l’erronea applicazione del giudicato internoo del principio di non contestazione o, comunque, l’omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del contratto è fondata.

La Corte d'Appello, infatti, a seguito dell’appello del Vattano (legatario), poteva e doveva procedere ad un’autonoma interpretazione e qualificazione del contratto stipulato dal Burgio con il dante causa del Vattano e ha errato nel ritenere che fosse onere del Burgio , integralmente vincitore in primo grado , di proporre appello incidentalesulla natura meramente obbligatoria o ad efficacia reale del suddetto contratto.

L’interpretazione e qualificazionedella scrittura privata del 10 febbraio 2000, infatti, si imponeva per effetto dell’appello del Vattano, avente ad oggetto l’opponibilità della trascrizione del legato ma implicante anche gli effetti revocatori del contratto sul legato ex art. 686 c.c.,e per la difesa svolta dal Burgio in sede di appello che aveva riproposto la questione circa la natura di Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 contratto ad effetti reali e non obbligatori.

D'altra parte, il Burgio, sin dalla domanda originaria in primo grado, aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] con la suddetta scrittura aveva trasferito in suo favore la piena proprietà dell'immobileoggetto del giudizio e che le parti avevano differito la stipula dell'atto notarile previa predisposizione della documentazione necessaria.

Peraltro, la sentenza del Tribunale di Agrigento appellata dal Vattano non era stata affatto chiara nell’affermare la natura obbligatoria o reale della scrittura privata del 10 febbraio, anzi in alcuni passaggi faceva riferimento espressamente al trasferimento della proprietà del fabbricato.

La stessa Corte d'Appello nel riportare la decisione di primo grado parla sia di vendita , afferma ndo che il convenuto (Vattano) non ne aveva mai contestato la posteriorità rispetto al testamento,sia di preliminare (pag. 2 della sentenza in questa sede impugnata).

In ogni caso, la questione della qualificazione giuridica della scrittura privata non hacostituito un capo autonomo della sentenza - come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – non essendo caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia tanto che dalla lettura della sentenza può addirittura dubitarsi su quale qualificazione sia stata data dal giudice di primo grado, rappresenta ndo l a qualificazione del contratto come vendita la conseguenza logica della statuizione in concreto adottatadi ritenere revocato il legato.

D eve ribadirsi che: «Quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice è costituito Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 esclusivamente dall'attribuzione (o dalla non attribuzione) del bene della vita conteso, onde il giudicato si forma sull'accoglimento o sul rigetto della domanda, e soltanto in via indiretta e mediata sulle premesse meramente logiche della decisione; ne consegue che, impugnata la pronuncia di merito, il giudice dell'impugnazione non è in alcun modo vincolato ai criteri seguiti dal primo giudice per procedere alla qualificazione giuridica dei fatti» ( Sez. 2 , Sent . n.7620 del 2006 ) .

Dunque, sulla natura di contratto preliminare o definitivo di vendita della scrittura privata del febbraio del 2000 il Burgio non aveva l’onere di proporre appello incidentale e non si è formato alcun giudicato implicito sul punto .

Di conseguenza l a Corte d'Appello non era vincolata alla qualificazione giuridica del contratto asseritamente operata dal primo giudice e doveva procedere ad un’autonoma interpretazione e qualificazione del contratto, attività del tutto omessa sulla base dell’erronea affermazione sopra riportata.

Il giudice d'appello, peraltro , può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere -dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitume la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto(Sez. 3 , Sent . n. 4008 del 2006 ).

Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 3.2 A questo proposito deve evidenziarsi che i l ricorrente pur agendo sul presupposto della proprietà del bene per effetto della vendita, ha proposto una domanda ex art. 2932 c.c. al fine di obbligare il Giuliano a far ripetere il consenso già manifestato con la scrittura privata per consentire la trascrizione dell’acquisto.

Secondo l’indirizzo di questa Corte: «Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. -che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare -, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni» (Sez. 3 , Sent. n.26136 del 2022; Sez. 2 , Sent. n. 1553 del 2013) .

Pertanto, la Corte d'Appello in sede di rinvio, d ovrà interpretare e qualificare la scrittura privata del febbraio 2000 e, qualora ritenga di accedere alla tesi del ricorrente secondo cui si tratta di una vendita, dovrà esaminare la domanda del Burgio tenendo conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (ex plurimisSez.

L., Ord. n. 19435 del 2018). 3.3 Infine, deve evidenziarsi l’erroneità della sentenza nella parte in cui parla di un mero conflitto tra titoli, nell’ambito dei quali deve prevalere quello trascritto.

Ric. 2018n. 29250 sez.

S2 -ud. 12/05/2023 In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall’ art.2648 cod. civ., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni.

Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo (Sez. 2, Sent. n. 2800 del 1985).

4. In conclusione, il secondo e il terzo motivo di ricorso , per quanto detto, sono fondati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29250/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inCASTELTERMINI (AG) [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avv.to FILIPPO PELLITTERIche lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. N. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - c ontroricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO , n. 568/2018 depositata il 19/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava innanzi il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri esponendo che [OSCURATO:PERSONA] ( dante caus a dei convenuti), con scrittura privata del 10 febbraio 20 0 0 , aveva trasferito in suo favore la piena proprietà di un immobile sito in Casteltermini, via [OSCURATO:PERSONA], in catasto al foglio 32, particella 338. L’attore esponeva inoltre che, contestualmente alla conclusione di tale accordo, era stato trasferito in suo favore anche il possesso della materiale detenzione dell’immobile ed er a stato versato interamente il corrispettivo pattuito nel predetto contratto. Le parti avevano differito la stipula dell’atto notarile al momento Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo previa predisposizione della documentazione necessari a e del le spese della sanatoria dell’immobile, spese poste integralmente a carico dell’acquirente. Successivamente l’a tto notarile non era stato stipulato eil Giuliano era deceduto il 19 luglio 2005. Tanto premesso l’attore chiedeva fosse dato integra l e adempimento alle pattuizionidel predetto contratto, in particolare all’obbligazione gravantesul venditore di stipulare un atto pubblico dinanzi al notaio che riproducesse il contenuto della vendita di cui alla predetta scrittura privata con l’ effetto di consentire la trascrizione della compravendita. Per tale motivo chiedeva al Tribunale la pronuncia della sentenza che, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., in esecuzione dell’obbligo richiamato a carico della parte convenuta, producesse erga omnes tutti gli effetti traslativi della proprietà 2. Tra i convenuti eredi del defunto Giuliano, s i costituiva il solo [OSCURATO:PERSONA],il quale deduceva che, con testamento olografo del 28 ottobre 1987, il Giuliano aveva l egato i n suo favore l’immobile di Casteltermini e che, quindi , egli era divenuto il proprietario del medesimo immobile per effetto del testamento. Deduceva che il preliminare non aveva la forma dell’atto pubblico e non recava l’autenticità delle sottoscrizioni, mantenendo m era natura obbligatoria ed essendo dunque inidone o a comportare l’alienazionedell’immobile poiché questo, al momento dell’apertura della successione, era già ricompreso nell’asse ereditario e trasferito per successione. 3. Il T ribunale accoglieva la domanda e disponeva il trasferimento coattivo nella piena proprietà dell’immobile oggetto Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 della scrittura privata in favore dell’attoreBurgio. In particolare , il Tribunale riteneva che la scrittura privata del 10 febbraio 2000 integrasse una revoca del legato e,accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’articolo 2932 c.c. , disponeva il trasferimento della proprietà. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] re sisteva all’ appello , così come [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA].I restanti originari convenuti rimanevano contumaci. 6. La Corte d’Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento accertava e dichiarava che l’appellante [OSCURATO:PERSONA], in forza del testamento olografo del 28 ottobre 1987 redatto da [OSCURATO:PERSONA], era proprietario dell’immobile sito in Casteltermini, via di Gregorio come sopra indicato. La disposizione testamentaria contenuta nell’olografo del 28 ottobre 1985 era stataqualificata dal primo giudice come legato e su tale qualificazione non vi era contestazione. Del pari,la scrittura privata tra l’originario attore e [OSCURATO:PERSONA] in o era stata qualificata come contratto preliminare. Tale definizione non era stata impugnata,considerato che il Burgio non aveva proposto sul punto motivo di appello incidentale, limitandosi a dedurre genericamente la natura di contratto definitivo della stessa scrittura. Tanto premesso il giudice del gravame evidenziava che si era in presenza di un contrasto tra titoli legittimi e validi vantati da soggetti differenti a fondamento del rispettivo diritto di proprietà Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 sul medesimo bene immobile. In base all’articolo 2644 codice civile il conflitto andava risolto sulla priorità della trascrizione del titolo. Nella specie [OSCURATO:PERSONA] aveva trascritto il pr oprio titolo rappresentato dal testamento olografo in forza del quale aveva ricevuto in legatol’immobile. A fronte di tale adempimento l’attore , appellato, non av eva allegato e neppure documentato la trascrizione della scrittura privata del 10 febbraio 2000. Pertanto, il conflitto andava risolto in favore dell’appellante il quale doveva essere dichiarato proprietario dell’immobile sin dall’apertura della successione ex articolo 649 c.c. Inoltre, ad abundantiam , la Corte d ’ Appello evidenziava che, ai sensi dell’articolo 686 c.c., l’alienazione da parte del testatore della cosa legata determina l’effetto della revoca del legato solo quando l’atto di alienazione sia un negozio ad effetti reali e non meramente obbligatori come il contratto preliminare di compravendita. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 8. PaoloVattano ha resistito con controricorso. 9. La curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 10. [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insist ito nell a richiest a di inammissibilità o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: carenza di capacità processuale da parte d i [OSCURATO:PERSONA] , violazione Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 dell’articolo 43 regio decreto n.267 del 19 42 in combinato disposto con gli articoli 75 e 110 c.p.c. Il ricorrente premette che il Vattano era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Agrigento antecedente la proposizione dell’appello avversa. Pertanto, non era legittimato a proporre appello. Infatti, in base alle norme richiamate in rubrica , il fallito, dal momento della sentenza di fallimento, perdela capacità di stare in giudizio in relazione all’universalità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento,cedendola al curatore fallimentare che gli succede a tutela dell’interesse della massa dei creditori alla soddisfazione dei propri crediti contro il debitore insolvente. La perdita del la capacità processuale attiva o passiva del fallito è conseguenza diretta di uno spossessamento. La legittimazione processuale viene trasferita al curatore salvo che per i rapporti di carattere personale e di natura patrimonialespecificamente esclusi dal fallimento ex articolo 46 legge fallimentare. L’attore , dunque , avrebbe appellato la sentenza di primo grado senza la necessaria capacità processuale che spettava al curatore. La c arenza di legittimazione processuale del Vattano comporterebbe la nullità di tutti gli atti del giudizio svoltosi su impulso processualeviziato. Nella specie, peraltro, non vi sarebbe alcuna dimostrazione o allegazione del disinteresse degli organi fallimentari, unic a possibilità per il fallito di stare in giudizio personalmente. Inoltre, il legato non rientrerebbe tra i beni e diritti di natura strettamente personale. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 Deve ribadirsi il principio del tutto consolidato secondo cui: «La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio»(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal fallito, in quanto la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale ma, comunicandogli l’intento di non impugnare la decisione, aveva espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia). (Sez. L, Sentenza n. 13991 del 06/06/2017, Rv. 644537 -01) Nella specie il fallimento non solo non ha mostrato alcun interesse nel proporre appello ma si è costituito nel presente giudizio – autorizzato anche dal giudice delegato con provvedimento del 24 ottobre 2018 - a sostegno del Vattano, chiedendo il rigetto del ricorso per cassazione e, in tal modo, evidenziando una valutazione positiva in ordine alla convenienza della controversia. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, motivazione manifestamente illogica, aberrante , perpless a ed obiettivamente incomprensibile. V iolazione o falsa applicazione degli articoli 111 , comma 6, Cost. 112 , 115 , 132 , comma 2, n . 4 , 1 56 comma 2 , Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 8 c.p.c. e degli articoli 1470, 1 476 , 1 498 c.c. nonché degli articoli 2909,324 e 329, comma 2 , c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto il legato revocato in base alla scrittura privata del 2000. Tale parte della sentenza non era stata oggetto di impugnazione. L ’appellante aveva prestato acquiescenza sul punto, avendo appellato la sentenza solo in relazione alla rilevanza giuridica della trascrizione e non in relazione all’avvenuta revoca del legato. Vi sarebbe dunque giudicato implicito formato sulla statuizione di revoca del legato. 2.1 La motivazione della sentenza sarebbe , peraltro , manchevole, illogica , perpless a e in comprensibile , sanzionabile ex articolo 132,comma 2 , n . 4, c.p.c. rispetto alla efficacia reale del contratto di vendita del 10 febbraio 2000. Si sarebbe attribuit a rilevanza giuridic a solo al no men contratto preliminare di compravendita e non al fatto che sostanzialmente doveva qualificarsi come contratto di compravenditae il giudice di primo grado tale lo aveva considerato. Inoltre, la sentenza sarebbe contraddittoria perché nella parte successivail giudice d’appello ha qualificato entrambi i titoli validi ed efficaci risolvendone il contrasto ex art. 2644 c.c. Secondo il ricorrente il ragionamento della Corte d'Appello è ancheillogico perché se avesse ritenuto che l’impugnazione degli effetti revocatori della scrittura privata del 10 febbraio 2000 era parte dell’impugnazione avrebbe dovuto accertare di ufficio la natura reale o obbligatoria della scrittura privata. Nel caso opposto avrebbe dovuto ritenere precluso l’esame della medesima scrittura con la conseguenza di negare rilevanza alla trascrizione del legato. Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del principio iura novit curia, omesso esame del giudicato interno di altri fatti e circostanze decisive del giudizio oggetto didiscussione. Violazione o falsaapplicazione dell’art. 113, comma 1, e 115 c.p.c. e degli articoli 686, 6 49, 456, 1325 , 1328, 134 6 , 1 3 50, 1418, comma 2, 1470,1476, 1498 e 2644 c.c. La censura attiene alla qualificazione del testamento olografo del 28 ottobre 1987 come legato e a lla scrittura privata del 10 febbraio 2000 come preliminare di vendita sulla base di una ritenuta non contestazione delle parti rispetto alla qualificazione operata dal giudice di primo grado. In realtà,il giudice dell’appello aveva il dovere sulla base degli atti e delle prove acquisite di riqualificarei suddetti atti. Ciò premesso il giudice dell’appello avrebbe del tutto omesso di motivare sulla qualificazionedella scrittura privata. Quest’ultima, infatti, dovrebbe qualificarsi come contratto di vendita ad effetti reali. Il ricorrente riporta alcune espressioni usate nella suddetta scrittura dalle quali desumere la volontà delle parti di trasferire la proprietà del beneunitamente al pagamento del prezzo. Inoltre , il Burgio aveva anche presentato istanza per l’integrazione della documentazione necessaria alla sanatoria dell’immobile. Di conseguenza in applicazione dell'articolo 686 c .c. non potrebbe trovare applicazione articolo 2644 c.c.in quanto il legato trascrittonon è più valido ed efficace. Dunque, la Corte d’ A ppello avrebbe violato l’articolo 113 c.p.c. e il principio iura novit curia applicando una norma mai Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 richiamata dalle parti e sulla base di un non corretto inquadramento dei fatti. 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte d'appello h a affermato che la scrittura privata stipulata tra le parti era stata qualificata dal primo giudice come contratto preliminare e che t ale definizione non era stata impugnata,considerato che il Burgio non aveva proposto sul punto motivo di appello incidentale, limitandosi a dedurre genericamente la natura di contratto definitivo della stessa scrittura. Sul punto la doglianza del ricorrente che complessivamente lamenta l’erronea applicazione del giudicato internoo del principio di non contestazione o, comunque, l’omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del contratto è fondata. La Corte d'Appello, infatti, a seguito dell’appello del Vattano (legatario), poteva e doveva procedere ad un’autonoma interpretazione e qualificazione del contratto stipulato dal Burgio con il dante causa del Vattano e ha errato nel ritenere che fosse onere del Burgio , integralmente vincitore in primo grado , di proporre appello incidentalesulla natura meramente obbligatoria o ad efficacia reale del suddetto contratto. L’interpretazione e qualificazionedella scrittura privata del 10 febbraio 2000, infatti, si imponeva per effetto dell’appello del Vattano, avente ad oggetto l’opponibilità della trascrizione del legato ma implicante anche gli effetti revocatori del contratto sul legato ex art. 686 c.c.,e per la difesa svolta dal Burgio in sede di appello che aveva riproposto la questione circa la natura di Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 contratto ad effetti reali e non obbligatori. D'altra parte, il Burgio, sin dalla domanda originaria in primo grado, aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] con la suddetta scrittura aveva trasferito in suo favore la piena proprietà dell'immobileoggetto del giudizio e che le parti avevano differito la stipula dell'atto notarile previa predisposizione della documentazione necessaria. Peraltro, la sentenza del Tribunale di Agrigento appellata dal Vattano non era stata affatto chiara nell’affermare la natura obbligatoria o reale della scrittura privata del 10 febbraio, anzi in alcuni passaggi faceva riferimento espressamente al trasferimento della proprietà del fabbricato. La stessa Corte d'Appello nel riportare la decisione di primo grado parla sia di vendita , afferma ndo che il convenuto (Vattano) non ne aveva mai contestato la posteriorità rispetto al testamento,sia di preliminare (pag. 2 della sentenza in questa sede impugnata). In ogni caso, la questione della qualificazione giuridica della scrittura privata non hacostituito un capo autonomo della sentenza - come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – non essendo caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia tanto che dalla lettura della sentenza può addirittura dubitarsi su quale qualificazione sia stata data dal giudice di primo grado, rappresenta ndo l a qualificazione del contratto come vendita la conseguenza logica della statuizione in concreto adottatadi ritenere revocato il legato. D eve ribadirsi che: «Quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice è costituito Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 esclusivamente dall'attribuzione (o dalla non attribuzione) del bene della vita conteso, onde il giudicato si forma sull'accoglimento o sul rigetto della domanda, e soltanto in via indiretta e mediata sulle premesse meramente logiche della decisione; ne consegue che, impugnata la pronuncia di merito, il giudice dell'impugnazione non è in alcun modo vincolato ai criteri seguiti dal primo giudice per procedere alla qualificazione giuridica dei fatti» ( Sez. 2 , Sent . n.7620 del 2006 ) . Dunque, sulla natura di contratto preliminare o definitivo di vendita della scrittura privata del febbraio del 2000 il Burgio non aveva l’onere di proporre appello incidentale e non si è formato alcun giudicato implicito sul punto . Di conseguenza l a Corte d'Appello non era vincolata alla qualificazione giuridica del contratto asseritamente operata dal primo giudice e doveva procedere ad un’autonoma interpretazione e qualificazione del contratto, attività del tutto omessa sulla base dell’erronea affermazione sopra riportata. Il giudice d'appello, peraltro , può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere -dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitume la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto(Sez. 3 , Sent . n. 4008 del 2006 ). Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 3.2 A questo proposito deve evidenziarsi che i l ricorrente pur agendo sul presupposto della proprietà del bene per effetto della vendita, ha proposto una domanda ex art. 2932 c.c. al fine di obbligare il Giuliano a far ripetere il consenso già manifestato con la scrittura privata per consentire la trascrizione dell’acquisto. Secondo l’indirizzo di questa Corte: «Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. -che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare -, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni» (Sez. 3 , Sent. n.26136 del 2022; Sez. 2 , Sent. n. 1553 del 2013) . Pertanto, la Corte d'Appello in sede di rinvio, d ovrà interpretare e qualificare la scrittura privata del febbraio 2000 e, qualora ritenga di accedere alla tesi del ricorrente secondo cui si tratta di una vendita, dovrà esaminare la domanda del Burgio tenendo conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (ex plurimisSez. L., Ord. n. 19435 del 2018). 3.3 Infine, deve evidenziarsi l’erroneità della sentenza nella parte in cui parla di un mero conflitto tra titoli, nell’ambito dei quali deve prevalere quello trascritto. Ric. 2018n. 29250 sez. S2 -ud. 12/05/2023 In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall’ art.2648 cod. civ., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo (Sez. 2, Sent. n. 2800 del 1985). 4. In conclusione, il secondo e il terzo motivo di ricorso , per quanto detto, sono fondati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la
Sentenza Cassazione n. 20114/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris