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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2024

Cassazione n. 36399/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della memoria tardivamente depositata (il 04/09/2024) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, nella parte di esso che riguarda la contestazione dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di riciclaggio di autovetture a lui ascritti (capi "A", "B" ed "E" dell'imputazione) nonché la contestazione della declaratoria estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi D), G) e F) dell'imputazione, non è consentito in sede di legittimità, sia perché è generico, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata di cui omette di confutare specificamente le argomentazioni, sia perché si sostanzia nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alla diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria di esse, il che, appunto, non è possibile fare il sede di legittimità; che la Corte d'appello di Roma ha idoneamente motivato, senza che, dal suo argomentare, emergano vizi motivazionali o di violazione di legge, sia in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A), B) ed E) dell'imputazione (si vedano le pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata), sia in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. per i reati di cui ai capi D), G) e F) dell'imputazione (si vada la pag. 4 della sentenza impugnata); che lo stesso unico motivo di ricorso, nella parte di esso che riguarda la contestazione del trattamento sanzionatorio, non è parimenti consentito in sede di legittimità, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto dalla Corte d'appello di Roma attraverso un congruo riferimento alla gravità dei fatti, al valore delle autovetture riciclate e alla pervicacia dimostrata dall'imputato nel reiterare le condotte ai danni di acquirenti in buona fede dei mezzi e al danno arrecato a questi ultimi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della memoria tardivamente depositata (il 04/09/2024) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, nella parte di esso che riguarda la contestazione dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di riciclaggio di autovetture a lui ascritti (capi "A", "B" ed "E" dell'imputazione) nonché la contestazione della declaratoria estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi D), G) e F) dell'imputazione, non è consentito in sede di legittimità, sia perché è generico, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata di cui omette di confutare specificamente le argomentazioni, sia perché si sostanzia nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alla diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria di esse, il che, appunto, non è possibile fare il sede di legittimità; che la Corte d'appello di Roma ha idoneamente motivato, senza che, dal suo argomentare, emergano vizi motivazionali o di violazione di legge, sia in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A), B) ed E) dell'imputazione (si vedano le pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata), sia in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. per i reati di cui ai capi D), G) e F) dell'imputazione (si vada la pag. 4 della sentenza impugnata); che lo stesso unico motivo di ricorso, nella parte di esso che riguarda la contestazione del trattamento sanzionatorio, non è parimenti consentito in sede di legittimità, atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto dalla Corte d'appello di Roma attraverso un congruo riferimento alla gravità dei fatti, al valore delle autovetture riciclate e alla pervicacia dimostrata dall'imputato nel reiterare le condotte ai danni di acquirenti in buona fede dei mezzi e al danno arrecato a questi ultimi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10
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