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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 43794/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/11/2022 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova, con decreto emesso in data 22 gennaio 2009, ha disposto il rinvio a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per rispondere di plurimi delitti di peculato commessi in qualità di contabile di cassa della Casa circondariale di Mantova.

2. Il Tribunale di Mantova, con sentenza emessa in data 24 giugno 2021, ha condannato l'imputata alla pena sospesa di due anni di reclusione per il solo delitto di peculato contestato al capo D), ovvero per l'appropriazione della somma di 1.200,00 euro, rinvenuta in una busta con dicitura "ufficio cassa" presso la propria abitazione, nel corso della perquisizione eseguita in data 21 ottobre 2011.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Mantova, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di peculato predetto, per intervenuta prescrizione, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della Santoro, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi.

4.1. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 314 cod. pen., in quanto erroneamente la Corte appello aveva ritenuto che il reato di peculato fosse configurabile nel caso di specie.

Rileva il difensore che l'eccedenza di cassa avrebbe dovuto essere versata all'Erario e non custodita, secondo quanto previsto dall'art. 604 del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908.

Tale disposizione prevede che la devoluzione della somma all'Erario postuli un «accurato riscontro» della situazione contabile, che, tuttavia, nella gestione confusionaria della cassa della Casa circondariale di Mantova non era stato possibile realizzare.

L'imputata, dunque, portando a casa propria la somma in assenza di un previo accurato riscontro della situazione contabile, non avrebbe commesso alcun reato, ma al più un illecito amministrativo.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la mancanza, la contraddittoria o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in ordine ai motivi 1, 2, 3 e 4 proposti nell'atto di appello.

La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, viziata da mancanza di motivazione, in quanto l'appropriazione non potrebbe ritenersi avvenuta perché contabilmente non risultava l'ammanco, alla stregua delle verifiche eseguite.

La motivazione sarebbe, inoltre, illogica, in quanto la Corte di appello ha riconosciuto che la busta contenente il danaro era intestata all'Amministrazione e che l'imputato aveva dichiarato che questa somma spettava all'Amministrazione.

Tali elementi di fatto, dunque, escluderebbero il dolo di appropriazione del delitto di peculato.

4.3. Da ultimo, il difensore censura la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello, pur applicando le attenuanti generiche per le singolari modalità della custodia del denaro, non avrebbe utilizzato questo argomento per assolvere l'imputata per carenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato.

5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

In data 11 ottobre 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato certificazione medica, volto a dimostrare le condizioni di salute dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Occorre rilevare, in via preliminare, come nessun rilievo possa assumere la certificazione medica depositata dal difensore della ricorrente in data 10 ottobre 2023 al fine di ottenere il rinvio dell'udienza.

Ove, infatti, il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire, non essendo prevista la comparizione personale delle parti (ex plurimis: Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01).

D'altra parte, nel giudizio di legittimità, qualunque sia la forma procedimentale adottata, non è previsto il diritto della parte privata alla partecipazione personale (così Sez.

U, n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, non massimata sul punto) e il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (e multis: Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877 - 01; Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, Grimaldi, Rv. 252471; conf.

Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114 - 01).

La partecipazione personale, infatti, deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri tipi di procedimento (come quello, tipicamente di legittimità, che si celebra dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione), essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374).

3. I motivi dedotti dal ricorrente con riferimento al vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione sono inammissibili.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01, in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale).

In sede di legittimità, dunque, non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 (dep. 2014), Zambonini, Rv. 258670 - 01).

4. Manifestamente infondate sono, inoltre, le censure di violazione di legge formulate relativamente all'insussistenza del delitto di peculato dichiarato prescritto dalla sentenza impugnata.

La Corte di appello ha non certo incongruamente rilevato l'insussistenza dei presupposti per adottare una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto per stessa ammissione dell'imputata, la somma rinvenuta nella sua abitazione era stata sottratta dall'ufficio cassa della Casa circondariale di Mantova e costituiva il saldo positivo di precedenti verifiche di cassa (pag. 3 della sentenza impugnata); l'imputata, dunque, contabile ed affidataria esclusiva della cassa corrente dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 653 del R.D. n. 1908 del 1920, si era deliberatamente appropriata della predetta somma, portandola a casa.

Dalle sentenze di merito, del resto, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputata non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione íctu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).

5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/11/2022 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova, con decreto emesso in data 22 gennaio 2009, ha disposto il rinvio a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per rispondere di plurimi delitti di peculato commessi in qualità di contabile di cassa della Casa circondariale di Mantova. 2. Il Tribunale di Mantova, con sentenza emessa in data 24 giugno 2021, ha condannato l'imputata alla pena sospesa di due anni di reclusione per il solo delitto di peculato contestato al capo D), ovvero per l'appropriazione della somma di 1.200,00 euro, rinvenuta in una busta con dicitura "ufficio cassa" presso la propria abitazione, nel corso della perquisizione eseguita in data 21 ottobre 2011. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Mantova, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di peculato predetto, per intervenuta prescrizione, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della Santoro, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 314 cod. pen., in quanto erroneamente la Corte appello aveva ritenuto che il reato di peculato fosse configurabile nel caso di specie. Rileva il difensore che l'eccedenza di cassa avrebbe dovuto essere versata all'Erario e non custodita, secondo quanto previsto dall'art. 604 del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908. Tale disposizione prevede che la devoluzione della somma all'Erario postuli un «accurato riscontro» della situazione contabile, che, tuttavia, nella gestione confusionaria della cassa della Casa circondariale di Mantova non era stato possibile realizzare. L'imputata, dunque, portando a casa propria la somma in assenza di un previo accurato riscontro della situazione contabile, non avrebbe commesso alcun reato, ma al più un illecito amministrativo. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la mancanza, la contraddittoria o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in ordine ai motivi 1, 2, 3 e 4 proposti nell'atto di appello. La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, viziata da mancanza di motivazione, in quanto l'appropriazione non potrebbe ritenersi avvenuta perché contabilmente non risultava l'ammanco, alla stregua delle verifiche eseguite. La motivazione sarebbe, inoltre, illogica, in quanto la Corte di appello ha riconosciuto che la busta contenente il danaro era intestata all'Amministrazione e che l'imputato aveva dichiarato che questa somma spettava all'Amministrazione. Tali elementi di fatto, dunque, escluderebbero il dolo di appropriazione del delitto di peculato. 4.3. Da ultimo, il difensore censura la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello, pur applicando le attenuanti generiche per le singolari modalità della custodia del denaro, non avrebbe utilizzato questo argomento per assolvere l'imputata per carenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. In data 11 ottobre 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato certificazione medica, volto a dimostrare le condizioni di salute dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, come nessun rilievo possa assumere la certificazione medica depositata dal difensore della ricorrente in data 10 ottobre 2023 al fine di ottenere il rinvio dell'udienza. Ove, infatti, il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire, non essendo prevista la comparizione personale delle parti (ex plurimis: Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 - 01). D'altra parte, nel giudizio di legittimità, qualunque sia la forma procedimentale adottata, non è previsto il diritto della parte privata alla partecipazione personale (così Sez. U, n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, non massimata sul punto) e il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (e multis: Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877 - 01; Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, Grimaldi, Rv. 252471; conf. Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114 - 01). La partecipazione personale, infatti, deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri tipi di procedimento (come quello, tipicamente di legittimità, che si celebra dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione), essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374). 3. I motivi dedotti dal ricorrente con riferimento al vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione sono inammissibili. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01, in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). In sede di legittimità, dunque, non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 (dep. 2014), Zambonini, Rv. 258670 - 01). 4. Manifestamente infondate sono, inoltre, le censure di violazione di legge formulate relativamente all'insussistenza del delitto di peculato dichiarato prescritto dalla sentenza impugnata. La Corte di appello ha non certo incongruamente rilevato l'insussistenza dei presupposti per adottare una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto per stessa ammissione dell'imputata, la somma rinvenuta nella sua abitazione era stata sottratta dall'ufficio cassa della Casa circondariale di Mantova e costituiva il saldo positivo di precedenti verifiche di cassa (pag. 3 della sentenza impugnata); l'imputata, dunque, contabile ed affidataria esclusiva della cassa corrente dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 653 del R.D. n. 1908 del 1920, si era deliberatamente appropriata della predetta somma, portandola a casa. Dalle sentenze di merito, del resto, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputata non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione íctu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). 5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process
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