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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10752/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 2/12/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Campobasso rigettava l'appello avverso il provvedimento del 8/11/2022 con il quale il Gip del medesimo Tribunale respingeva l'istanza di autorizzazione al lavoro proposta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], sottoposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso il suddetto provvedimento, tramite difensore, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'appello cautelare sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.

In particolare ci si duole che il Tribunale abbia addotto a sostegno della impossibilità di concedere l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari ai fini lavorativi la persistenza e la attualità delle esigenze cautelari da salvaguardare, omettendo, di fatto, di considerare che il reato risale al 2020 e che, in ogni caso, il Tribunale di Campobasso, in sede di riesame, aveva sostituito la misura della custodia in carcere disposta dal Gip con quella degli arresti domiciliari alla luce della cessazione della operatività dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Del pari illogica viene ritenuta la decisione nella parte in cui afferma la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di essere coadiuvato nei suoi bisogni esistenziali primari dalla compagna convivente, sottoposta solo all'obbligo di dimora, rilevato che la stessa, a differenza dell'indagato non possiede alcun impiego lavorativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari, l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il sottoposto, il quale non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o che versi in una situazione di assoluta indigenza, può essere autorizzato dal giudice ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto, per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare attività lavorativa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione da compiere ai fini della concessione della predetta autorizzazione, deve essere improntata a criteri di particolare rigore.

Ciò vale, innanzitutto, per la situazione di "assoluta indigenza", la quale non può, nondimeno, identificarsi con una condizione di "totale impossidenza", tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (ex plurimis Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, Osnnani, Rv. 273205; n. 53646 del 22/9/2016, Condorelli, Rv. 268852).

Ma vale, anche, per quanto qui di rilievo, sia rispetto alla compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2, n.9004 del 17/2/2015, Prago, Rv. 263237; Sez. 6, n. 12337 del 25/2/2008, Presta, Rv. 239316; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, Cherchi, Rv. 235341; Sez. 4, n. 45113 del 15/3/2005, Haris, Rv. 232820).

Ciò in quanto la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, atteso che consentire lo svolgimento di determinate attività lavorative attraverso continui spostamenti, difficilmente controllabili, finirebbe per snaturare il regime della custodia domestica (Sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, dep. 2013, Barbullushi, Rv. 254428; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, dep. 2007, Cherchi, Rv. 235341).

3. Nel caso in esame, invero, sia l'ordinanza di rigetto che quella pronunciata dal Tribunale del riesame in sede di appello hanno spiegato, in maniera puntuale e logicamente congrua, le ragioni per le quali l'attività lavorativa allegata non poteva ritenersi idonea a consentire l'esercizio delle necessarie attività di controllo, sì da non poter essere autorizzata.

Quanto alla richiesta di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari ai fini lavorativi, ha rilevato che la perdurante pericolosità sociale dell'indagato, essendo ancora sussistente il pericolo di reiterazione di ulteriori reati, dati anche gli ampi ambiti temporali riguardo ai quali la richiesta è stata formulata) costituiva un insuperabile elemento ostativo all'accoglimento della richiesta.

In questo modo, i Giudici di merito hanno esercitato il necessario bilanciamento tra le esigenze cautelari e quelle di vita del sottoposto, compiendo un apprezzamento di merito che non può certo essere sindacato in sede di legittimità quando, come nella specie, sia stata fornita una adeguata motivazione, pienamente congrua sul piano logico.

Oltre alle considerazioni che precedono, l'ordinanza di rigetto del Gip nella parte motiva, richiamata integralmente dai giudici del riesame, si è altresì soffermata sul profilo relativo alla condizione di "assoluta indigenza" escludendone la sussistenza sulla base /d'e risultanze delle attività di intercettazione dalle quali, al contrario, è emersa la cospicua disponibilità economica del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA], frutto dei proventi dell'attività delittuosa posta in essere.

Le argomentazioni rese rendono, pertanto, manifestamente infondata anche l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato l'illogicità della motivazione nella misura in cui afferma la possibilità per l'apparente convivente di recarsi al lavoro attesa la minore restrizione subita dalla stessa in relazione alla partecipazione al reato associativo.3.

Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 2/12/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Campobasso rigettava l'appello avverso il provvedimento del 8/11/2022 con il quale il Gip del medesimo Tribunale respingeva l'istanza di autorizzazione al lavoro proposta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], sottoposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso il suddetto provvedimento, tramite difensore, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'appello cautelare sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. In particolare ci si duole che il Tribunale abbia addotto a sostegno della impossibilità di concedere l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari ai fini lavorativi la persistenza e la attualità delle esigenze cautelari da salvaguardare, omettendo, di fatto, di considerare che il reato risale al 2020 e che, in ogni caso, il Tribunale di Campobasso, in sede di riesame, aveva sostituito la misura della custodia in carcere disposta dal Gip con quella degli arresti domiciliari alla luce della cessazione della operatività dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Del pari illogica viene ritenuta la decisione nella parte in cui afferma la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di essere coadiuvato nei suoi bisogni esistenziali primari dalla compagna convivente, sottoposta solo all'obbligo di dimora, rilevato che la stessa, a differenza dell'indagato non possiede alcun impiego lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari, l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il sottoposto, il quale non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o che versi in una situazione di assoluta indigenza, può essere autorizzato dal giudice ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto, per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare attività lavorativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione da compiere ai fini della concessione della predetta autorizzazione, deve essere improntata a criteri di particolare rigore. Ciò vale, innanzitutto, per la situazione di "assoluta indigenza", la quale non può, nondimeno, identificarsi con una condizione di "totale impossidenza", tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (ex plurimis Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, Osnnani, Rv. 273205; n. 53646 del 22/9/2016, Condorelli, Rv. 268852). Ma vale, anche, per quanto qui di rilievo, sia rispetto alla compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2, n.9004 del 17/2/2015, Prago, Rv. 263237; Sez. 6, n. 12337 del 25/2/2008, Presta, Rv. 239316; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, Cherchi, Rv. 235341; Sez. 4, n. 45113 del 15/3/2005, Haris, Rv. 232820). Ciò in quanto la concessione dell'autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, atteso che consentire lo svolgimento di determinate attività lavorative attraverso continui spostamenti, difficilmente controllabili, finirebbe per snaturare il regime della custodia domestica (Sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, dep. 2013, Barbullushi, Rv. 254428; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, dep. 2007, Cherchi, Rv. 235341). 3. Nel caso in esame, invero, sia l'ordinanza di rigetto che quella pronunciata dal Tribunale del riesame in sede di appello hanno spiegato, in maniera puntuale e logicamente congrua, le ragioni per le quali l'attività lavorativa allegata non poteva ritenersi idonea a consentire l'esercizio delle necessarie attività di controllo, sì da non poter essere autorizzata. Quanto alla richiesta di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari ai fini lavorativi, ha rilevato che la perdurante pericolosità sociale dell'indagato, essendo ancora sussistente il pericolo di reiterazione di ulteriori reati, dati anche gli ampi ambiti temporali riguardo ai quali la richiesta è stata formulata) costituiva un insuperabile elemento ostativo all'accoglimento della richiesta. In questo modo, i Giudici di merito hanno esercitato il necessario bilanciamento tra le esigenze cautelari e quelle di vita del sottoposto, compiendo un apprezzamento di merito che non può certo essere sindacato in sede di legittimità quando, come nella specie, sia stata fornita una adeguata motivazione, pienamente congrua sul piano logico. Oltre alle considerazioni che precedono, l'ordinanza di rigetto del Gip nella parte motiva, richiamata integralmente dai giudici del riesame, si è altresì soffermata sul profilo relativo alla condizione di "assoluta indigenza" escludendone la sussistenza sulla base /d'e risultanze delle attività di intercettazione dalle quali, al contrario, è emersa la cospicua disponibilità economica del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA], frutto dei proventi dell'attività delittuosa posta in essere. Le argomentazioni rese rendono, pertanto, manifestamente infondata anche l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato l'illogicità della motivazione nella misura in cui afferma la possibilità per l'apparente convivente di recarsi al lavoro attesa la minore restrizione subita dalla stessa in relazione alla partecipazione al reato associativo.3. Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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