CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1974
Cassazione n. 04465/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1974 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché — nell'applicare la recidiva — la Corte di appello non si è limitata a registrare la esistenza di numerosi precedenti penali, ma ha rimarcato che dalla loro eterogeneità (violazione della legge sugli stupefacenti, atti persecutori, due risse) e dalla loro prossimità al reato di evasione per il quale si procede, si desume un percorso criminale di ingravescente pericolosità per la manifestata insensibilità a ogni forma di controllo, e — nel rigettare, sulla base degli stessi eventi di valutazione prima richiamati la richiesta di sostituzione della pena — non irragionevolmente ha escluso, in assenza di specifiche argomentazioni di segno contrario, che possa pronosticarsi che l'imputato si atterrebbe alle prescrizioni relative; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] fstensore [OSCURATO:PERSONA] idente