CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18774/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 16/6/2023 della Corte d'appello di Ame-cm,0-- , con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio 9,31 grammi di cocaina), mediante il quale, tra l'altro riproducendo i motivi d'appello, è stata criticata l'affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso al ricorrente e nella sua abitazione, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, in modo concorde e non certamente manifestamente illogico, hanno affermato la destinazione allo spaccio di detta sostanza sottolineando: quanto dichiarato a proposito degli acquisiti di cocaina dall'imputato da parte di [OSCURATO:PERSONA] (che, però, non è stato l'unico aspetto considerato, come sostenuto nel ricorso); il rinvenimento della sostanza stupefacente sia sulla persona dell'imputato sia nella sua abitazione; la presenza in questa di un bilancino di precisione con evidenti tracce di cocaina, di ritagli in cellophane di forma circolare identici a quelli nei quali era stato avvolto lo stupefacente, della somma di 1.400,00 euro in contanti, di foglietti manoscritti con annotazioni esplicitamente riconducibili alla attività di spaccio. Si tratta di motivazione idonea a giustificare l'affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dal ricorrente, fondata su un logico apprezzamento delle emergenze istruttorie, che il ricorrente ha censurato in modo generico e sul piano della valutazione e della lettura delle prove, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]