Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02813/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.25880/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta EUROSOCCORSO 2002 , domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI n. 32300/2018 depositata il 24/12/2019.

Compenso custode giudiziario Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Eurosoccorso 200 2, ha proposto ricorso, con due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli,pubblicata il 24/12/2019.

Ha resistito ai fini dell’eventuale discussione orale il Ministero della Giustizia, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non ha svolto attività difensive.

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta dalla ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati (colli contenenti vestiti contraffatti per il periodo dal 04 / 03 /2008 al 12/03/2018) nell’àmbito di un procedimento penale, iscritto presso la citata Procura della Repubblica.

2. Il decreto di liquidazione opposto aveva riconosciuto al custode la somma di € 1.830,50, sul presupposto che, non essendo applicabili usi locali, il compenso andava determinato in via equitativa.

Secondo il giudice dell’opposizione, poiché non erano più applicabili le tariffe prefettizie, e non avendo la parte istante allegato né provato l’esistenza di usi locali, occorreva far riferimento al criterio residuale dell’equitàche, in questa vicenda, era stato applicato.

3. Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, la Corte rileva che il ricorso risulta notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella [OSCURATO:EMAIL] facente capo all’Avvocatura Generale dello Stato, mentre andava notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, come parte necessaria.Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo (in termini, Cass. nn. 13806/2022; 21889/2022; 30150/2023) e al ricorrente va assegnato il termine indicato in dispositivo per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e assegna al ricorrente un termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.25880/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta EUROSOCCORSO 2002 , domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI n. 32300/2018 depositata il 24/12/2019. Compenso custode giudiziario Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Eurosoccorso 200 2, ha proposto ricorso, con due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli,pubblicata il 24/12/2019. Ha resistito ai fini dell’eventuale discussione orale il Ministero della Giustizia, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non ha svolto attività difensive. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta dalla ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati (colli contenenti vestiti contraffatti per il periodo dal 04 / 03 /2008 al 12/03/2018) nell’àmbito di un procedimento penale, iscritto presso la citata Procura della Repubblica. 2. Il decreto di liquidazione opposto aveva riconosciuto al custode la somma di € 1.830,50, sul presupposto che, non essendo applicabili usi locali, il compenso andava determinato in via equitativa. Secondo il giudice dell’opposizione, poiché non erano più applicabili le tariffe prefettizie, e non avendo la parte istante allegato né provato l’esistenza di usi locali, occorreva far riferimento al criterio residuale dell’equitàche, in questa vicenda, era stato applicato. 3. Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, la Corte rileva che il ricorso risulta notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli mediante posta elettronica certificata indirizzata alla casella [OSCURATO:EMAIL] facente capo all’Avvocatura Generale dello Stato, mentre andava notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, come parte necessaria.Il ricorso va dunque rinviato a nuovo ruolo (in termini, Cass. nn. 13806/2022; 21889/2022; 30150/2023) e al ricorrente va assegnato il termine indicato in dispositivo per provvedere alla notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e assegna al ricorrente un termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Decreto Cassazione n. 02813/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris