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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 22567/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11078/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Larino n. 1 83 /201 5 depositat o i l 19/3/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ammetteva al passivo della procedura il credito di € 507.520 vantato dal dottore commercialista [OSCURATO:PERSONA]; riconosceva, tuttavia, la prededuzione richiesta soltanto rispetto alla somma concernente l’attività svolta per la predisposizione del piano di concordato preventivo, mentre collocava in sede privilegiata tanto il credito vantato per l’attività di consulenza e rappresentanza tributaria in relazione ad accertamenti fiscali per gli anni 2003, 2004 e 2005, quanto il credito relativo alla predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debitiex art. 182 - bis l. fall..

2. Il Tribunale di Larino, a seguito dell’opposizione presentata dal Pietrocola, rilevava che il credito vantato dal professionista per l’assistenza alla procedura di accertamento con adesione spontanea dinanzi all’Agenzia delle Entrate e per quella davanti alla Commissione tributaria non costituiva un credito sorto in occasione del concordato, dato che riguardava procedimentitributari conclusi molto tempo prima dell’apertura della procedura concorsuale, né in funzione dellostesso, non essendo strumentale alla sua ammissione.

Riteneva, inoltre, che neppure il credito per l’attività professionale correlata alla predisposizione di un piano di ristrutturazione potesse essere incluso nelle somme prededucibili, dato che un simile accordo (il quale, stando a quanto rappresentato dal curatore, in una prima versione non era stato approvato, nella sua seconda versione era stato approvato nel 2010 ma non era stato eseguito) non aveva natura di procedura concorsuale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 19 marzo 2015, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., in quanto il tribunale, nell’escludere il credito del professionista dal novero dei crediti sorti in funzione della procedura, ha ritenuto necessario che le prestazioni professionali si collocassero in un ambito temporale prossimo a quello di inizio del concordato , quando occorreva v alutare se l’intervento professionale fosse stato finalizzato alla procedura concorsuale e, quindi, alla soluzione di problematiche economiche che attanagliavano la società in crisi.

Nel caso di specie,l’incarico conferito era stato finalizzato – sostiene il ricorrente - ad una trattazione unitaria delle problematiche societarie, già prefigurandosi fin da allora la possibilità, poi divenuta certezza, del ricorso ad una procedura concordataria.

5. Il motivo è inammissibile.

Il tribunale, rispetto al credito professionale per lo svolgimento di attività di assistenza nella procedura di accertamento con adesione spontanea dinanzi all’Agenzia delle Entrate e nella successiva procedura svoltasi davanti alla commissione tributaria, ha fatto riferimento al tempo trascorso prima dell’apertura della procedura concordataria per escludere il carattere occasionale dei crediti di cui si pretendeva la collocazione in prededuzione, osservando poi che tali attività “non erano funzionali all’ammissione del concordato preventivo” (requisito inteso, alla luce del rinvio contenuto all’interno del decreto alla massima in nota, come riferito al rapporto di strumentalità tra l’attività da cui sorge l’obbligazione e la realizzazione delle finalità proprie della proceduraconcorsuale).

Quest’ultimo rilievo pare coerente con il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa (Cass., Sez.

U., 42093/2021).

Il riconoscimento del carattere di funzionalità presuppone, perciò, che la prestazione collegata all’attività - negoziale o non - del debitore sia “direttamente strumentale” e apporti un contributo con carattere di “inerenza necessaria” agli scopi della procedura concorsuale, rendendola cioè possibile, dunque agevolandone l’instaurazione o la prosecuzione in termini di adeguatezza (cfr. § 29 della sentenza appena citata).

Il motivo in esame, tuttavia, non coglie la ratiodella negazione del carattere di funzionalità, appuntandosi su un elemento temporale che il giudice di merito ha inteso valorizzare, invece, al fine di negare la natura occasionale del credito.

Non risulta, poi, in alcun modo censurata la ragione di esclusione della prededuzione rispetto all’attività svolta per la predisposizione del piano di ristrutturazione, che il tribunale ha negato ritenendo che l’accordo di ristrutturazione del debito fosse fattispecie estranea alle procedure concorsuali (affermazione che deve essere corretta, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., in quanto, in realtà, l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bisl. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale; cfr., per tutte, Cass. 1182/2018) e, come tale, inidonea a generare alcuna prededucibilità.

Il mezzo in esame, in definitiva, non contesta specificamente, per un verso e per l’altro, la ratio decidendi posta a fondamento del decreto impugnato, prescindendo dal suo contenuto.

Ne discende la sua inammissibilità, per mancanza di riferibilità della censura alla decisione impugnata, posto che l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 22478/2018, Cass. 6496/2017, Cass.17330/2015, Cass, 359/2005). 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla funzionalità dell’attività svolta dal Pietrocola alle sorti della procedura concorsuale, atto finale di un iter lungo e complesso che aveva interessato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per lunghi anni, come emergeva dalla lettera di conferimento dell’incarico. 6.2 Il terzo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal vantaggio conseguito dalla società grazie alla riduzione delle somme richieste dall’erario.

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li affligge, risultano inammissibili.

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. 29883/2017, Cass. 17761/2016, Cass. 7983/2014, Cass.16655/2011); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass., Sez.

U., 5745/2015, Cass. 21152/2014); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. 5133/2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., Sez.

U., 8053/2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., Sez.

U., 16303/2018, in motivazione; Cass. 14802/2017, Cass.21152/2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez.

U., 8053/2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. 21439/2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame.

Il fatto controverso e decisivo di cui è stato omesso l’esame, perciò, deve essere costituito da un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non da questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto il mancato esame della “problematica relativa alla funzionalità dell’attività rispetto al concordato preventivo” (pag. 18 del ricorso) o la questione relativa ai vantaggi, rispetto all’ammontare del passivo, che l’opera del professionista aveva, in tesi, apportato alle procedure concorsuali.

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11078/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Larino n. 1 83 /201 5 depositat o i l 19/3/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ammetteva al passivo della procedura il credito di € 507.520 vantato dal dottore commercialista [OSCURATO:PERSONA]; riconosceva, tuttavia, la prededuzione richiesta soltanto rispetto alla somma concernente l’attività svolta per la predisposizione del piano di concordato preventivo, mentre collocava in sede privilegiata tanto il credito vantato per l’attività di consulenza e rappresentanza tributaria in relazione ad accertamenti fiscali per gli anni 2003, 2004 e 2005, quanto il credito relativo alla predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debitiex art. 182 - bis l. fall.. 2. Il Tribunale di Larino, a seguito dell’opposizione presentata dal Pietrocola, rilevava che il credito vantato dal professionista per l’assistenza alla procedura di accertamento con adesione spontanea dinanzi all’Agenzia delle Entrate e per quella davanti alla Commissione tributaria non costituiva un credito sorto in occasione del concordato, dato che riguardava procedimentitributari conclusi molto tempo prima dell’apertura della procedura concorsuale, né in funzione dellostesso, non essendo strumentale alla sua ammissione. Riteneva, inoltre, che neppure il credito per l’attività professionale correlata alla predisposizione di un piano di ristrutturazione potesse essere incluso nelle somme prededucibili, dato che un simile accordo (il quale, stando a quanto rappresentato dal curatore, in una prima versione non era stato approvato, nella sua seconda versione era stato approvato nel 2010 ma non era stato eseguito) non aveva natura di procedura concorsuale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 19 marzo 2015, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., in quanto il tribunale, nell’escludere il credito del professionista dal novero dei crediti sorti in funzione della procedura, ha ritenuto necessario che le prestazioni professionali si collocassero in un ambito temporale prossimo a quello di inizio del concordato , quando occorreva v alutare se l’intervento professionale fosse stato finalizzato alla procedura concorsuale e, quindi, alla soluzione di problematiche economiche che attanagliavano la società in crisi. Nel caso di specie,l’incarico conferito era stato finalizzato – sostiene il ricorrente - ad una trattazione unitaria delle problematiche societarie, già prefigurandosi fin da allora la possibilità, poi divenuta certezza, del ricorso ad una procedura concordataria. 5. Il motivo è inammissibile. Il tribunale, rispetto al credito professionale per lo svolgimento di attività di assistenza nella procedura di accertamento con adesione spontanea dinanzi all’Agenzia delle Entrate e nella successiva procedura svoltasi davanti alla commissione tributaria, ha fatto riferimento al tempo trascorso prima dell’apertura della procedura concordataria per escludere il carattere occasionale dei crediti di cui si pretendeva la collocazione in prededuzione, osservando poi che tali attività “non erano funzionali all’ammissione del concordato preventivo” (requisito inteso, alla luce del rinvio contenuto all’interno del decreto alla massima in nota, come riferito al rapporto di strumentalità tra l’attività da cui sorge l’obbligazione e la realizzazione delle finalità proprie della proceduraconcorsuale). Quest’ultimo rilievo pare coerente con il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa (Cass., Sez. U., 42093/2021). Il riconoscimento del carattere di funzionalità presuppone, perciò, che la prestazione collegata all’attività - negoziale o non - del debitore sia “direttamente strumentale” e apporti un contributo con carattere di “inerenza necessaria” agli scopi della procedura concorsuale, rendendola cioè possibile, dunque agevolandone l’instaurazione o la prosecuzione in termini di adeguatezza (cfr. § 29 della sentenza appena citata). Il motivo in esame, tuttavia, non coglie la ratiodella negazione del carattere di funzionalità, appuntandosi su un elemento temporale che il giudice di merito ha inteso valorizzare, invece, al fine di negare la natura occasionale del credito. Non risulta, poi, in alcun modo censurata la ragione di esclusione della prededuzione rispetto all’attività svolta per la predisposizione del piano di ristrutturazione, che il tribunale ha negato ritenendo che l’accordo di ristrutturazione del debito fosse fattispecie estranea alle procedure concorsuali (affermazione che deve essere corretta, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., in quanto, in realtà, l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bisl. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale; cfr., per tutte, Cass. 1182/2018) e, come tale, inidonea a generare alcuna prededucibilità. Il mezzo in esame, in definitiva, non contesta specificamente, per un verso e per l’altro, la ratio decidendi posta a fondamento del decreto impugnato, prescindendo dal suo contenuto. Ne discende la sua inammissibilità, per mancanza di riferibilità della censura alla decisione impugnata, posto che l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 22478/2018, Cass. 6496/2017, Cass.17330/2015, Cass, 359/2005). 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla funzionalità dell’attività svolta dal Pietrocola alle sorti della procedura concorsuale, atto finale di un iter lungo e complesso che aveva interessato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per lunghi anni, come emergeva dalla lettera di conferimento dell’incarico. 6.2 Il terzo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal vantaggio conseguito dalla società grazie alla riduzione delle somme richieste dall’erario. 7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li affligge, risultano inammissibili. L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. 29883/2017, Cass. 17761/2016, Cass. 7983/2014, Cass.16655/2011); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass., Sez. U., 5745/2015, Cass. 21152/2014); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. 5133/2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., Sez. U., 16303/2018, in motivazione; Cass. 14802/2017, Cass.21152/2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. 21439/2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame. Il fatto controverso e decisivo di cui è stato omesso l’esame, perciò, deve essere costituito da un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non da questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo. Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto il mancato esame della “problematica relativa alla funzionalità dell’attività rispetto al concordato preventivo” (pag. 18 del ricorso) o la questione relativa ai vantaggi, rispetto all’ammontare del passivo, che l’opera del professionista aveva, in tesi, apportato alle procedure concorsuali. 8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
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