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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 35253/2022

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 5119 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ex.it ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del presidente protempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2674/07/20depositata i n data 21 / 0 9 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio; Rilevatoche: Oggetto: spese di giudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la Edil C a mar s.r.l. ricorreva avverso la cartella di pagamento notificataleper IRES, IRAP e IVA 2005; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; la contribuente appellava; - la CTR confermava la statuizione di primo grado; questa Corte di cassazione, adita dalla contr ibuente, cassava la pronuncia; riassunto il giudizio, la CTR del rinvio accoglieva il ricorso in riassunzioneannullando la sentenza di primo grado per difetto di notifica dalla cartella di pagamento e dichiarava interamente compensatele spese del giudizi o; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi illustratida memoria ; il riscossore è rimasto intimato; Consideratoche: - la prima censura dedotta si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR illegittimamentedisposto la compensazione delle spese – anche di Legittimità- non ricorrendo i giusti motivi previsti ex lege ; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. sotto altro profilo, essendo statechieste in riassunzione anche le spese dei gradi di giudizio precedenti oltre che del giudizio di cassazione, senza che la CTR abbiaesaminato tale domanda; - i motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati; - va premesso che n el caso di specie la sola domanda proposta dal contribuente – come si evince dalla sentenza impugnata - riguardaval’annullamento della cartella impugnata e con essa del ruolo;all’esito del giudizio questi è risultato quindi completamente vittorioso; - pertanto, l’affermazione della CTR secondo la quale la compensazione delle spese è stata operata per intero “data la soccombenzaparziale” è manifestamente erron e a ; - non solo; anche la compensazione delle spese di Legittimità, in quantoresosi necessario “ da un error di questa Commissione, non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sostenuto, tuttavia dal concessionario, che infatti in quel grado nonsi è difeso” è parimenti erronea; - questa Corte ritiene che ( tra molte pronunce vedasi Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022) in materia di spese processualinel processo tributario – che sono disciplinate per vero nondagli artt. 91 e 92 c.p.c. ma dall’art. 15 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,di analogo contenuto - la compensazione è subordinata alla presenzadi gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza; deve escludersi comunque che l’errore del giudice del merito possa giovare alla parte, nel presente caso il concessionario, non costituitoe soccombente; - sul punto, va ribadito che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa cheaveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988); ed ancora, va sottolineato che l'individuazione del soccombente va operata in base al principio di causalità, con la conseguenzache parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio oresistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha datocausa al processo o al suo protrarsi (Cass. Sez. 3, Sentenza n.7182 del 30/05/2000).

Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell' art. 92 c.p.c. , la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di disp iegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissensoe addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini ancheCass.

Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi puòsemmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quellepubbliche) all'adoz ione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendidi energia proces suale; - in ogni caso, soprattutto, la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilodella suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012,n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632; Cass. 9 gennaio 2017,n. 189); - per tali ragioni, il ricorso è accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice del merito per l’ulteriore corso, il quale farà applicazione dei sopra illus trati principi; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5119 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ex.it ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del presidente protempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2674/07/20depositata i n data 21 / 0 9 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio; Rilevatoche: Oggetto: spese di giudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la Edil C a mar s.r.l. ricorreva avverso la cartella di pagamento notificataleper IRES, IRAP e IVA 2005; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; la contribuente appellava; - la CTR confermava la statuizione di primo grado; questa Corte di cassazione, adita dalla contr ibuente, cassava la pronuncia; riassunto il giudizio, la CTR del rinvio accoglieva il ricorso in riassunzioneannullando la sentenza di primo grado per difetto di notifica dalla cartella di pagamento e dichiarava interamente compensatele spese del giudizi o; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi illustratida memoria ; il riscossore è rimasto intimato; Consideratoche: - la prima censura dedotta si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR illegittimamentedisposto la compensazione delle spese – anche di Legittimità- non ricorrendo i giusti motivi previsti ex lege ; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. sotto altro profilo, essendo statechieste in riassunzione anche le spese dei gradi di giudizio precedenti oltre che del giudizio di cassazione, senza che la CTR abbiaesaminato tale domanda; - i motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati; - va premesso che n el caso di specie la sola domanda proposta dal contribuente – come si evince dalla sentenza impugnata - riguardaval’annullamento della cartella impugnata e con essa del ruolo;all’esito del giudizio questi è risultato quindi completamente vittorioso; - pertanto, l’affermazione della CTR secondo la quale la compensazione delle spese è stata operata per intero “data la soccombenzaparziale” è manifestamente erron e a ; - non solo; anche la compensazione delle spese di Legittimità, in quantoresosi necessario “ da un error di questa Commissione, non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sostenuto, tuttavia dal concessionario, che infatti in quel grado nonsi è difeso” è parimenti erronea; - questa Corte ritiene che ( tra molte pronunce vedasi Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022) in materia di spese processualinel processo tributario – che sono disciplinate per vero nondagli artt. 91 e 92 c.p.c. ma dall’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992,di analogo contenuto - la compensazione è subordinata alla presenzadi gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza; deve escludersi comunque che l’errore del giudice del merito possa giovare alla parte, nel presente caso il concessionario, non costituitoe soccombente; - sul punto, va ribadito che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa cheaveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988); ed ancora, va sottolineato che l'individuazione del soccombente va operata in base al principio di causalità, con la conseguenzache parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio oresistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha datocausa al processo o al suo protrarsi (Cass. Sez. 3, Sentenza n.7182 del 30/05/2000). Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell' art. 92 c.p.c. , la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di disp iegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissensoe addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini ancheCass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi puòsemmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quellepubbliche) all'adoz ione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendidi energia proces suale; - in ogni caso, soprattutto, la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilodella suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012,n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632; Cass. 9 gennaio 2017,n. 189); - per tali ragioni, il ricorso è accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice del merito per l’ulteriore corso, il quale farà applicazione dei sopra illus trati principi; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiz
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