CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 39320/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ ,/ Rilevato che l'ordinanza impugnata, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto, in executivis, la continuazione fra reati, determinando la pena in anni sedici di reclusione ed C 7.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della commisurazione dell'aumento di pena per il reato satellite; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, che ha indicato i parametri valorizzati nella commisurazione della pena, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.