CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, Ministerodella Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesidall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] di Tivoli in persona dellegale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1889/2023 depositata il 31/03/2023.Numero registro generale 21256/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 14017/2026Data pubblicazione 13/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda trae origine dalla impugnazione di un avviso di iscrizioneipotecaria per varie cartelle, delle quali il contribuente deduceva l’omessanotifica, oltre ad eccepire la prescrizione della pretesa.A seguito di impugnazione, da parte del contribuente, della solastatuizione relativa alle spese della sentenza n. 2923/2019, con cui la CTRdel Lazio, in ragione della irregolarità delle notifiche delle cartelle(risultando il destinatario sconosciuto all’indirizzo di spedizione), avevadichiarato prescritta la pretesa impositiva, compensando le spese perentrambi i gradi del giudizio, stante “la particolarità della decisione, nonestesa al merito della controversia”, questa Corte cassava la suddettasentenza con rinvio alla CTR del Lazio, affermando la mera apoditticitàdella motivazione, che non forniva spiegazione del perché fossero statecompensate le spese nonostante il contribuente fosse risultato totalmentevittorioso, evidenziando la irrilevanza del fatto che la decisione della CTRnon fosse estesa al merito della controversia.2. Con sentenza n. 1889/23, a seguito di giudizio di rinvio, la CdGT diII grado del Lazio – premesso di dover dichiarare “la nullità di tutte lecartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecariaimpugnata dal contribuente, e ciò per omessa notifica delle cartellestesse”, con “conseguenziale soccombenza dell’Agente della Riscossione inordine all’eccezione di mancata notifica degli atti sottesi allacomunicazione impugnata, posta dal contribuente a fondamento delricorso introduttivo del giudizio di primo grado” - condannava la solaAgenzia della Riscossione al pagamento, in favore del contribuente, dellespese del giudizio sia di primo che di secondo grado, nonché del giudizio dilegittimità e di quello di rinvio, liquidate, per ciascuno di tali giudizi,Numero registro generale 21256/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 14017/2026Data pubblicazione 13/05/2026nell’importo di 2.000,00 euro per compensi professionali, oltre spesegenerali ed accessori di legge, in ragione delle tariffe all’epoca vigenti edella non particolare complessità delle questioni controverse,compensando invece le spese “fra lo Staniscia e gli altri Uffici costituiti –legittimati passivamente in giudizio, quali enti impositori, con riferimentoalla eccezione di prescrizione mossa dal medesimo Staniscia – consideratala relativa estraneità all’attività di notifica delle cartelle di pagamento,rimessa alla sola Agenzia Riscossione”.3. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza della CdGT di II grado del Lazio.4. L’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia resistevano concontroricorso.5. L’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rimanevano intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono “Violazione o falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360 cpc n. 3 cpc con riguardo agli artt. 91 e 115cpc”, per avere la CTR compensato le spese nei confronti degli entiimpositori, condannando al relativo pagamento la sola Ader, mentre ladomanda era stata accolta “sia per omissioni imputabili agli enti impositori(prescrizione cartelle esattoriali ed omessa illegittima notificazione dellestesse)”, sia per avere l’Ader “azionato una cartella esattoriale priva dititolo esecutivo”, stante l’intervenuta decadenza di tutti gli enti impositoridalla relativa pretesa. In tal modo, il giudice d’appello avrebbe fattoscorretta applicazione del principio della soccombenza, avendo entrambigli enti dato causa al giudizio e determinato la necessità del processo enon integrando la estraneità degli enti impositori all’attività di notificadelle cartelle, rimessa all’Ader, una delle gravi ed eccezionali ragionigiustificanti la compensazione.Il motivo è infondato.Numero registro generale 21256/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 14017/2026Data pubblicazione 13/05/2026Va preliminarmente rilevato che la regolamentazione delle spese di litenel processo tributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 deld.P.R. 546/1992, i cui primi due commi, per quanto qui rileva, nellaformulazione vigente alla data delle pronunce d’appello, prevedonoche:“1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese delgiudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudiziopossono essere compensate in tutto o in parte dalla commissionetributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistanogravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.”(previsione quest’ultima contenuta anche nell’art. 92 c.p.c., comerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, neilimiti dell’ampliamento operato dalla sentenza n. 77/2018 della CorteCostituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normanella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese trale parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Numero registro generale 21256/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 14017/2026Data pubblicazione 13/05/2026“Nel rispetto del tenore rigoroso della norma si è, peraltro, soggiuntoche la formula motivazionale non soddisfa il precetto normativo ove nonsuperi la soglia della genericità (cfr., Cass. nn. 221/2016, 11217/2016,14411/2016, 22310/2017) e proprio perché si tratta di soddisfare unaspecifica regola normativa il giudizio è censurabile in cassazione (Cass. n.23059/2018).” (Cass., n. 15495/2022)A tal proposito, questa Corte (Cass. cit. n. 15495/2022, richiamata daCass., n. 9876/2025 e da Cass., n. 28454/2025) ha altresì affermato ilseguente principio di diritto: …Della sussistenza delle “gravi edeccezionali ragioni” può essere chiamato a conoscere il giudice dellalegittimità e ove il giudice del merito si fosse limitato a una enunciazioneastratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di leggee, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente.Tuttavia il sindacato di questa Corte non può giungere a misurare “gravitàed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudicenon corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenzaconsolidata Nella fattispecie in esame, la CdGT di II grado ha espressamentemotivato la compensazione delle spese di lite tra il contribuente e gli entiimpositori, valorizzando il dato della estraneità degli stessi (riconosciutilegittimati passivamente rispetto all’eccezione di prescrizione, già ritenutafondata dalla precedente sentenza della CTR) all’attività di notifica dellecartelle, sicché non ha utilizzato formule di stile ma ha esplicitato quelleche riteneva in concreto le gravi ed eccezionali ragioni giustificanti lacompensazione.2. Con il secondo motivo si deducono “Violazione e falsa applicazionedell’art. 91 e ss c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, in quanto la CTRha erroneamente determinato in 15.792,44 euro il valore dellacontroversia, il quale era, invece, non inferiore a 33.911,69 euro, conconseguente applicabilità, ai fini della liquidazione delle spese di lite, delloNumero registro generale 21256/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 14017/2026Data pubblicazione 13/05/2026scaglione da 26.001 a 52.000 euro, sulla scorta del quale la liquidazionedella somma di 2.000,00 euro per ciascun grado di giudizio violerebbe ilminimo tariffario pari a 4.113,55 euro per il giudizio di primo grado, a4.928,90 euro per il giudizio d’appello, a 3.179,55 euro per il giudizio dicassazione e a 4.928,90 euro per il giudizio di rinvio. Evidenzia inoltre ilricorrente l’impossibilità per il giudice di limitarsi ad una globaledeterminazione dei compensi in misure inferiori a quelle richieste, nonconsentendo la verifica del rispetto delle tariffe.Il motivo è infondato.La dedotta violazione del minimo tariffario inderogabile (v. Cass., nn.24993/23, 19049/2025; 27268/25; 17613/2024; 9815/23) si fonda sulpresupposto che, sia per il merito che per la fase di legittimità, la CTRavrebbe erroneamente quantificato in sentenza il valore della causa in15.792,44 euro ed erroneamente utilizzato, per l’effetto, ai fini dellaliquidazione, in base alle tariffe vigenti espressamente richiamate insentenza, lo scaglione fino a 26.000 euro, mentre avrebbe dovutoutilizzare lo scaglione fino a 52.000 euro in quanto il valore della causa eranon inferiore a 33.911,69 euro. Il presupposto di tale assunto, ossial’erroneità dell’utilizzo dello scaglione fino a 26.000 euro, è però infondato,ricorso in riassunzione, detto scaglione per quantificare analiticamente lesomme oggetto della richiesta di liquidazione, la CTR non avrebbe potutoutilizzare uno scaglione diverso. Ciò in applicazione del consolidatoprincipio, affermato con riferimento all’ipotesi in cui la parte presenti lanota spese, secondo il quale il giudice non può attribuire alla parte, a titolodi rimborso delle spese, una somma di entità superiore (v, tra le altre,Cass., n. 6345/20). Inoltre, il ricorrente non poteva, in ogni caso,modificando la domanda di utilizzare lo scaglione fino a 26.000 euro, fattaalla CTR in sede di rinvio, chiedere, in sede di giudizio di legittimità,l’utilizzo di uno scaglione diverso da quello da lui stesso indicato nelNumero registro generale 21256/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 14017/2026Data pubblicazione 13/05/2026ricorso per riassunzione e soprattutto non poteva dedurre, quale motivo dicensura alla sentenza d’appello, l’utilizzo di uno scaglione diverso daquello di cui egli stesso aveva chiesto alla CTR l’applicazione.Quanto alla censura rivolta alla CTR per non aver indicatosingolarmente le voci liquidate, pur non avendo riconosciuto al difensorequanto richiesto con specifica notula, essa, nel caso di caso di specie, èpriva di concreto rilievo. Infatti, premesso che, secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il giudiceliquidi tra il minimo ed il massimo tariffario, senza che l'esercizio di talepotere discrezionale sia assoggettabile al sindacato di legittimità,Cass., n. 14198/22; Cass., n. 89/2021), nel caso di specie il ricorrente nonha dedotto la avvenuta violazione del minimo tariffario rispetto alloscaglione sino a 26.000 euro, di cui egli stesso aveva chiesto l’applicazioneal giudice d’appello, ma l’avvenuta violazione del minimo tariffario inapplicazione dello scaglione fino a 52.000 euro, diverso da quello cheaveva chiesto alla CTR di applicare nel ricorso in riassunzione.Il ricorso va, pertanto, rigettato.Quanto alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità,va rilevato che, ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazionesoltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a caricodella parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dallasentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto diimpugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e,sulla base di tale criterio, integrato dal criterio del decisum (e cioè delcontenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vannodeterminate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nelgrado (Sez. U, n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598766 - 01); (6345/20,27274/17, 35073/23).Numero registro generale 21256/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 14017/2026Data pubblicazione 13/05/2026Nel caso di specie, considerato il valore della causa dato daldifferenziale tra la somma richiesta ritenuta corretta (come sopra indicata)e quella liquidata dal giudice d’appello, le spese del presente grado digiudizio, da porre a carico del ricorrente soccombente, vanno liquidatecome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 1.486,00euro, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, legge n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]