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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2026

Cassazione n. 25575/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 981/2025 depositata il 03/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/20261.

La controversia ha tratto origine dall’attività impositiva posta inessere dal Comune di Pozzuoli nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inrelazione alla TARI dovuta per l’anno d’imposta 2019.Precedentemente, il Comune aveva inviato alla contribuente ilsollecito di pagamento n. 12871 del 29 marzo 2020, relativo alla tassa rifiuticalcolata sull’occupazione di aree site nel territorio comunale di Pozzuoli,alla via Miliscola n. 193, per una superficie ritenuta imponibile pari a 5.5482.

Tale sollecito é stato impugnato dalla società ed il relativo giudiziosi è concluso con la sentenza n. 8090/2022 della Corte di giustizia tributariadi primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso pertardività, pronuncia confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania con la sentenza n. 5558/2023, depositata l’11 ottobre2023, favorevole all’ente impositore.3.

Successivamente, a fronte del mancato pagamento di quantorichiesto con il predetto sollecito, il Comune di Pozzuoli ha emesso l’avvisodi accertamento n. 9735 del 20 dicembre 2022, notificato il 12 gennaio2023, con il quale ha contestato l’omesso o parziale versamento della TARI2019, irrogando le conseguenti sanzioni e quantificando la pretesa tributarianell’importo complessivo di euro 48.037,00.4.

Avverso tale atto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsodinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, deducendo,tra l’altro, l’insussistenza del presupposto impositivo, l’errore di calcolo dellesuperfici tassabili e la carenza di motivazione dell’avviso, nonchécontestando la duplicazione delle superfici rispetto alle annualità pregresse.Il Comune si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità delricorso, invocando il principio del ne bis in idem in ragione del precedentegiudizio definito sul sollecito di pagamento, e chiedendo nel merito il rigettodella domanda.Numero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/20265.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con lasentenza n. 1618/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, ha accolto il ricorsodella contribuente, ritenendo infondata l’eccezione di inammissibilitàsollevata dal Comune e ravvisando un difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, in quanto l’ente impositore aveva proceduto a una diversa epiù ampia quantificazione delle superfici imponibili senza adeguataspiegazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dellapretesa.

Il giudice di primo grado ha pertanto annullato l’atto impositivo econdannato il Comune alle spese di lite.6.

Avverso tale decisione il Comune di Pozzuoli ha proposto appello,insistendo sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione delprincipio del ne bis in idem e per l’autonoma impugnabilità degli atti, nonchésostenendo la legittimità dell’avviso di accertamento in quanto fondato suun sollecito di pagamento divenuto definitivo.

La società appellata si ècostituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza diprimo grado.7.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,con la sentenza n. 981/2025, e depositata il 3 febbraio 2025, ha accoltol’appello del Comune, riformando integralmente la decisione impugnata.

LaCorte ha ritenuto applicabile il principio del ne bis in idem, affermando cheil sollecito di pagamento, già oggetto di un precedente giudizio concluso conpronuncia definitiva, costituiva atto prodromico all’avviso di accertamentoe che, pertanto, la pretesa tributaria non poteva essere nuovamentecontestata attraverso l’impugnazione dell’avviso, dichiarandoconseguentemente inammissibile l’originario ricorso della contribuente econdannandola alle spese di entrambi i gradi di merito8.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso il Comune.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/20261.

In via preliminare, nel controricorso il Comune di Pozzuoli hachiesto la riunione del presente giudizio con altro ricorso pendente innanzialla Corte di cassazione, iscritto a diverso numero di ruolo, avente adoggetto il sollecito di pagamento TARI 2019 n. 12871, atto prodromicorispetto all’avviso di accertamento qui controverso.

Secondo il Comune, laconnessione soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi e l’identità dellavicenda sostanziale renderebbero opportuna la trattazione congiunta, al finedi evitare il rischio di contrasto di giudicati sulla medesima pretesatributaria.La richiesta di riunione va respinta, tenuto conto della diversità deglidella medesima, suindicata, udienza, che è circostanza idonea ad evitareogni ipotesi di contrasto di giudicati.2.

Sempre in via preliminare, va osservato che il Comune ha eccepitol’inammissibilità o comunque l’infondatezza complessiva del ricorso,sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe correttamente applicato ilprincipio del ne bis in idem e dell’autonomia degli atti tributari e che l’avvisodi accertamento impugnato sarebbe sindacabile unicamente per vizi propri,essendo fondato su un sollecito di pagamento divenuto definitivo permancata tempestiva impugnazione.La questione, che risulta infondata, viene trattata unitamenteall’esame del motivo di ricorso ed assorbita dalle relative valutazioni.3.

Con il primo ed unico motivo di ricorso, la società ha dedotto laillegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoe segnatamente dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui la C.G.T.-2 ha attribuitovalore di giudicato esterno ad una sentenza di natura meramenteprocessuale (id est n. 8090/2022).3.1.

Con tale motivo, la società ricorrente censura la sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per avereNumero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/2026erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato esterno, ai sensi dell’art.2909 c.c., alla sentenza n. 8090/2022, resa in un distinto giudizio aventead oggetto il sollecito di pagamento TARI per gli anni 2018 e 2019.

Secondola ricorrente, detta pronuncia sarebbe connotata da natura meramenteprocessuale, essendosi limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso pertardività, senza alcun accertamento sul merito della pretesa tributaria.

Neconseguirebbe, ad avviso della società, l’impossibilità di attribuire a taledecisione efficacia preclusiva in un diverso giudizio avente ad oggetto unLa ricorrente richiama il principio consolidato secondo cui solo lesentenze contenenti un accertamento pieno e definitivo sul rapportosostanziale possono spiegare effetti di giudicato esterno, mentre lepronunce “in rito” sono idonee a formare esclusivamente giudicato formale,circoscritto al rapporto processuale in cui sono rese.

Sotto tale profilo, lasentenza n. 8090/2022, avendo definito il giudizio esclusivamente perragioni processuali, non avrebbe potuto essere posta a fondamentodell’accoglimento dell’eccezione di ne bis in idem e della declaratoria diinammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso diaccertamento.

La Corte territoriale, riconoscendo a quella decisione unaportata preclusiva esterna, sarebbe pertanto incorsa in violazione dell’art.2909 cod. civ. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria di giudicato.3.2.

A tale motivo ha resistito il Comune di Pozzuoli, sostenendonel’infondatezza.

Nel controricorso si afferma difatti che, contrariamente aquanto dedotto dalla società, il giudizio avente ad oggetto il sollecito dipagamento e quello relativo all’avviso di accertamento presenterebberoidentità di causa petendi e di petitum, sia mediato sia immediato, poiché inentrambi i casi la contribuente ha contestato la debenza della TARI 2019con riferimento alla medesima superficie imponibile di mq 5.548, deducendovizi di motivazione, insussistenza del presupposto impositivo, errori diNumero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/2026calcolo e duplicazione di imposta.

Secondo il Comune, la definitività delsollecito di pagamento, sancita dalla sentenza dichiarativa di inammissibilitàper tardività e confermata in appello, precluderebbe la possibilità dirimettere in discussione, in sede di impugnazione dell’avviso diaccertamento, questioni di merito che avrebbero dovuto essere dedottetempestivamente avverso l’atto prodromico.Il controricorrente ha evidenziato, inoltre, che l’avviso diaccertamento impugnato costituirebbe un atto meramente consequenziale,volto a sanzionare l’omesso versamento di quanto già definitivamenterichiesto con il sollecito di pagamento, e che, pertanto, esso sarebbeimpugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell’art. 19, comma 3,del d.lgs. n. 546 del 1992.

In tale prospettiva, la sentenza impugnataavrebbe correttamente applicato il principio del ne bis in idem, evitando unaduplicazione di giudizi sulla medesima pretesa tributaria e scongiurando ilrischio di contrasto di giudicati3.3.

La censura va accolta.3.4.

Va premesso che la sentenza della CTT2 n. 8090/2022, con cuivenne dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sua tardività, non solo è dimero rito (e non ha, quindi, valore di giudicato sostanziale, ma soloformale), ma, soprattutto, nemmeno risulta essere passata in giudicato,essendo stata, in realtà, impugnata e decisa dalla CGT2 con la pronuncia n.5558/23, che, a sua volta, risulta essere oggetto del ricorso per cassazionen. 25084/23, trattato in data odierna da questa Corte e che concerne ilpreventivo sollecito.Occorre sul punto, altresì, osservare che l’adozione del sollecito dipagamento non precludeva l’emissione dell’avviso di accertamento inoggetto.Il sollecito di pagamento è, difatti, atto atipico, siccome non rientrantenell’elencazione di cui all’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992) e lasua pur consentita impugnazione (per il fatto di manifestare una pretesaNumero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/2026fiscale) non preclude, anzi impone la successiva impugnazione dell’attotipico (nella specie costituito dall’avviso di accertamento oggetto diimpugnazione) onde evitare il consolidamento della pretesa dell'enteimpositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno ogniinteresse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass.08/04/2022, n. 11841 (Rv. 664353 - 01)), giacchè una volta emesso l’attotipico, il relativo giudizio è l’unico procedimento che giuridicamente conta(v., tra le tante, Cass. n. 1213/2023 e Cass. n. 19049/2024, ai cui contenutisi rinvia).3.5.

Alla luce di quanto precede la decisione del giudice del gravamedeve considerarsi errata.4.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 981/2025 depositata il 03/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/20261. La controversia ha tratto origine dall’attività impositiva posta inessere dal Comune di Pozzuoli nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inrelazione alla TARI dovuta per l’anno d’imposta 2019.Precedentemente, il Comune aveva inviato alla contribuente ilsollecito di pagamento n. 12871 del 29 marzo 2020, relativo alla tassa rifiuticalcolata sull’occupazione di aree site nel territorio comunale di Pozzuoli,alla via Miliscola n. 193, per una superficie ritenuta imponibile pari a 5.5482. Tale sollecito é stato impugnato dalla società ed il relativo giudiziosi è concluso con la sentenza n. 8090/2022 della Corte di giustizia tributariadi primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso pertardività, pronuncia confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania con la sentenza n. 5558/2023, depositata l’11 ottobre2023, favorevole all’ente impositore.3. Successivamente, a fronte del mancato pagamento di quantorichiesto con il predetto sollecito, il Comune di Pozzuoli ha emesso l’avvisodi accertamento n. 9735 del 20 dicembre 2022, notificato il 12 gennaio2023, con il quale ha contestato l’omesso o parziale versamento della TARI2019, irrogando le conseguenti sanzioni e quantificando la pretesa tributarianell’importo complessivo di euro 48.037,00.4. Avverso tale atto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsodinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, deducendo,tra l’altro, l’insussistenza del presupposto impositivo, l’errore di calcolo dellesuperfici tassabili e la carenza di motivazione dell’avviso, nonchécontestando la duplicazione delle superfici rispetto alle annualità pregresse.Il Comune si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità delricorso, invocando il principio del ne bis in idem in ragione del precedentegiudizio definito sul sollecito di pagamento, e chiedendo nel merito il rigettodella domanda.Numero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/20265. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con lasentenza n. 1618/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, ha accolto il ricorsodella contribuente, ritenendo infondata l’eccezione di inammissibilitàsollevata dal Comune e ravvisando un difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, in quanto l’ente impositore aveva proceduto a una diversa epiù ampia quantificazione delle superfici imponibili senza adeguataspiegazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dellapretesa. Il giudice di primo grado ha pertanto annullato l’atto impositivo econdannato il Comune alle spese di lite.6. Avverso tale decisione il Comune di Pozzuoli ha proposto appello,insistendo sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione delprincipio del ne bis in idem e per l’autonoma impugnabilità degli atti, nonchésostenendo la legittimità dell’avviso di accertamento in quanto fondato suun sollecito di pagamento divenuto definitivo. La società appellata si ècostituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza diprimo grado.7. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,con la sentenza n. 981/2025, e depositata il 3 febbraio 2025, ha accoltol’appello del Comune, riformando integralmente la decisione impugnata. LaCorte ha ritenuto applicabile il principio del ne bis in idem, affermando cheil sollecito di pagamento, già oggetto di un precedente giudizio concluso conpronuncia definitiva, costituiva atto prodromico all’avviso di accertamentoe che, pertanto, la pretesa tributaria non poteva essere nuovamentecontestata attraverso l’impugnazione dell’avviso, dichiarandoconseguentemente inammissibile l’originario ricorso della contribuente econdannandola alle spese di entrambi i gradi di merito8. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso il Comune.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/20261. In via preliminare, nel controricorso il Comune di Pozzuoli hachiesto la riunione del presente giudizio con altro ricorso pendente innanzialla Corte di cassazione, iscritto a diverso numero di ruolo, avente adoggetto il sollecito di pagamento TARI 2019 n. 12871, atto prodromicorispetto all’avviso di accertamento qui controverso. Secondo il Comune, laconnessione soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi e l’identità dellavicenda sostanziale renderebbero opportuna la trattazione congiunta, al finedi evitare il rischio di contrasto di giudicati sulla medesima pretesatributaria.La richiesta di riunione va respinta, tenuto conto della diversità deglidella medesima, suindicata, udienza, che è circostanza idonea ad evitareogni ipotesi di contrasto di giudicati.2. Sempre in via preliminare, va osservato che il Comune ha eccepitol’inammissibilità o comunque l’infondatezza complessiva del ricorso,sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe correttamente applicato ilprincipio del ne bis in idem e dell’autonomia degli atti tributari e che l’avvisodi accertamento impugnato sarebbe sindacabile unicamente per vizi propri,essendo fondato su un sollecito di pagamento divenuto definitivo permancata tempestiva impugnazione.La questione, che risulta infondata, viene trattata unitamenteall’esame del motivo di ricorso ed assorbita dalle relative valutazioni.3. Con il primo ed unico motivo di ricorso, la società ha dedotto laillegittimità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di norme di dirittoe segnatamente dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui la C.G.T.-2 ha attribuitovalore di giudicato esterno ad una sentenza di natura meramenteprocessuale (id est n. 8090/2022).3.1. Con tale motivo, la società ricorrente censura la sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per avereNumero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/2026erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato esterno, ai sensi dell’art.2909 c.c., alla sentenza n. 8090/2022, resa in un distinto giudizio aventead oggetto il sollecito di pagamento TARI per gli anni 2018 e 2019. Secondola ricorrente, detta pronuncia sarebbe connotata da natura meramenteprocessuale, essendosi limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso pertardività, senza alcun accertamento sul merito della pretesa tributaria. Neconseguirebbe, ad avviso della società, l’impossibilità di attribuire a taledecisione efficacia preclusiva in un diverso giudizio avente ad oggetto unLa ricorrente richiama il principio consolidato secondo cui solo lesentenze contenenti un accertamento pieno e definitivo sul rapportosostanziale possono spiegare effetti di giudicato esterno, mentre lepronunce “in rito” sono idonee a formare esclusivamente giudicato formale,circoscritto al rapporto processuale in cui sono rese. Sotto tale profilo, lasentenza n. 8090/2022, avendo definito il giudizio esclusivamente perragioni processuali, non avrebbe potuto essere posta a fondamentodell’accoglimento dell’eccezione di ne bis in idem e della declaratoria diinammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso diaccertamento. La Corte territoriale, riconoscendo a quella decisione unaportata preclusiva esterna, sarebbe pertanto incorsa in violazione dell’art.2909 cod. civ. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria di giudicato.3.2. A tale motivo ha resistito il Comune di Pozzuoli, sostenendonel’infondatezza. Nel controricorso si afferma difatti che, contrariamente aquanto dedotto dalla società, il giudizio avente ad oggetto il sollecito dipagamento e quello relativo all’avviso di accertamento presenterebberoidentità di causa petendi e di petitum, sia mediato sia immediato, poiché inentrambi i casi la contribuente ha contestato la debenza della TARI 2019con riferimento alla medesima superficie imponibile di mq 5.548, deducendovizi di motivazione, insussistenza del presupposto impositivo, errori diNumero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/2026calcolo e duplicazione di imposta. Secondo il Comune, la definitività delsollecito di pagamento, sancita dalla sentenza dichiarativa di inammissibilitàper tardività e confermata in appello, precluderebbe la possibilità dirimettere in discussione, in sede di impugnazione dell’avviso diaccertamento, questioni di merito che avrebbero dovuto essere dedottetempestivamente avverso l’atto prodromico.Il controricorrente ha evidenziato, inoltre, che l’avviso diaccertamento impugnato costituirebbe un atto meramente consequenziale,volto a sanzionare l’omesso versamento di quanto già definitivamenterichiesto con il sollecito di pagamento, e che, pertanto, esso sarebbeimpugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell’art. 19, comma 3,del d.lgs. n. 546 del 1992. In tale prospettiva, la sentenza impugnataavrebbe correttamente applicato il principio del ne bis in idem, evitando unaduplicazione di giudizi sulla medesima pretesa tributaria e scongiurando ilrischio di contrasto di giudicati3.3. La censura va accolta.3.4. Va premesso che la sentenza della CTT2 n. 8090/2022, con cuivenne dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sua tardività, non solo è dimero rito (e non ha, quindi, valore di giudicato sostanziale, ma soloformale), ma, soprattutto, nemmeno risulta essere passata in giudicato,essendo stata, in realtà, impugnata e decisa dalla CGT2 con la pronuncia n.5558/23, che, a sua volta, risulta essere oggetto del ricorso per cassazionen. 25084/23, trattato in data odierna da questa Corte e che concerne ilpreventivo sollecito.Occorre sul punto, altresì, osservare che l’adozione del sollecito dipagamento non precludeva l’emissione dell’avviso di accertamento inoggetto.Il sollecito di pagamento è, difatti, atto atipico, siccome non rientrantenell’elencazione di cui all’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992) e lasua pur consentita impugnazione (per il fatto di manifestare una pretesaNumero registro generale 15556/2025Numero sezionale 5718/2026Numero di raccolta generale 25575/2026Data pubblicazione 19/09/2026fiscale) non preclude, anzi impone la successiva impugnazione dell’attotipico (nella specie costituito dall’avviso di accertamento oggetto diimpugnazione) onde evitare il consolidamento della pretesa dell'enteimpositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno ogniinteresse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass.08/04/2022, n. 11841 (Rv. 664353 - 01)), giacchè una volta emesso l’attotipico, il relativo giudizio è l’unico procedimento che giuridicamente conta(v., tra le tante, Cass. n. 1213/2023 e Cass. n. 19049/2024, ai cui contenutisi rinvia).3.5. Alla luce di quanto precede la decisione del giudice del gravamedeve considerarsi errata.4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteUgo Candia
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