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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 32131/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona con funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall’Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ancona, con funzione di riesame, ha rigettato la richiesta relativa al decreto di convalida del sequestro probatorio emesso, in data 10 aprile 2025, dal Pubblico ministero del Tribunale in sede, nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione al porto ingiustificato di uno spray al peperoncino, recante etichetta in lingua inglese in parte illeggibile e priva di marchio CE, contenente un quantitativo pari a circa 59 ml, ritenuta corpo del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975.

2. Ricorre l’indagato, per il tramite della difesa, Avv.

R. Romagnoli, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia mancanza di motivazione in quanto apparente in relazione al fumus commissi delicti, nonché contraddittoria quanto alla presunta sussistenza del reato di cui all'art. 4, legge 110 del 1975 per aver portato fuori dall’abitazione un nebulizzatore spray al peperoncino.

Si sostiene che la motivazione è apparente quanto al decreto di convalida e del pari è nulla l'ordinanza impugnata che, rispetto al vizio di motivazione dedotto, ne ha negato la sussistenza.

Si era eccepito al Tribunale che non vi era, nel decreto di convalida, adeguata descrizione del reperto e che non vi erano fotografie del nebulizzatore, né era indicato il principio attivo in esso era contenuto, con particolare riferimento alla presenza della capsaicina, rilevando che il nebulizzatore in sé non è arma (richiamando Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273548), ma che è necessario accertare l’eventuale presenza di sostanza vietata perché compresa tra quelle previste dalla normativa vigente.

Il Tribunale ha riscontrato che l'esatta natura del contenuto del nebulizzatore, compiutamente descritto, sarà accertata in seguito; sicché, a parere del ricorrente, l’ordinanza non ha risposto con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti.

La motivazione è, anzi, apparente rispetto alle istanze difensive ed errata, nonché contraddittoria perché, prima, il Tribunale asserisce che il bene è descritto nella motivazione del decreto di convalida e, poi, nel prosieguo della motivazione, assume che la natura del bene verrà accertata in seguito, esponendo che il bene sequestrato è compiutamente descritto, nelle sue caratteristiche rilevanti, e che sarà soggetto a più approfondito accertamento in ordine all'esatta natura del contenuto, in particolare della sostanza urticante con successive analisi.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. Dall’Olio, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato.

1.1. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità delle doglianze relative al vizio di contraddittorietà e incompletezza della motivazione, essendo ammesso, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge.

Il sindacato di legittimità in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali.

1.2. Quanto alla dedotta apparenza della motivazione, si osserva, in via generale, che è noto il principio secondo il quale la nullità originaria del decreto di sequestro, in caso di mancanza assoluta di motivazione, non può essere sanata dal Tribunale con funzione di riesame.

Infatti, il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare, non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (tra le altre, Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 - 01).

1.3. Si rileva che, nel caso al vaglio, la motivazione del decreto è sufficiente, sia sotto il profilo dell'indicazione della finalità probatoria, sia del fumus.

Tanto, dovendo rilevarsi che, nel presente procedimento, l'indagato risponde, in via provvisoria, dell'incolpazione per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, rispetto al quale è necessario l’accertamento indicato, quanto al contenuto del nebulizzatore sottoposto a sequestro probatorio (Sez. 2, n. 14608 del 14/03/2023, Simeone, Rv. 284404 – 01; in motivazione, la Corte ha precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 d. m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di dette bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen.).

Invero, questa Corte ha affermato che il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray a base di oleoresin capsicum (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della res a finalità univocamente illecita e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico.

Nel caso in valutazione, la motivazione rimanda ai verbali di perquisizione e sequestro che rendono conto delle modalità della detenzione (all’interno di uno zaino), della condotta serbata (reputata dagli investigatori sospetta per il particolare nervosismo della persona controllata, di cui dà atto il verbale di perquisizione personale) nonché della natura del cilindro, di colore nero, in ferro, con tappo in plastica, di colore nero, con etichetta esplicativa danneggiata, in lingua inglese, con assenza di certificazione CE, elementi reputati, nel complesso, idonei a considerare lo spray come non destinato univocamente alla difesa; di qui la necessità del sequestro (probatorio), onde verificare la specifica sostanza e la concentrazione di questa.

2. Segue il rigetto del ricorso, senza condanna alle spese e all’ulteriore versamento di somme, tenuto conto della minore età del ricorrente, come testualmente previsto per il caso di "sentenza di condanna" dall’art. 29 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (Sez. 1, n. 12340 del 20/02/2020, M., Rv. 278702 - 02; Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, S., Rv. 259134 – 01) con oscuramento dei dati sensibili per l’età del ricorrente.

P.Q.M Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona con funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall’Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ancona, con funzione di riesame, ha rigettato la richiesta relativa al decreto di convalida del sequestro probatorio emesso, in data 10 aprile 2025, dal Pubblico ministero del Tribunale in sede, nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione al porto ingiustificato di uno spray al peperoncino, recante etichetta in lingua inglese in parte illeggibile e priva di marchio CE, contenente un quantitativo pari a circa 59 ml, ritenuta corpo del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975. 2. Ricorre l’indagato, per il tramite della difesa, Avv. R. Romagnoli, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia mancanza di motivazione in quanto apparente in relazione al fumus commissi delicti, nonché contraddittoria quanto alla presunta sussistenza del reato di cui all'art. 4, legge 110 del 1975 per aver portato fuori dall’abitazione un nebulizzatore spray al peperoncino. Si sostiene che la motivazione è apparente quanto al decreto di convalida e del pari è nulla l'ordinanza impugnata che, rispetto al vizio di motivazione dedotto, ne ha negato la sussistenza. Si era eccepito al Tribunale che non vi era, nel decreto di convalida, adeguata descrizione del reperto e che non vi erano fotografie del nebulizzatore, né era indicato il principio attivo in esso era contenuto, con particolare riferimento alla presenza della capsaicina, rilevando che il nebulizzatore in sé non è arma (richiamando Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273548), ma che è necessario accertare l’eventuale presenza di sostanza vietata perché compresa tra quelle previste dalla normativa vigente. Il Tribunale ha riscontrato che l'esatta natura del contenuto del nebulizzatore, compiutamente descritto, sarà accertata in seguito; sicché, a parere del ricorrente, l’ordinanza non ha risposto con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. La motivazione è, anzi, apparente rispetto alle istanze difensive ed errata, nonché contraddittoria perché, prima, il Tribunale asserisce che il bene è descritto nella motivazione del decreto di convalida e, poi, nel prosieguo della motivazione, assume che la natura del bene verrà accertata in seguito, esponendo che il bene sequestrato è compiutamente descritto, nelle sue caratteristiche rilevanti, e che sarà soggetto a più approfondito accertamento in ordine all'esatta natura del contenuto, in particolare della sostanza urticante con successive analisi. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. Dall’Olio, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità delle doglianze relative al vizio di contraddittorietà e incompletezza della motivazione, essendo ammesso, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge. Il sindacato di legittimità in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali. 1.2. Quanto alla dedotta apparenza della motivazione, si osserva, in via generale, che è noto il principio secondo il quale la nullità originaria del decreto di sequestro, in caso di mancanza assoluta di motivazione, non può essere sanata dal Tribunale con funzione di riesame. Infatti, il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare, non solo la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (tra le altre, Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 - 01). 1.3. Si rileva che, nel caso al vaglio, la motivazione del decreto è sufficiente, sia sotto il profilo dell'indicazione della finalità probatoria, sia del fumus. Tanto, dovendo rilevarsi che, nel presente procedimento, l'indagato risponde, in via provvisoria, dell'incolpazione per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, rispetto al quale è necessario l’accertamento indicato, quanto al contenuto del nebulizzatore sottoposto a sequestro probatorio (Sez. 2, n. 14608 del 14/03/2023, Simeone, Rv. 284404 – 01; in motivazione, la Corte ha precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 d. m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di dette bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen.). Invero, questa Corte ha affermato che il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray a base di oleoresin capsicum (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della res a finalità univocamente illecita e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico. Nel caso in valutazione, la motivazione rimanda ai verbali di perquisizione e sequestro che rendono conto delle modalità della detenzione (all’interno di uno zaino), della condotta serbata (reputata dagli investigatori sospetta per il particolare nervosismo della persona controllata, di cui dà atto il verbale di perquisizione personale) nonché della natura del cilindro, di colore nero, in ferro, con tappo in plastica, di colore nero, con etichetta esplicativa danneggiata, in lingua inglese, con assenza di certificazione CE, elementi reputati, nel complesso, idonei a considerare lo spray come non destinato univocamente alla difesa; di qui la necessità del sequestro (probatorio), onde verificare la specifica sostanza e la concentrazione di questa. 2. Segue il rigetto del ricorso, senza condanna alle spese e all’ulteriore versamento di somme, tenuto conto della minore età del ricorrente, come testualmente previsto per il caso di "sentenza di condanna" dall’art. 29 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (Sez. 1, n. 12340 del 20/02/2020, M., Rv. 278702 - 02; Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, S., Rv. 259134 – 01) con oscuramento dei dati sensibili per l’età del ricorrente. P.Q.M Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]