CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 30980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2787/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via SABOTINO n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 849/2019depositata il 06/06/2019 . R.g. n. 2787 del 2020; Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, da l C onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio, nelle fasi di merito, e per quanto ancora rileva in questa sede,trae origine dal d ecreto ingiuntivo per il pagamento di oltre duecentoquarantamila euro (€ 240.000,00), per canoni arretrati e per l’inadempimento di una transazione, emesso dal Tribunale di Genova su ricorso e in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale garante della [OSCURATO:SOCIETA]., locatrice d ell’ immobile della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , successivamente dichiarata fallita. [OSCURATO:PERSONA] aveva escusso la garanzia prestata dalla G enerali S.p.a. (già INA AssitaliaS.p.a.), che aveva rilasciato garanzia per il pagamento dei canoni di detto contratto, fino al massimo di sei mensilità. All’esito dell’opposizione proposta dalla compagnia assicuratrice, il Tribunale di Genova revocò il decreto ingiuntivo e condannò quest’ultima al pagamento di euro duecentoquarantamila, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 09/10/2002. Avverso la sentenza di prime cure propose appello la [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA].) e la Corte d’appello di Genova, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 849 del 06/06/2019, rigettava l’impugnazione. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Generali ItaliaS.p.a. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sola ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 2787 del 2020; Ad. 15/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primocomma n. 3, c od . p roc . c iv . . Lamenta l’erroneamente ritenuta sussistenza del presupposto della prova scritta per l’emissione del decreto monitorio, in quanto né il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]. né il decreto di esecutività dello stato passiv o del fallimento di quest’ultima erano idonei a costituire la prova scritta del credito della beneficiaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , per il mancato pagamento dei canoni di locazione, essendo essi relativi a poste debitorie antecedenti la scrittura privata. Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, e 1366 cod. civ., nonché artt. 1941 e 1945 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3 , cod. proc. civ.. Si duole dell’erronea qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia. Lamenta che la corte di merito ha erroneamente interpretato due clausole della polizza fideiussoria ritenendo che fosse ivi esplicitata la deroga all’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, laddove tali clausole attenevano esclusivamente ai rapporti tra la garante - odiern a ricorrente - e la contraente debitr ic e principale , la comune volontà dei contraenti evince ndosi invero dall’espressa previsionedel rilascio di una polizza «non a prima richiesta». Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1439, 1362, 1363, 1364 e 1366 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all a c . d. exceptio doli generalis per erronea ritenuta insussistenza degli artifizi e/o raggiri. Lamenta che non essersi dalla corte di merio considerato che a polizza in argomento, non essendo qualificabile come contratto R.g. n. 2787 del 2020; Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle autonomo di garanzia, non preclude al garante di opporre al beneficiario l’exceptio doli, sicché laCorte d’ A ppello avrebbe dovuto comunque prescindere dalla qualificazione della polizza e più correttamente accertare l’inadempimento del debitore principale contraente, esaminando l’eccezione di dolo. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Va anzitutto osservato che il procedimento logico seguito dalla Corte di Appello per la conferma del ragionamento del Tribunale è immune da vizi, specie nell’identificazione del credito fatto valere in via monitoria, posto che la Corte territoriale ha ( pag. 4 ) esaminato i crediti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. pervenendo alla coerente conclusione che dopo l’emanazione del monitorio in favore della detta società era comunque maturato il credito di duecentoquarantamila euro, al cui pagamento la compagnia assicuratrice, quale garantedella [OSCURATO:SOCIETA]., era stata condannata con la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. dopo la rituale revoca del monitorio e a seguito del riscontrato inadempimento della società garantita (in generale si veda sulla condanna a seguito di insussistenza dei presupposti per l’emanazione del monitorio ma nel riscontrato debito dell’ingiunto a seguito del giudizio di opposizione: Cass. n. 19560 del 10/09/2009 Rv. 609680 -01). Va ulteriormente posto in rilievo che la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia è stata correttamente argomentata dalla Corte territoriale, sulla base di adeguati e confortanti appigli testuali (nel testo del contratto concluso) comunque in suscettibili di lettura nel senso della diversa qualificazione del contratto come fideiussione. R.g. n. 2787 del 2020; Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle A tal fine è calzante il riferimento operato dalla corte di merito alla volontà delle parti stipulanti, a prescindere da l la manifestazione di volontà della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appalesa altresì del tutto erronea la lettura della clausola n. 5 del contratto offerta dalla ricorrente, posto che detta clausola non fa riferimento alla necessità di munirsi di titolo esecutivo, ma in essa vi è un generico riferimento al «primo atto del procedimento esecutivo», come risulta dal testo della clausola riportato alla pag. 14 del ricorso. La qualificazione del negozio de quo quale contratto autonomo di garanzia è stata correttamente effettuata dai giudici del merito, ai quali competeva il relativo accertamento, avendo essi preso in esame le clausole contrattuali regolanti l’escussione a prima o semplice richiesta e la preclusione, per la società garante, all’opponibilità di eccezioni concernenti il rapporto principale, ossia quello tra la face S.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] qualificazione del contratto intercorso tra compagnia assicuratrice e la società garantita è, inoltre, coerente con la ricostruzione del contratto autonomo di garanzia offerta da questa Corte di legittimità ( v. Sez. U. n. 03947 del 18/02/2010 Rv. 611834 – 01 ), cui i giudici dell’impugnazione di merito hanno fatto espressamente richiamo (Cass. n. 30181 del 22/11/2018 Rv. 651849 – 01 , più di recente si veda, sulla stessa scia della richiamata Sez. U del 2010, Cass. n. 30509 del 22/11/2019 Rv. 655839 –01). Deve altresì sottolinearsi ( con particolare riferimento al terzo motivo) che la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla ravvisata insussistenza dei requisiti per la qualificazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. come dolo so , affermando che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non poteva esserecomunque verificata nella fase delle trattative, essendo le medesime R.g. n. 2787 del 2020; Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle intercorse tra la [OSCURATO:SOCIETA]. - quale garantita - e la [OSCURATO:SOCIETA].. Trattasi d’altro canto di accertamento di fatto , adeguatamente motivato, la relativa statuizione non risulta adeguatamente impugnata dalla società assicuratrice ricorrente. La sussistenza dell’abusività della richiesta di garanzia non risulta d’altro canto corredata da idonea richiesta di prova c.d. liquida, così come afferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 30509 del 22/11/2019 Rv. 655839 -02). All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi. Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza, e vengono liquidatecome in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso in Roma