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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 2016

Cassazione n. 18633/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27895/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Calamatta n. 16 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – RIMBORSO IRAPavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 110 / 2 8/ 201 3 , pronunciata in data 5 luglio 201 3 e pubblicata in data 19 settembre 2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello di Amiacque s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto contro il silenzio rifiuto serbato dall’ufficio sulla istanza di rimborso di Ires e Irap dell’anno 2007, per la somma di euro 2.880.201,00 euro; l’istanza si fondava sulla circostanza che la società, avente totale partecipazione pubblica, attiva nel ciclo idrico integrato per le attività connesse alla gestione dell’acquedotto e della fognatura, alla captazione e depurazione dei reflui e alla restituzione delle acque di scarico, aveva sostenuto costi per canoni annuali di concessione in favore di numerosi Comuni quale corrispettivo dell’affidamento dei servizi, erroneamente non esponendoli nella dichiarazione dei redditi benchè fossero correttamente inseriti nel conto economico.

In particolare, la CTR riteneva l’appello inammissibile perché aveva riportato in maniera pedissequa le doglianze già avanzate nel procedimento di primo grado senza nulla aggiungere e senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza; in secondo luogo nel merito evidenziava che l’istanza di rimborso non potesse sostituire una omessa dichiarazione integrativa.

2. Contro tale decisione propone ricorso la società Amiacque s.r.l., con cinque motivi, illustrati da successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. La ricorrente propone cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la società deduce la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’errata pronuncia di inammissibilità dell’appello, sia ove ha ritenuto mancanti nell’appello specifiche critiche alla sentenza impugnata sia ove ha ritenuto comunque necessaria la presenza delle stesse,ben potendo l’appellante limitarsi a riproporre le medesime ragioni ed argomentazioni dedotte in primo grado, alla luce dal carattere devolutivo pieno dell’appello tributario.

Col secondo motivo,proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la società deduce la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, proponendo le medesime censure come vizio di violazione di legge.

Col terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., la società deduce omesso esame circa il fatto processuale decisivo per il giudizio della presenza, nell’atto di appello, di critiche specifiche alla sentenza di prime cure , avendo i giudici di appello evidentemente omesso di rilevare le specifiche censure alla sentenza impugnata pure esposte.

Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 nn. 2 e 3 d.lgs. n. 546 del 1992, avendo il giudice di appello difatto omesso di pronunciare su tutta la domanda e adottato una decisione con motivazione priva della concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti.

Col quinto motivo, proposto, in via subordinata o condizionata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602del 1973, dell’art. 2 comma 8 - bis l. n. 322 del 1988 e del principio di capacità contributiva di cui all’art.53 Cost., laddove, nonostante la presenza della ritenuta inammissibilità dell’appello privasse la C.T.R. del potere di decidere nel merito, comunque essa avrebbe errato nel ritenere che la dichiarazione dei redditi non potesse essere emendata anche con istanza di rimborso.

2. Considerata la pendenza di ricorso contro la sentenza della C.T.R. reiettiva della impugnazione per revocazione della medesima sentenza oggetto del ricorso in esame, iscritto al n. 12245 del 2015, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27895/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Calamatta n. 16 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – RIMBORSO IRAPavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 110 / 2 8/ 201 3 , pronunciata in data 5 luglio 201 3 e pubblicata in data 19 settembre 2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello di Amiacque s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto contro il silenzio rifiuto serbato dall’ufficio sulla istanza di rimborso di Ires e Irap dell’anno 2007, per la somma di euro 2.880.201,00 euro; l’istanza si fondava sulla circostanza che la società, avente totale partecipazione pubblica, attiva nel ciclo idrico integrato per le attività connesse alla gestione dell’acquedotto e della fognatura, alla captazione e depurazione dei reflui e alla restituzione delle acque di scarico, aveva sostenuto costi per canoni annuali di concessione in favore di numerosi Comuni quale corrispettivo dell’affidamento dei servizi, erroneamente non esponendoli nella dichiarazione dei redditi benchè fossero correttamente inseriti nel conto economico. In particolare, la CTR riteneva l’appello inammissibile perché aveva riportato in maniera pedissequa le doglianze già avanzate nel procedimento di primo grado senza nulla aggiungere e senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza; in secondo luogo nel merito evidenziava che l’istanza di rimborso non potesse sostituire una omessa dichiarazione integrativa. 2. Contro tale decisione propone ricorso la società Amiacque s.r.l., con cinque motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. La ricorrente propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la società deduce la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’errata pronuncia di inammissibilità dell’appello, sia ove ha ritenuto mancanti nell’appello specifiche critiche alla sentenza impugnata sia ove ha ritenuto comunque necessaria la presenza delle stesse,ben potendo l’appellante limitarsi a riproporre le medesime ragioni ed argomentazioni dedotte in primo grado, alla luce dal carattere devolutivo pieno dell’appello tributario. Col secondo motivo,proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la società deduce la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, proponendo le medesime censure come vizio di violazione di legge. Col terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., la società deduce omesso esame circa il fatto processuale decisivo per il giudizio della presenza, nell’atto di appello, di critiche specifiche alla sentenza di prime cure , avendo i giudici di appello evidentemente omesso di rilevare le specifiche censure alla sentenza impugnata pure esposte. Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 nn. 2 e 3 d.lgs. n. 546 del 1992, avendo il giudice di appello difatto omesso di pronunciare su tutta la domanda e adottato una decisione con motivazione priva della concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti. Col quinto motivo, proposto, in via subordinata o condizionata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602del 1973, dell’art. 2 comma 8 - bis l. n. 322 del 1988 e del principio di capacità contributiva di cui all’art.53 Cost., laddove, nonostante la presenza della ritenuta inammissibilità dell’appello privasse la C.T.R. del potere di decidere nel merito, comunque essa avrebbe errato nel ritenere che la dichiarazione dei redditi non potesse essere emendata anche con istanza di rimborso. 2. Considerata la pendenza di ricorso contro la sentenza della C.T.R. reiettiva della impugnazione per revocazione della medesima sentenza oggetto del ricorso in esame, iscritto al n. 12245 del 2015, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta
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