CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CROTONE il 23/12/1991 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 luglio 2025, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata, a mezzo di procuratore speciale, dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 15.05.2017 al 30.05.2018 e agli arresti domiciliari sino al 18 giugno 2019, in esecuzione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Crotone (dichiaratosi incompetente) e poi confermata dal GIP del Tribunale di Catanzaro in sede di rinnovazione, per il reato di cui all'articolo 416 bis cod. pen. contestato al capo 1) dell'editto cautelare, (con l'asserito ruolo di partecipe del sodalizio mafioso denominato 'ndrangheta operante nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA] e nei comuni viciniori e, segnatamente, della famiglia cd. Porziano, quale partecipe - unitamente al fratello e coimputato [OSCURATO:PERSONA] - all'attività illecita relativa alla gestione degli appalti e dei subappalti per il servizio di ristorazione 1assicurato al CARA di Isola di [OSCURATO:PERSONA] con la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", partecipando alla spartizione di quanto locupletato dai Dirigenti e dagli Amministratori per il tramite della "Misericordia" di Isola di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quanto al merito, il [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato a lui ascritto con sentenza del GUP del Tribunale di Catanzaro n. 156/2019, resa in sede di rito abbreviato, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza n. 1226/2021 irrevocabile 5.02.2022, per non aver commesso il fatto. 2. La Corte d'appello, quale giudice della riparazione, ha motivato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod.proc.pen. ritenendo la sussistenza di condotte attestanti la contiguità del richiedente, ben noto nei relativi ambienti, al sodalizio criminoso, quali la consegna della somma di euro 5.000 effettuata dal gestore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al [OSCURATO:PERSONA], dazione preceduta da una serie di visite dello stesso presso i locali della società nel corso delle quali la consegna della somma era stata pretesa e le numerose occasioni in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati nominati come appartenenti alla famiglia Porziano. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia nonché procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza impugnata per avere richiamato la giurisprudenza di legittimità ricostruendo tuttavia la vicenda cautelare dell'istante in modo parziale e sulla base di presupposti fattuali erronei. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente si sarebbe posto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della cosiddetta famiglia "Porziano", laddove [OSCURATO:PERSONA] è figlio e non fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'unitaria rappresentanza della famiglia Porziano risulta espressamente esclusa, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] padre, dalla sentenza di assoluzione pronunciata anche nei confronti dell'istante. Ulteriore vizio di travisamento del fatto è individuato nella rilevanza attribuita alla conversazione intercettata del 22 gennaio 2017, nella quale si afferma che sarebbe stato richiesto un posto di lavoro per l'odierno ricorrente presso la società [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, come emerge dagli atti e segnatamente dal decreto di fermo (pag. 1452), la richiesta riguardava il nipote [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA], con 2conseguente erroneità del presupposto fattuale posto a fondamento della decisione impugnata. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. Si assume che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente fondato il diniego sull'esistenza di una condotta gravemente colposa, individuata nella ricezione della somma di euro 5.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta di per sé idonea a ingenerare un'apparenza di colpevolezza. La censura evidenzia, in primo luogo, che la Corte territoriale, pur dando atto della sentenza assolutoria, ha sostanzialmente disatteso l'accertamento, ormai intangibile, del giudice della cognizione, il quale aveva qualificato la condotta del ricorrente come mero ruolo di portavoce dello zio detenuto. La decisione impugnata, valorizzando il comportamento a prescindere dalla destinazione della somma, avrebbe così introdotto una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accertata in sede di cognizione. In secondo luogo, si deduce l'erronea applicazione della nozione di colpa grave, che non può identificarsi con qualsiasi condotta inserita nel quadro indiziario originario, ma richiede un comportamento connotato da macroscopica negligenza o imprudenza, oggettivamente idoneo a determinare un'erronea convinzione di colpevolezza. Tale requisito, secondo il ricorrente, non sarebbe ravvisabile nella mera ricezione di denaro per conto di un familiare detenuto, né nella frase intercettata valorizzata dall'ordinanza, la cui interpretazione finirebbe per svuotare di contenuto l'accertamento assolutorio sul ruolo di portavoce. Ne consegue che le frequentazioni e i rapporti con soggetti inseriti in contesti criminali possono integrare colpa grave solo ove assumano univoca valenza indiziaria di complicità, evenienza che, nel caso di specie, deve ritenersi esclusa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Le doglianze formulate con il primo motivo sono manifestamente infondate. La dedotta erronea indicazione di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, quale fratello maggiore di quest'ultimo, così come il riconoscimento, in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA], del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, non 3assumono carattere dirimente. Il ricorrente, infatti, non chiarisce in che termini l'asserito errore relativo al rapporto di parentela sarebbe decisivo ai fini della valutazione della condotta ostativa, né si confronta in modo adeguato con le plurime risultanze valorizzate dal giudice della riparazione a sostegno della consapevole contiguità del richiedente con l'ambiente criminale di riferimento, e in particolare con i rapporti intrattenuti con lo zio [OSCURATO:PERSONA], alias "Mussutu", pacificamente riconosciuto come esponente della cosca c.d. Porziano. 3. La Corte di appello ha, infatti, proceduto a un'analitica ricostruzione della condotta di [OSCURATO:PERSONA], raffrontando gli elementi posti a base della misura cautelare con quelli emersi in sede di assoluzione, verificando puntualmente se quest'ultima avesse escluso i fatti specifici riferibili al richiedente e indicativi della verosimile configurabilità della fattispecie associativa contestata e, correlativamente, della colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione. 4. In tale prospettiva, la Corte territoriale ha precisato, senza incorrere in manifeste illogicità e con piena aderenza alle risultanze processuali, che - a prescindere dalla destinazione finale della somma di euro 5.000 richiesta a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ricevuta - non risultano smentiti in sede di assoluzione né la consegna della somma al ricorrente, a conclusione di una serie di visite presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], né il contesto delle captazioni antecedenti, dalle quali emerge il palese interessamento e la piena consapevolezza del richiedente rispetto all'ambiente criminale cui la richiesta di denaro si correlava, né, infine, i commenti successivi al sequestro della somma nei confronti del "nipote". 5. Su tali elementi, di indubbio rilievo e non esclusi dalla sentenza assolutoria, il ricorrente nulla deduce, con conseguente inidoneità dell'eventuale errore formale denunciato a scardinare l'impianto logico-giuridico della decisione impugnata. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'erronea indicazione, emergente dalle sole pagine del decreto di fermo allegate al ricorso, di [OSCURATO:PERSONA] - in luogo del nipote [OSCURATO:PERSONA] - quale destinatario della richiesta di lavoro rivolta al [OSCURATO:PERSONA]. Anche in tal caso, l'errore non assume carattere decisivo, permanendo gli ulteriori e specifici elementi posti a fondamento della consegna della somma di euro 5.000 e dei significativi contatti antecedenti e successivi ad essa. Parimenti irrilevante risulta il richiamo all'accoglimento della domanda di riparazione proposta dal padre del ricorrente, atteso che, oltre alla diversità delle fattispecie (ingiustizia formale nel caso di [OSCURATO:PERSONA], ingiustizia sostanziale nel caso in esame), secondo il consolidato insegnamento di legittimità il vizio di 4contraddittorietà deve essere interno al provvedimento censurato e non può essere desunto dal raffronto con decisioni rese in distinti procedimenti. 6. Il secondo motivo è infondato. Esso, da un lato, frammenta e decontestualizza gli elementi valorizzati dal giudice della riparazione, concentrandosi sulla sola ricezione della somma di denaro e omettendo di considerare le visite precedenti, il contenuto delle captazioni non smentite in sede assolutoria e i commenti successivi al sequestro; dall'altro, non allega le parti della sentenza di assoluzione dalle quali emergerebbe la negazione della valenza indiziaria delle captazioni e della perquisizione, finendo per sovrapporre i parametri della responsabilità penale a quelli, distinti, rilevanti ai fini dell'individuazione della condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione. Correttamente, pertanto, il giudice della riparazione ha ritenuto che non risultino esclusi né l'esistenza ontologica dei comportamenti significativi ascrivibili al richiedente, né il nesso eziologico tra tali condotte e la loro idoneità a porsi come fattore determinante dello stato di privazione della libertà, in relazione alla fattispecie di reato per la quale la misura cautelare venne adottata. 7. Va ricordato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, atteso che i due giudizi afferiscono a piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondati sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione distinti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. È pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, n. 45418 del 25 novembre 2010) che, in sede di giudizio di riparazione ex. art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. 57. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto". E a tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (ad es. auto incolpazione) che non siano state escluse dal giudice della cognizione). 8. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 9. L'ordinanza impugnata, facendo buon governo dei principi fin qui esposti, con motivazione logica e puntuale, chiaramente differenziando il piano del giudizio cui é chiamato il giudice della riparazione da quello del giudice del merito, ha individuato delle condotte integranti l'elemento ostativo alla concessione del richiesto indennizzo. In conclusione, l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di condotte inequivocamente indicative degiase_i_mffizttoo~oTeno della stretta contiguità del [OSCURATO:PERSONA] con un contesto 'ndranghetistico e che, valutate ex ante nell'ottica del giudice della cautela, hanno esplicato una funzione sinergica nell'applicazione della misura cautelare. 10. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6 P.Q.M