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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10437/2026

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l’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controindicato recapito Pec, giusta procura speciale allegata al controricorso;- controricorrente -avversola sentenza n. 4321, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 26.10.2020, e pubblicata il 28.9.2021;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1.

A seguito di verifiche fiscali condotte dalla Guardia di finanza econcluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cuiNumero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026recepiva gli esiti, l’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’atto dicontestazione di sanzioni recante n.

TK3CO6705078/2016, avente adoggetto la mancata dichiarazione di redditi posseduti all’estero (omessacompilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi), conriferimento all’anno 2011.

Quindi l’Amministrazione finanziaria notificavaal contribuente pure l’avviso di accertamento n.

TK3016709181/2016, conil quale richiedeva il pagamento di maggiori tributi Irpef ed Iva inconsiderazione del maggior reddito ritenuto conseguito, sempre conriferimento all’anno 2011.

In particolare l’[OSCURATO:PERSONA] la fittizietà del Trust denominato “[OSCURATO:PERSONA]”,costituito nel 2011 mediante il conferimento dell’intero capitale della“[OSCURATO:PERSONA]”, società di diritto inglese direttamentericonducibile al contribuente, nonché di quote della P2W-[OSCURATO:PERSONA],di cui il contribuente era amministratore.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con separati ricorsi i due atti impositivi,innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendoplurime contestazioni, procedimentali e di merito.

La CTP riuniva i ricorsied annullava l’atto di contestazione ritenendo che il contribuente avesselegittimamente conferito i suoi beni nel trust di diritto inglese.

Essendointervenuta la segregazione dei beni, non era tenuto ad effettuare ladichiarazione di capitali detenuti all’estero.

Inoltre, con riferimentoall’impugnazione dell’avviso di accertamento, il giudice di primo gradoaccoglieva parzialmente il ricorso, annullando la pretesa fiscale inrelazione a quanto preteso per il reddito da fabbricati conferiti al RozzyTrust.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la parte delladecisione della CTP in cui era rimasta soccombente, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando i propriargomenti, ed in particolare la ritenuta fittizietà del trust inglese,strumento utilizzato dal Fienga con finalità evasive.

Il contribuenteNumero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026contrastava l’impugnazione dell’Ente impositore e proponeva appelloincidentale domandando l’integrale annullamento dell’avviso diaccertamento.

La CTR rigettava l’appello principale dell’Amministrazionefinanziaria, mentre accoglieva parzialmente l’appello incidentale delcontribuente, annullando l’avviso di accertamento anche con riferimentoad un limitato importo di accrediti rinvenuti sul conto corrente delcontribuente.4.

Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi diimpugnazione.

Il contribuente resiste mediante controricorso.4.1.

Il contribuente ha quindi depositato documentazione, illustrandodi aver aderito a procedure di definizione agevolata delle controversie, edha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio.4.2.

Il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore GeneraleMauro Vitiello, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed hadomandato l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.Ragioni della decisione1.

Occorre innanzitutto valutare la richiesta di applicazione dinormativa beneficiale separatamente proposta dal Fienga con riferimentoai due atti impositivi.1.1.

Con riferimento all’atto di contestazione di sanzioni recante n.TK3CO6705078/2016, il contribuente ha aderito alla disciplina didefinizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n.130 del 2022.normativa beneficiale, del 16.1.2023, nonché il modello F24 attestante ilversamento, in data 12.1.2023, delle somme dovute (€ 1.936,50),ricevute dall’Ente impositore (prot. 23011214574832072).Numero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego delladefinizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione delgiudizio.In relazione all’atto di contestazione delle sanzioni, pertanto, ilprocesso deve pertanto essere dichiarato estinto, per effettodell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.5 della legge n. 130 del 2022.Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.1.2.

Con riferimento all’avviso di accertamento n.TK3016709181/2016, invece, il contribuente ha aderito alla procedura didefinizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022.L’Agenzia delle Entrate, però, in questo caso ha emessoprovvedimento di diniego a causa della insufficienza del versamentoeffettuato e dell’errato presupposto oggettivo utilizzato per il calcolo degliimporti dovuti.Questo provvedimento è stato notificato al contribuente, ed è statopure depositato il 10.3.2023 nel fascicolo processuale telematico.Il contribuente non ha proposto opposizione, e gli effetti delprovvedimento si sono pertanto consolidati.

Il giudizio deve perciòproseguire con riferimento all’avviso di accertamento impugnato dalcontribuente.2.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta laviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, [secondocomma] n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR adottato una motivazionepuramente apparente.2.1.

In effetti il giudice dell’appello riporta praticamente per intero lapronuncia del giudice di primo grado, e vi aderisce, ma non esprimealcuna valutazione propria circa l’oggetto della decisione.

Merita inNumero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026proposito di essere ricordato che il processo richiede una non semplicevalutazione, avendo il Fienga costituito un trust di diritto inglese a cuisono stati conferiti suoi beni di elevato valore, e l’Agenzia delle Entrate haallegato una pluralità di elementi presuntivi (conservazione delladisponibilità dei beni da parte del conferente, incarico di protectorassegnato al fratello, previsione che beneficiari siano i figli, accollopersonale, da parte del Fienga, di mutuo per bene immobile pur conferitoal trust, etc.), per dimostrare la fittizietà dell’operazione.Il giudice dell’appello non esamina questi elementi, né quelli offerti aprova contraria dal contribuente.Non è possibile, dalle poche righe che il giudice del gravame dedica adillustrare le sue valutazioni, quali esse siano, non è possibile comprenderequale sia l’iter logico giuridico che ha condotto la CTR a confermare perlarga parte la pronuncia di primo grado.

La motivazione adottata dalgiudice dell’appello si rivela, pertanto, meramente apparente, ed il primomotivo di ricorso deve essere pertanto accolto.3.

Il secondo mezzo di impugnazione, con il quale l’Agenzia delleEntrate, invocando il disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., censura la violazione degli artt. 2697, 2627 e 2629 [cod. civ.],dell’art 116 cod. proc. civ. e dell’art. 5 del Dl n. 167 del 1990, per avere laCTR erroneamente ritenuto che la solo formale intestazione al costituitotrust di diritto inglese dei beni del contribuente valesse ad escludernel’imponibilità da parte del fisco italiano, in presenza della pluralità dielementi indiziari offerti per dimostrare la fittizietà dell’operazione, rimaneassorbito.4.

Deve essere pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovoesame.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026 P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entratecon riferimento all’atto di contestazione recante n.

TK3CO6705078/2016,stante l’adesione del contribuente a procedura di definizione agevolatadella controversia.Accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate,assorbito il secondo, con riferimento all’avviso di accertamento n.TK3016709181/2016, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, eprovveda anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimitàtra le parti.Così deciso in Roma, il 9.1.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controindicato recapito Pec, giusta procura speciale allegata al controricorso;- controricorrente -avversola sentenza n. 4321, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 26.10.2020, e pubblicata il 28.9.2021;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. A seguito di verifiche fiscali condotte dalla Guardia di finanza econcluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cuiNumero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026recepiva gli esiti, l’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’atto dicontestazione di sanzioni recante n. TK3CO6705078/2016, avente adoggetto la mancata dichiarazione di redditi posseduti all’estero (omessacompilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi), conriferimento all’anno 2011. Quindi l’Amministrazione finanziaria notificavaal contribuente pure l’avviso di accertamento n. TK3016709181/2016, conil quale richiedeva il pagamento di maggiori tributi Irpef ed Iva inconsiderazione del maggior reddito ritenuto conseguito, sempre conriferimento all’anno 2011. In particolare l’[OSCURATO:PERSONA] la fittizietà del Trust denominato “[OSCURATO:PERSONA]”,costituito nel 2011 mediante il conferimento dell’intero capitale della“[OSCURATO:PERSONA]”, società di diritto inglese direttamentericonducibile al contribuente, nonché di quote della P2W-[OSCURATO:PERSONA],di cui il contribuente era amministratore.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con separati ricorsi i due atti impositivi,innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendoplurime contestazioni, procedimentali e di merito. La CTP riuniva i ricorsied annullava l’atto di contestazione ritenendo che il contribuente avesselegittimamente conferito i suoi beni nel trust di diritto inglese. Essendointervenuta la segregazione dei beni, non era tenuto ad effettuare ladichiarazione di capitali detenuti all’estero. Inoltre, con riferimentoall’impugnazione dell’avviso di accertamento, il giudice di primo gradoaccoglieva parzialmente il ricorso, annullando la pretesa fiscale inrelazione a quanto preteso per il reddito da fabbricati conferiti al RozzyTrust.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la parte delladecisione della CTP in cui era rimasta soccombente, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando i propriargomenti, ed in particolare la ritenuta fittizietà del trust inglese,strumento utilizzato dal Fienga con finalità evasive. Il contribuenteNumero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026contrastava l’impugnazione dell’Ente impositore e proponeva appelloincidentale domandando l’integrale annullamento dell’avviso diaccertamento. La CTR rigettava l’appello principale dell’Amministrazionefinanziaria, mentre accoglieva parzialmente l’appello incidentale delcontribuente, annullando l’avviso di accertamento anche con riferimentoad un limitato importo di accrediti rinvenuti sul conto corrente delcontribuente.4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi diimpugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.4.1. Il contribuente ha quindi depositato documentazione, illustrandodi aver aderito a procedure di definizione agevolata delle controversie, edha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio.4.2. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore GeneraleMauro Vitiello, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed hadomandato l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.Ragioni della decisione1. Occorre innanzitutto valutare la richiesta di applicazione dinormativa beneficiale separatamente proposta dal Fienga con riferimentoai due atti impositivi.1.1. Con riferimento all’atto di contestazione di sanzioni recante n.TK3CO6705078/2016, il contribuente ha aderito alla disciplina didefinizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n.130 del 2022.normativa beneficiale, del 16.1.2023, nonché il modello F24 attestante ilversamento, in data 12.1.2023, delle somme dovute (€ 1.936,50),ricevute dall’Ente impositore (prot. 23011214574832072).Numero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego delladefinizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione delgiudizio.In relazione all’atto di contestazione delle sanzioni, pertanto, ilprocesso deve pertanto essere dichiarato estinto, per effettodell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.5 della legge n. 130 del 2022.Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.1.2. Con riferimento all’avviso di accertamento n.TK3016709181/2016, invece, il contribuente ha aderito alla procedura didefinizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022.L’Agenzia delle Entrate, però, in questo caso ha emessoprovvedimento di diniego a causa della insufficienza del versamentoeffettuato e dell’errato presupposto oggettivo utilizzato per il calcolo degliimporti dovuti.Questo provvedimento è stato notificato al contribuente, ed è statopure depositato il 10.3.2023 nel fascicolo processuale telematico.Il contribuente non ha proposto opposizione, e gli effetti delprovvedimento si sono pertanto consolidati. Il giudizio deve perciòproseguire con riferimento all’avviso di accertamento impugnato dalcontribuente.2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta laviolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, [secondocomma] n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR adottato una motivazionepuramente apparente.2.1. In effetti il giudice dell’appello riporta praticamente per intero lapronuncia del giudice di primo grado, e vi aderisce, ma non esprimealcuna valutazione propria circa l’oggetto della decisione. Merita inNumero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026proposito di essere ricordato che il processo richiede una non semplicevalutazione, avendo il Fienga costituito un trust di diritto inglese a cuisono stati conferiti suoi beni di elevato valore, e l’Agenzia delle Entrate haallegato una pluralità di elementi presuntivi (conservazione delladisponibilità dei beni da parte del conferente, incarico di protectorassegnato al fratello, previsione che beneficiari siano i figli, accollopersonale, da parte del Fienga, di mutuo per bene immobile pur conferitoal trust, etc.), per dimostrare la fittizietà dell’operazione.Il giudice dell’appello non esamina questi elementi, né quelli offerti aprova contraria dal contribuente.Non è possibile, dalle poche righe che il giudice del gravame dedica adillustrare le sue valutazioni, quali esse siano, non è possibile comprenderequale sia l’iter logico giuridico che ha condotto la CTR a confermare perlarga parte la pronuncia di primo grado. La motivazione adottata dalgiudice dell’appello si rivela, pertanto, meramente apparente, ed il primomotivo di ricorso deve essere pertanto accolto.3. Il secondo mezzo di impugnazione, con il quale l’Agenzia delleEntrate, invocando il disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., censura la violazione degli artt. 2697, 2627 e 2629 [cod. civ.],dell’art 116 cod. proc. civ. e dell’art. 5 del Dl n. 167 del 1990, per avere laCTR erroneamente ritenuto che la solo formale intestazione al costituitotrust di diritto inglese dei beni del contribuente valesse ad escludernel’imponibilità da parte del fisco italiano, in presenza della pluralità dielementi indiziari offerti per dimostrare la fittizietà dell’operazione, rimaneassorbito.4. Deve essere pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovoesame.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 8483/2022Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 10437/2026Data pubblicazione 21/04/2026 P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entratecon riferimento all’atto di contestazione recante n. TK3CO6705078/2016,stante l’adesione del contribuente a procedura di definizione agevolatadella controversia.Accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate,assorbito il secondo, con riferimento all’avviso di accertamento n.TK3016709181/2016, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, eprovveda anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimitàtra le parti.Così deciso in Roma, il 9.1.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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