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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 24305/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natò a FOGGIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli arti. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'ari. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato per oltre € 22.000,00 pari alla somma indebitamente ricevuta a titolo di indennità per equa riparazione e spese legali in procedure di liquidazione fittiziamente istruite dall'indagata, avvocato del Foro pugliese.

I I fatti, inizialmente contestati come peculato, erano stati dal G.i.p. riqualificati in truffa ai danni dello stato (per le somme indebitamente percepite per spese legali) e in appropriazioni indebite (ai danni dei privati beneficiari delle liquidazioni degli indennizzi).

Il Tribunale aveva ulteriormente qualificato le appropriazioni con le aggravanti dell'abuso del rapporto professionale e dell'entità rilevante del danno.

2. Con il ricorso si formula un unico motivo fondato sulla violazione di legge, in cui è incorso il Tribunale ritenendo procedibile d'ufficio il reato contestato (646 c.p.) ancorché aggravato dalla relazione d'opera e dall'entità del danno.

Per l'importo di oltre € 15.000,00, il sequestro è formulato in relazione ad appropriazione indebita le cui vittime non hanno presentato querela (o quanto meno non risulta l'abbiano presentata).

Da ciò, la necessità di riduzione del sequestro.

3. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

Infatti, il provvedimento del Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto perseguibile d'ufficio l'ipotesi contestata (a seguito di riqualificazione da parte del g.i.p. da peculato ad appropriazione indebita) poiché doppiamente aggravata tanto dall'abuso di relazione professionale (art.q n.11 c.p.) quanto dalla particolare gravità del danno (art.64 n.7 c.p.), giacché in entrambi i casi trattasi di circostanze aggravanti comuni.

A prescindere,pertanto,da ogni questione inerente alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie e delle relative circostanze (la cui sussistenza è contestata dalla difesa), ciò che rileva è che non venga in ogni caso soddisfatta la condizione posta dall'art.649 -bis c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio per l'ipotesi dell'art.646, comma 2,c.p. o aggravata ex art.64 n.11 c.p., "qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità".

L'ultima parte della disposizione (che effettivamente disponeva la procedibilità d'ufficio anche in caso di danno di particolare gravità) è stata infatti abrogata dall'art. 2 comma 1 lettera q) d.

Ivo.10 ottobre 2022 n.150, a far tempo dal 30 dicembre 2022 ex art.6 d.I.31 ottobre 2022, n 162.

Né si può porre una questione di successione di regimi di perseguibilità del fatto nel tempo, e sostenere che all'epoca dei fatti (o almeno di alcuni di essi) la procedibilità fosse d'ufficio, dato che dalla stessa ordinanza genetica (largamente trascritta nel provvedimento impugnato) si comprende che le condotte contestate si sono verificate fino al 13 gennaio 2023 (cioè in data successiva a quella di abrogazione della clausola di cui si discute), di tal che deve logicamente presumersi che le sommarie informazioni testimoniali delle persone offese (Maglietta, Luciani, Scariti, Grieco), menzionate nel testo, abbiano avuto luogo in epoca ancora successiva.

Se ne deve concludere, quindi che le persone offese abbiano avuto contezza del fatto - nel corso del • 2023, e che da quell'epoca, giusto il mutato regime della procedibilità, avrebbero potuto eventualmente presentare querela.

2. Il provvedimento impugnato e l'ordinanza genetica, basati su un erroneo assunto giuridico, vanno quindi congiuntamente annullati senza rinvio, limitatamente alla parte contestata dalla difesa, relativa all'importo di C 15.701,34 di cui va disposta la restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro in data 13/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari limitatamente all'importo di 15.701,34 di cui dispone la restituzione all'avente diritto.

Visto l'articolo 626 c.p.p. manda la Cancelleria a dare comunicazione immediata del dispositivo al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, 10 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natò a FOGGIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli arti. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'ari. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato per oltre € 22.000,00 pari alla somma indebitamente ricevuta a titolo di indennità per equa riparazione e spese legali in procedure di liquidazione fittiziamente istruite dall'indagata, avvocato del Foro pugliese. I I fatti, inizialmente contestati come peculato, erano stati dal G.i.p. riqualificati in truffa ai danni dello stato (per le somme indebitamente percepite per spese legali) e in appropriazioni indebite (ai danni dei privati beneficiari delle liquidazioni degli indennizzi). Il Tribunale aveva ulteriormente qualificato le appropriazioni con le aggravanti dell'abuso del rapporto professionale e dell'entità rilevante del danno. 2. Con il ricorso si formula un unico motivo fondato sulla violazione di legge, in cui è incorso il Tribunale ritenendo procedibile d'ufficio il reato contestato (646 c.p.) ancorché aggravato dalla relazione d'opera e dall'entità del danno. Per l'importo di oltre € 15.000,00, il sequestro è formulato in relazione ad appropriazione indebita le cui vittime non hanno presentato querela (o quanto meno non risulta l'abbiano presentata). Da ciò, la necessità di riduzione del sequestro. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. Infatti, il provvedimento del Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto perseguibile d'ufficio l'ipotesi contestata (a seguito di riqualificazione da parte del g.i.p. da peculato ad appropriazione indebita) poiché doppiamente aggravata tanto dall'abuso di relazione professionale (art.q n.11 c.p.) quanto dalla particolare gravità del danno (art.64 n.7 c.p.), giacché in entrambi i casi trattasi di circostanze aggravanti comuni. A prescindere,pertanto,da ogni questione inerente alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie e delle relative circostanze (la cui sussistenza è contestata dalla difesa), ciò che rileva è che non venga in ogni caso soddisfatta la condizione posta dall'art.649 -bis c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio per l'ipotesi dell'art.646, comma 2,c.p. o aggravata ex art.64 n.11 c.p., "qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità". L'ultima parte della disposizione (che effettivamente disponeva la procedibilità d'ufficio anche in caso di danno di particolare gravità) è stata infatti abrogata dall'art. 2 comma 1 lettera q) d. Ivo.10 ottobre 2022 n.150, a far tempo dal 30 dicembre 2022 ex art.6 d.I.31 ottobre 2022, n 162. Né si può porre una questione di successione di regimi di perseguibilità del fatto nel tempo, e sostenere che all'epoca dei fatti (o almeno di alcuni di essi) la procedibilità fosse d'ufficio, dato che dalla stessa ordinanza genetica (largamente trascritta nel provvedimento impugnato) si comprende che le condotte contestate si sono verificate fino al 13 gennaio 2023 (cioè in data successiva a quella di abrogazione della clausola di cui si discute), di tal che deve logicamente presumersi che le sommarie informazioni testimoniali delle persone offese (Maglietta, Luciani, Scariti, Grieco), menzionate nel testo, abbiano avuto luogo in epoca ancora successiva. Se ne deve concludere, quindi che le persone offese abbiano avuto contezza del fatto - nel corso del • 2023, e che da quell'epoca, giusto il mutato regime della procedibilità, avrebbero potuto eventualmente presentare querela. 2. Il provvedimento impugnato e l'ordinanza genetica, basati su un erroneo assunto giuridico, vanno quindi congiuntamente annullati senza rinvio, limitatamente alla parte contestata dalla difesa, relativa all'importo di C 15.701,34 di cui va disposta la restituzione all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro in data 13/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari limitatamente all'importo di 15.701,34 di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Visto l'articolo 626 c.p.p. manda la Cancelleria a dare comunicazione immediata del dispositivo al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza. Così deciso in Roma, 10 ma
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