CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2 sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992, (pena convertita nel corrispondente periodo di lavori di pubblica utilità), senza però applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disporre la confisca del veicolo. 2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. per avere il giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e la confisca del veicolo. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso oltre che ammissibile, è fondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, deve rilevarsi la fondatezza della questione. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quelle in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910). Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e non ha disposto alcunché in ordine alla confisca del veicolo. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di