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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 25234/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza dell'idoneità delle minacce ad ostacolare l'atto di ufficio, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dai due imputati, mentre i rilievi dei ricorrenti appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con riguardo al reato di cui all'art. 341-bis c.p., atteso che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondate', su condivisibili massime di esperienza e convergente con quellikdel Tribunale; ritenuto che anche i residui motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla recidiva sono tutti manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure inammissibili in questa sede perché rivolti a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza dell'idoneità delle minacce ad ostacolare l'atto di ufficio, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dai due imputati, mentre i rilievi dei ricorrenti appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con riguardo al reato di cui all'art. 341-bis c.p., atteso che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondate', su condivisibili massime di esperienza e convergente con quellikdel Tribunale; ritenuto che anche i residui motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla recidiva sono tutti manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure inammissibili in questa sede perché rivolti a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25234/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris