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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22252/2026

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ermanà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GermanàBozza in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere proseguita perdifetto di querela.2.

Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza dell’art.art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.Secondo il ricorrente l’energia elettrica rientra nel novero delle cose destinatea pubblico servizio, sì da integrare pienamente l’aggravante contestata che rendeil reato procedibile di ufficio.3.

Il ricorso del Pubblico ministero va qualificato come appello.4.

Le ragioni della presente decisione seguono, anche testualmente, quantogià espresso da Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 -5.

La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di "non luogo aprocedere" emessa dal giudice all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e ss. cod. proc. pen.5.1.

Viene in rilievo, pertanto, l'innovativo istituto dell'udienza c.d.

"filtro",introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d. lgs. n. 150 del 2022.Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l’inserimento, nellatrama del procedimento a citazione diretta, di un’udienza predibattimentale incamera di consiglio a contraddittorio pieno, risponde a più finalità: da un latoconsentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezzadell’azione penale; «dall’altro lato, concentrare in un momento anticipato,precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quellepropriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, perconsentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attivitàgiudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelleistruttorie e decisorie.

Incombenze che, spesso, in ragione della loro nonprevedibilità ex ante, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo deldibattimento e, in particolare, dell’istruttoria» (così testualmente relazione cit.).In questa prospettiva all’udienza predibattimentale, nei procedimenti acitazione diretta, è stato assegnato, tra gli altri e per quanto qui interessa, ancheil compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti diindagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), giàemergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che glielementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.L'art. 554-ter cod. proc. pen. stabilisce che: «Se, sulla base degli attitrasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o perla quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita,se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto nonsussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reatoo che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenzadi non luogo a procedere.

Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedereanche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione dicondanna».L’art. 554-quater cod. proc. pen. detta uno specifico regime perl’impugnabilità delle sentenze predibattimentali, che — ferma la consapevolezzadella diversità tra udienza predibattimentale e udienza preliminare (cfr.

Corte cost.sent. n. 58 del 2026) — mutua quello stabilito dall'art. 428 cod. proc. pen. per lesentenze di non luogo a procedere emesse all'esito di udienza preliminare.Sono indicati (commi 1 e 2): il mezzo di impugnazione (appello) e i soggettilegittimati (Procuratore della Repubblica e Procuratore generale nei casi di cuiall'articolo 593-bis, comma 2; l'imputato, salvo che con la sentenza sia statodichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; lapersona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3).É disciplinato il giudizio di appello sia nelle forme (camera di consiglio ex art.127 cod. proc. pen.) sia negli epiloghi decisori: «In caso di appello del pubblicoministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienzadibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato lasentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula menofavorevole all'imputato.

In caso di appello dell'imputato, la corte, se non confermala sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piùfavorevole all'imputato» (comma 3).In sintonia con quanto previsto dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc.pen., è fissato (dal comma 6) un limite oggettivo di inappellabilità in relazione allesentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniariao con pena alternativa (le quali pertanto saranno solo ricorribili per cassazione eper tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).È stabilito che contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ingrado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratoregenerale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo606 (comma 4).Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con leforme previste dall'articolo 611 cod. proc. pen. (comma 5).5.2.

Si tratta di un regime impugnatorio "chiuso" e speciale, che deroga aquello generale.Lo dimostra il confronto tra appellabilità riconosciuta — con la sola limitazioneoggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o conpena alternativa — al pubblico ministero dal citato art. 554-quater rispetto aldisposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifichedi cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione delpubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per ireati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 (vale a dire per tutti quelli oggetto dicitazione diretta).La peculiare natura delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-tercod. proc. pen. è testimoniata anche dalla loro assoggettabilità a revoca ai sensidell'art. 554-quinquies (come accade per quelle pronunciate ai sensi dell'art. 425cod. proc. pen.).6.

Il Procuratore generale impugnante ha proposto ricorso diretto percassazione.Occorre allora interrogarsi se si ricada o meno nell'ambito applicativo dell'art.569, cod. proc. pen., il quale attribuisce alla parte che ha diritto di appellare lasentenza di primo grado la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione,limitatamente ai casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.Data l'identità di struttura e caratteri, il collegio ritiene di ispirarsi agli approdiermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere exart. 425 cod. proc. pen.Nonostante alcune pronunce di segno contrario (Sez. 2, n. 29406 del08/07/2025, Colella, Rv. 288383 – 01 e Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv.283367 – 01), il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento, decisamentemaggioritario, secondo cui: «La sentenza di non luogo a procedere resa dopol'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operatadalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione,neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamentepreviste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza exart. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 22551del 12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, HalilovicMurat, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426- 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 – 01).In tal senso si sono condivisibilmente orientate le prime decisioni assunte sultema dal giudice di legittimità, a mente delle quali la sentenza di non luogo aprocedere emessa ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a norma dell'art. 554-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione per saltum, essendoriconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., conriguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizioo ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01; conf. non massimate Sez. 2, n. 38759 del05/11/025, Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n.14023 del 15/01/2025, Ventrella).Nella motivazione della sentenza Gallo appena citata si richiamano due ordinidi ragioni a conforto del principio espresso: in primo luogo, la lettera dell'art. 569cod. proc. pen. che, riferendosi alla "sentenza di primo grado", impiega unaformula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove nonespressamente prevista - del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di nonluogo a procedere che precedono il "giudizio"; in secondo luogo, la specificità delregime dettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cuinon confermi la sentenza, il giudice d'appello deve fissare una data per l'udienzadibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato lasentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formulameno favorevole.In sostanza gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sonotipizzati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modificadella formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentaledavanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a lorovolta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).7.

Gli argomenti svolti conducono il collegio a qualificare l'impugnazione comeappello, facendo ricorso al potere officioso riconosciutogli dall'art. 568, comma 5,cod. proc. pen.Secondo autorevoli arresti della Corte di cassazione, cui il collegio intendedare seguito: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parteinteressata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchél’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporrel'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente»(cfr. per tutte Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez.U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Si esclude, quindi, la necessità di compiere una “indagine introspettiva” sulla“reale volontà della parte impugnante” e, dunque sui “riflessi pregiudizievoli chederivavano all'ammissibilità dell’impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzonon consentito dalla legge” (così in motivazione Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, cit.).L’intervento delle Sezioni Unite Bonaventura ha superato, confutandone puntoper punto gli argomenti, il precedente orientamento di segno contrario che, invece,privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire ilmezzo d’impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamenteammissibile (per tutte Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv.209336).Sulla analisi della problematica si rimanda a quanto esposto nella sentenzaSez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe.In questa sede è sufficiente notare come — nonostante in altri campi continuia riaffiorare, in alcune pronunce delle sezioni semplici, l'opzione ermeneutica delleSezioni Unite Nexhi (Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez.3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01; Sez. 4 del 16/04/2024Sergiovich non massimata sul punto) — tutte le decisioni (sopra richiamate) chesinora si sono occupate della specifica tematica qui in rassegna hanno procedutoa riqualificare il ricorso come appello, in piena sintonia con le statuizioni delleSezioni Unite Bonaventura.8.

Consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudiziodi appello secondo le forme e i principi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen.

P.Q.MQualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Catania.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ermanà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GermanàBozza in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere proseguita perdifetto di querela.2. Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza dell’art.art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.Secondo il ricorrente l’energia elettrica rientra nel novero delle cose destinatea pubblico servizio, sì da integrare pienamente l’aggravante contestata che rendeil reato procedibile di ufficio.3. Il ricorso del Pubblico ministero va qualificato come appello.4. Le ragioni della presente decisione seguono, anche testualmente, quantogià espresso da Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 -5. La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di "non luogo aprocedere" emessa dal giudice all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e ss. cod. proc. pen.5.1. Viene in rilievo, pertanto, l'innovativo istituto dell'udienza c.d. "filtro",introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d. lgs. n. 150 del 2022.Come si legge nella relazione illustrativa alla riforma, l’inserimento, nellatrama del procedimento a citazione diretta, di un’udienza predibattimentale incamera di consiglio a contraddittorio pieno, risponde a più finalità: da un latoconsentire un vaglio preliminare snello, circa la fondatezza e la completezzadell’azione penale; «dall’altro lato, concentrare in un momento anticipato,precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quellepropriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, perconsentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attivitàgiudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelleistruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro nonprevedibilità ex ante, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo deldibattimento e, in particolare, dell’istruttoria» (così testualmente relazione cit.).In questa prospettiva all’udienza predibattimentale, nei procedimenti acitazione diretta, è stato assegnato, tra gli altri e per quanto qui interessa, ancheil compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti diindagine (ora trasmessi integralmente al giudice ex art. 553 cod. proc. pen.), giàemergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che glielementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.L'art. 554-ter cod. proc. pen. stabilisce che: «Se, sulla base degli attitrasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o perla quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita,se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto nonsussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reatoo che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenzadi non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedereanche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione dicondanna».L’art. 554-quater cod. proc. pen. detta uno specifico regime perl’impugnabilità delle sentenze predibattimentali, che — ferma la consapevolezzadella diversità tra udienza predibattimentale e udienza preliminare (cfr. Corte cost.sent. n. 58 del 2026) — mutua quello stabilito dall'art. 428 cod. proc. pen. per lesentenze di non luogo a procedere emesse all'esito di udienza preliminare.Sono indicati (commi 1 e 2): il mezzo di impugnazione (appello) e i soggettilegittimati (Procuratore della Repubblica e Procuratore generale nei casi di cuiall'articolo 593-bis, comma 2; l'imputato, salvo che con la sentenza sia statodichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; lapersona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3).É disciplinato il giudizio di appello sia nelle forme (camera di consiglio ex art.127 cod. proc. pen.) sia negli epiloghi decisori: «In caso di appello del pubblicoministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienzadibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato lasentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula menofavorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non confermala sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piùfavorevole all'imputato» (comma 3).In sintonia con quanto previsto dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc.pen., è fissato (dal comma 6) un limite oggettivo di inappellabilità in relazione allesentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniariao con pena alternativa (le quali pertanto saranno solo ricorribili per cassazione eper tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).È stabilito che contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ingrado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratoregenerale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo606 (comma 4).Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con leforme previste dall'articolo 611 cod. proc. pen. (comma 5).5.2. Si tratta di un regime impugnatorio "chiuso" e speciale, che deroga aquello generale.Lo dimostra il confronto tra appellabilità riconosciuta — con la sola limitazioneoggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o conpena alternativa — al pubblico ministero dal citato art. 554-quater rispetto aldisposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifichedi cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione delpubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per ireati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 (vale a dire per tutti quelli oggetto dicitazione diretta).La peculiare natura delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-tercod. proc. pen. è testimoniata anche dalla loro assoggettabilità a revoca ai sensidell'art. 554-quinquies (come accade per quelle pronunciate ai sensi dell'art. 425cod. proc. pen.).6. Il Procuratore generale impugnante ha proposto ricorso diretto percassazione.Occorre allora interrogarsi se si ricada o meno nell'ambito applicativo dell'art.569, cod. proc. pen., il quale attribuisce alla parte che ha diritto di appellare lasentenza di primo grado la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione,limitatamente ai casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.Data l'identità di struttura e caratteri, il collegio ritiene di ispirarsi agli approdiermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere exart. 425 cod. proc. pen.Nonostante alcune pronunce di segno contrario (Sez. 2, n. 29406 del08/07/2025, Colella, Rv. 288383 – 01 e Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv.283367 – 01), il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento, decisamentemaggioritario, secondo cui: «La sentenza di non luogo a procedere resa dopol'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operatadalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione,neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamentepreviste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza exart. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 22551del 12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, HalilovicMurat, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426- 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 – 01).In tal senso si sono condivisibilmente orientate le prime decisioni assunte sultema dal giudice di legittimità, a mente delle quali la sentenza di non luogo aprocedere emessa ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a norma dell'art. 554-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione per saltum, essendoriconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., conriguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizioo ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01; conf. non massimate Sez. 2, n. 38759 del05/11/025, Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n.14023 del 15/01/2025, Ventrella).Nella motivazione della sentenza Gallo appena citata si richiamano due ordinidi ragioni a conforto del principio espresso: in primo luogo, la lettera dell'art. 569cod. proc. pen. che, riferendosi alla "sentenza di primo grado", impiega unaformula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove nonespressamente prevista - del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di nonluogo a procedere che precedono il "giudizio"; in secondo luogo, la specificità delregime dettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cuinon confermi la sentenza, il giudice d'appello deve fissare una data per l'udienzadibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato lasentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formulameno favorevole.In sostanza gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sonotipizzati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modificadella formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentaledavanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a lorovolta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).7. Gli argomenti svolti conducono il collegio a qualificare l'impugnazione comeappello, facendo ricorso al potere officioso riconosciutogli dall'art. 568, comma 5,cod. proc. pen.Secondo autorevoli arresti della Corte di cassazione, cui il collegio intendedare seguito: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parteinteressata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchél’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporrel'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente»(cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez.U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Si esclude, quindi, la necessità di compiere una “indagine introspettiva” sulla“reale volontà della parte impugnante” e, dunque sui “riflessi pregiudizievoli chederivavano all'ammissibilità dell’impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzonon consentito dalla legge” (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, cit.).L’intervento delle Sezioni Unite Bonaventura ha superato, confutandone puntoper punto gli argomenti, il precedente orientamento di segno contrario che, invece,privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire ilmezzo d’impugnazione effettivamente voluto con quello astrattamenteammissibile (per tutte Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv.209336).Sulla analisi della problematica si rimanda a quanto esposto nella sentenzaSez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe.In questa sede è sufficiente notare come — nonostante in altri campi continuia riaffiorare, in alcune pronunce delle sezioni semplici, l'opzione ermeneutica delleSezioni Unite Nexhi (Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez.3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01; Sez. 4 del 16/04/2024Sergiovich non massimata sul punto) — tutte le decisioni (sopra richiamate) chesinora si sono occupate della specifica tematica qui in rassegna hanno procedutoa riqualificare il ricorso come appello, in piena sintonia con le statuizioni delleSezioni Unite Bonaventura.8. Consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudiziodi appello secondo le forme e i principi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. P.Q.MQualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Catania.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22252/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris