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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 15315/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico dei predetti. avverso la sentenza del 12/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cremona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione alle imputazioni di furto in abitazione aggravato e altro.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Cremona hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 81 e 133 cod. pen., nonché vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 235 cod. pen. per omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. In limine, rileva il Collegio che l'istanza di differimento dell'udienza di trattazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta, in quanto essa non deduce dati oggettivi ostativi alla trattazione del ricorso all'udienza odierna (facendo anzi leva su istanze al pubblico ministero e al giudice di sorveglianza non ancora decise) e, comunque, non prospetta elementi giustificativi del rinvio anche del ricorso del Procuratore Generale avverso la medesima sentenza e nei confronti dello stesso Paluca.

2. Il ricorso degli imputati avverso la sentenza del 01/07/2021 è inammissibile, in quanto - non versandosi in ipotesi di penale illegale - proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, tanto più che, anche prima della novella, del tutto consolidato era l'orientamento in tema di patteggiamento secondo cui, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena che non sia illegale (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467), risolvendosi, censure del genere, in una sorta di revoca della richiesta di applicazione concordata della pena non consentita dall'ordinamento processuale (Sez. 7, n. 42937 del 17/09/2013, Sterrantino).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

3. Il ricorso del Procuratore Generale è manifestamente infondato, al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale, sicché, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Jamal, Rv. 281123; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Asna, Rv. 268303).

Anche il ricorso del P.G., pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Rigettata l'istanza di rinvio proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Così deciso il 28/02/2022.

Il Consigliere estensore I esidente [OSCURATO:PERSONA]() Ma ia ssichelli CORTE v [OSCURATO:PERSONA] sEzIONE P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico dei predetti. avverso la sentenza del 12/12/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cremona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione alle imputazioni di furto in abitazione aggravato e altro. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Cremona hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 81 e 133 cod. pen., nonché vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 235 cod. pen. per omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. In limine, rileva il Collegio che l'istanza di differimento dell'udienza di trattazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta, in quanto essa non deduce dati oggettivi ostativi alla trattazione del ricorso all'udienza odierna (facendo anzi leva su istanze al pubblico ministero e al giudice di sorveglianza non ancora decise) e, comunque, non prospetta elementi giustificativi del rinvio anche del ricorso del Procuratore Generale avverso la medesima sentenza e nei confronti dello stesso Paluca. 2. Il ricorso degli imputati avverso la sentenza del 01/07/2021 è inammissibile, in quanto - non versandosi in ipotesi di penale illegale - proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, tanto più che, anche prima della novella, del tutto consolidato era l'orientamento in tema di patteggiamento secondo cui, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena che non sia illegale (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467), risolvendosi, censure del genere, in una sorta di revoca della richiesta di applicazione concordata della pena non consentita dall'ordinamento processuale (Sez. 7, n. 42937 del 17/09/2013, Sterrantino). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. 3. Il ricorso del Procuratore Generale è manifestamente infondato, al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale, sicché, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Jamal, Rv. 281123; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Asna, Rv. 268303). Anche il ricorso del P.G., pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Rigettata l'istanza di rinvio proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso il 28/02/2022. Il Consigliere estensore I esidente [OSCURATO:PERSONA]() Ma ia ssichelli CORTE v [OSCURATO:PERSONA] sEzIONE P
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