CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 16035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14980/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. P . A ., in persona del legale rappresentante p.t. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CARO, tutti congiuntamente e disgiuntamente difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] stiano [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], do- miciliati in Roma , via della Consulta 1/B presso lo studio dei primi tre difensori e presso gli indirizzi pec: –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: società partecipata da so- cietà –ristretta base so- ciale –sussistenza AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania , n. 7103 / 1 /20 2 3 , depositata il 21 . 12 .20 2 3 e nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, n. 7103/1 /20 23, depositata il 21 . 12 .20 23 veniva no riuniti e rigettati gli appell i propost i dalla società [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] , Giusep- pina Petraccaro avverso l a sentenz a della Commissione t ributaria provincialedi Benevento . Tale decisione aveva rigettato sia il ricorso propostodalla società avverso gli avvis i di accertamento emess i nei suoi confronti per l’anno di imposta 201 5 con cui venivano riprese adimposizione maggiori II.DD. e IVA e irrogate le relative sanzioni , siai ricorsi proposti dalla società , da [OSCURATO:PERSONA] e da Giusep- pinaPetraccaro avverso gli avvis i di accertamento emess i per mag- giore IRPEF , nonché per mancato pagamento di ritenuta d’acconto inrelazione agli utili asseritamente distribuiti dalla società a i soci . 2.Il giudice di secondo grado, riuniti gli appelli proposti dal la società edai soci , li rigettava affermando la sussistenza dei presupposti per l’applicazionedella presunzione di distribuzione utili confermando le riprese. 3.Avverso la sentenza d’appello ha nno proposto ricorso per Cassa- zionei contribuent i con tre distinti atti deducendo quattro analoghi motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso . A seguito dirinuncia al mandato da parte dell’originario difensore dei contri- buenti,si sono costituiti i difensori riportati in epigrafe. Da ultimo, la difesa della società contribuent e deposita memoria illustrativa ex art.380-bis.1.cod. proc. civ. e ulteriore nota del 25 marzo 2025 con indicazionedel numero di iscrizione a ruolo del giudizio per revoca- zionependente avverso la sentenza d’appello . Considerato che: 1.In via pregiudiziale, il Collegio prende atto della nota di deposito del 17.3.2025 in cui la difesa della società ricorrente ha chiesto il rinvioa nuovo ruolo della controversia in quanto, nelle more dell’im- pugnazione in Cassazione, la contribuente ha proposto ricorso per revocazionestraordinaria ex artt.395 n.3 cod. proc. civ. e 64 d.lgs. n.546/1992 nei confronti della sentenza CGT2 Campania n. 7103/1/2023, attualmente pendente avanti alla CGT di secondo grado. 2.[OSCURATO:PERSONA] osserva che, n el diritto tributario , la materia della re- vocazione è disciplinata essenzialmente dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il quale all'art. 64, rubricato "Sentenze revocabili e motivi di revocazione"il cui primo comma è stato sostituito dall'art. 9 comma 1lett. cc ) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 10 gennaio 2016, per effetto dell'art. 12 comma 1 del citato d.lgs. n. 156 del 2015 e, dalla data indicata, prevede ora: «1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributariepossono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del co- dicedi procedura civile». 2.1.La revocazione straordinaria avverso le sentenze delle Commis- sioniTributarie è regolata dall'art. 64 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546 aicommi 2 e 3 il quale dispone: «2. Le sentenze per le quali è sca- dutoil termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi dicui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purchéla scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documentoo il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla sca- denzadel termine suddetto. 3. Se i fatti menzionati nel comma pre- cedenteavvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessantagiorni da esso.». Questaformulazione non è stata interessata dalla riforma del comma 1di detto art. 64 - disposta dall'art. 9, comma 1, lett. cc ), d.lgs. 24 settembre2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - e, a sua volta,riproduce nel processo tributario esattamente quanto previsto dal codice di rito ordinario nei due commi dell'art. 396 cod. proc. civ., a conferma della perfetta simmetria su punto dei due sistemi processuali. Infatti,la disciplina della revocazione dettata dal codice di rito pre- vede,per i "Casi di revocazione" all'art. 395 cod. proc. civ., che: «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1. se sono l'effetto del dolo di unadelle parti in danno dell'altra; 2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o di- chiaratetali prima della sentenza; 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrrein giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'av- versario;4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagliatti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la de- cisioneè fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incon- trastabilmenteesclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fattola cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altrocaso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare; 5. se la sentenza è contraria ad altra precedenteavente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbiapronunciato sulla relativa eccezione; 6. se la sentenza è effetto deldolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato». 2.2.Orbene, a sostegno dell'impugnazione ex artt. 395, comma 1, n.3, cod. proc. civ. e 64 d.lgs. n. 546 del 1992, la società ha dedotto davantial giudice d'appello di aver scoperto, dopo la scadenza del termine per proporre ricorso per Cassazione della sentenza revo- canda,nuovi documenti emergenti da un parallelo processo penale eidonei a dimostrare la fondatezza delle proprie difese. Pertanto, nel caso di specie, poiché era scaduto il termine per la proposizionedel ricorso per Cassazione allorquando a gennaio 2025 èemerso il recupero dei documenti ritenuti decisivi dalla parte, con conseguenteproposizione del ricorso per revocazione avanti al giu- dice d'appello, si verte in un'ipotesi di revocazione straordinaria e nonordinaria. Sussisteuna pregiudizialità non tecnica bensì meramente logica tra idue processi, pendenti in due gradi di giudizio diversi, perché se il ricorsoper revocazione fosse accolto dal giudice del merito, la pro- nuncia sarebbe suscettibile di incidere sulla sentenza oggetto del presente ricorso per Cassazione e , dunque , sull’esito del presente giudizio. Tuttavia,l'art. 398, comma 4, cod. proc. civ. sancisce la tendenziale noninterferenza tra giudizio di revocazione in sede di merito e pro- cessoper Cassazione, principio temperato dalla previsione che il solo giudicedavanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, possa sospendere o il ricorso per Cassazione o il procedimento per revocazione relativo , entro un limite temporale preciso, costituito dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla re- vocazione, e sempre che ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (cfr. Cass. n. 21169 del 2022 ; Cass. Sez. U.9776del 2020, Cass. n.15926 del 2024 ). La previsione del codice ordinario di rito è applicabile, a norma dell'art.1 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale al comma 2 detta: «I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codicedi procedura civile.». Orbene,il ricorso per revocazione allegato alla memoria, non fa nep- puremenzione di aver indirizzato la richiesta alla CGT2, giudice della revocazione, di sospendere il processo di Cassazione pendente av- versola sentenza revocanda. Pertanto, la richiesta di rinvio a nuovo ruolo è priva di giustificazione e non può essere accolta dovendo provvedersiad esaminare le censure. 3. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano l’ Illegittimità della sentenzaimpugnata, nella parte in cui ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA - e di conse- guenza,del correlato avviso di accertamento ai fini delle ritenute - ritenendoinsussistenti i presupposti per la deduzione dei costi e l’in- detraibilità dell’IVA, in ragione di talune carenze/irregolarità nella fatturazionedelle operazioni di acquisto da NEA.CHEM, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sotto più profili. 3.1. Una prima sottocensura evidenzia che il g iudic e del gravame avrebbe erroneamente ritenuto irregolari le fatture di acquisto di materialeplastico da NEA.CHEM e avrebbe di conseguenza erronea- menteimputato in capo alla Società l’onere di provare la sussistenza deipresupposti per dedurre i costi sostenuti e per detrarre la relativa IVA,in violazione e falsa applicazione degli artt. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917, citato, 19, primo comma, e 21, secondo e quarto comma,d.P.R. n. 633, citato, e 5, d.lgs. n. 446, citato, art. 1, terzo comma, primo periodo, d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, 2697, cod. civ.,7, comma 5 - bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . 3.2.Un secondo sottomotivo deduce che il giudice avrebbe erronea- mente ritenuto idonei gli elementi (indiziari) adotti dall’Agenzia a supportodella ripresa fiscale relativa alle operazioni con NEA.CHEM e, specularmente, avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti gli elementiaddotti da IMB a supporto della deduzione del costo/detra- zione dell’IVA , in violazione e falsa applicazione degli artt. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917, citato, 19, primo comma, e 21, se- condocomma, d.P.R. n. 633, citato, e 5, d.lgs. n. 446, citato, art. 1, terzocomma, primo periodo, d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, e art. 2729, primo comma, cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.. 3.3. I n terzo luogo, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenutoche la mancata produzione, nel corso del contraddittorio en- doprocedimentale con l’Agenzia, del documento di trasporto colle- gatoalla fattura n. 59 di NEA.CHEM, avrebbe re so la produzione in giudiziodi tale documento inammissibile , in violazione e falsa appli- cazionedell’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600, citato, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1. Q uanto alla tecnica di formulazione, a differenza di quanto ri- tienela controricorrente, il ricorso per cassazione in questione non è stato assemblato mediante integrale riproduzione di una serie di documentie l'esposizione dei fatti non viola l'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5 , sentenza n. 8245 del 04/04/2018), dal momento che articola in modo sufficientemente chiaro,benché non sintetico, il contenuto delle doglianze . 4.2. Tuttavia, l’inammissibilità del complessivo mezzo di impugna- zionederiva dal contenuto eterogeneo delle doglianze e , al propo- sito, va r ibadito che per costante interpretazione giurisprudenziale (già Cass. 22 settembre 2014 n. 19959) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso,che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative for- malizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc.civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profilitra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. La macro-censura in disamina compendia profili di doglianza tra loro eterogenei,che spaziano dall’inutilizzabilità della documentazione ri- chiesta e non esibita in fase procedimental e , al criterio di riparto dell’oneredella prova ai fini della deduzione/detrazione sino al con- tenutodella prova stessa. 4.3.Inoltre, la prima parte della macro - censura sollecita una rivalu- tazionedel contenuto della prova con riferimento a lla valutazione dei DDT,ritenuti regolari dai ricorrenti in ragione del loro contenuto, ma ilfatto è stato indubbiamente valutato dal giudice , come riconoscono anche i contribuenti, e l’accertamento del giudice è stato in senso oppostoalla tesi riproposta in ricorso ed è un accertamento suppor- tatoda una congrua motivazione. Per giurisprudenza costante della Corte(Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) , la parte non può in sede di legittimità censurare la complessiva valutazione delle risultanze processualicontenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi nuovamentela propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisionedegli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito. 4.4. Egualmente, il secondo sotto - motivo mira a negare la sussi- stenzadella prova idonea, ravvisata dal giudice, negli elementi ad- dottidall’Amministrazione finanziaria e, al contrario, ad afferma re la sussistenza della prova nel compendio addotto da parte contri- buente,che è stato negato dal giudice . S otto lo schermo della viola- zionedi legge, la questione posta chiaramente attiene ad un profilo motivazionaledella sentenza impugnata circa la valutazione e l’ido- neitàdegli elementi indiziari . Va a proposito rammentato il corretto procedimentologico che il giudice di merito deve seguire nella valu- tazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle ri- prese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vannodesunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomi- stico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo),sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per indivi- duare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in uncontesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo traevigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciòche rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la suffi- cienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fonda- tezzadella pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a for- nire la prova contraria. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale( a partire da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di persé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevantein causa sia stato comunque preso in considerazione, ben- chéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offertedalle parti e, nella fattispecie, come confermano gli stessi ri- correntiil fatto storico è indubbiamente stato considerato dal giu- dice.Ciò che viene contestato è l’esito di tale valutazione, in termini inammissibiliin sede di legittimità. 4.5.L’unico profilo di doglianza che , in astratto , può essere sussunto nelparadigma di censura della violazione di legge di cui all’art.360, primocomma, n.3 cod. proc. civ., è il terzo ed ultimo in cui viene contestatal’applicazione nella fattispecie concreta del la inutilizzabi- litàprevista d a ll’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, inragione di elementi oggettivi risultanti dal carattere “ampio” del riferimentoalle “fatture” e ad “altra documentazione utile” riportato nelquestionario, ossia circa la valutazione del contenuto del la richie- stadella documentazione in sede procedimentale ; e soggettivi , per- chéla società non avrebbe mai negato di possedere la document a- zionerichiesta e, dunque, non vi sarebbe stato né dolo né inerzia . Tuttavia, anche questo sotto - motivo è inammissibile poiché la cen- suraè priva di specificità, dal momento che le fatture in questione nonsono neppure riprodotte in ricorso. Inoltre,la sotto - censura non impugna neppure l’accertamento con- tenuto alle pagg.23 e 24 della sentenza impugnata secondo cui «l’ampio riferimento nella richiesta di documentazione avanzata in sedestragiudiziale alle fatture ed ai relativi documenti di accompa- gnamentoconsente di ritenere che anche il d.d.t. in questione rien- trassetra i documenti specificamente richiesti» e, così, non impugna pienamentela ratio decidendi espressa dal giudice che ha dichiarato cheerano stati richiesti in sede procedimentale anche i DDT in que- stione. 5.Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnatanella parte in cui ha confermato la legittimità dell’avviso diaccertamento ai fini IRES, IRAP e IVA (e di conseguenza, del cor- relatoavviso di accertamento ai fini delle ritenute/ IRPEF ) ritenendo insussistentii presupposti per la deduzione dei costi e l’indetraibilità dell’IVArelativamente a talune operazioni di acquisto intracomuni- tariointercorse con la società [OSCURATO:PERSONA], in ragione di talune carenze/irregolaritànella fatturazione delle predette operazioni. 5.1. In particolare, il giudice d’appello avrebbe erroneamente rite- nutole carenze/irregolarità recate dalle lettere di vettura internazio- nali tali da far venir meno l’attendibilità probatoria delle fatture emesseda [OSCURATO:PERSONA], rendendole quindi inidonee a costituire titolo per la deduzione dei relativi costi/detrazione dell’IVA, ed avrebbedi conseguenza erroneamente imputato in capo alla s ocietà l’oneredi provare la sussistenza dei presupposti per dedurre i costi sostenutie per detrarre la relativa IVA, in violazione e falsa applica- zionedegli artt. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917, citato, 5, d.lgs. n.446, citato, 19, primo comma, d.P.R. n. 633, citato, 45, d.l. 30 agosto1993, n. 331, 226, Dir. 112/2006, 2697, cod. civ., 7, comma 5-bis,d.lgs. n. 546, citato. 5.2. Sotto un ulteriore profilo, la sentenza avrebbe erroneamente ritenutoidonei gli elementi (indiziari) adotti dall’Agenzia a supporto della ripresa fiscale e, specularmente, avrebbe erroneamente rite- nutoinsufficienti gli elementi addotti da IMB a supporto della dedu- zionedel costo/detrazione dell’IVA, in violazione e falsa applicazione degliartt. 109, quinto comma, d.P.R. n. 917, citato, 5, d.lgs. n. 446, citato,19, primo comma, d.P.R. n. 633, citato, 45, d.l. n. 331, citato, 226,Dir. 112/2006, e 2729, primo comma, cod. civ.. 6. Il motivo è complessivamente inammissibile, in quanto chiara- mentediretto ad ottenere un nuovo apprezzamento della prova pre- clusaal giudice di legittimità , come già sopra argomentato con rife- rimento a parte della prima macro - censura e qui da intendersi ri- chiamatoper brevità . 7.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono , in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza im- pugnata,nella parte in cui ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento ai fini delle ritenute/ IRPEF , ritenendo sussistente in capoalla s ocietà l’obbligo di effettuazione delle ritenute sulla quota del maggior reddito accertato con l’avviso di accertamento IRES, IRAPed IVA, imputato per trasparenza ai soci (indiretti) detentori di partecipazioninon qualificate, in violazione e falsa applicazione degli artt.1, 5, 67, primo comma, lett. c - bis), d.P.R. n. 917, citato, 27, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 53 Cost., 2697, cod. civ., 7, comma5-bis, d.lgs. n. 546, citato. 8.Il motivo è infondato. 8.1.I ricorrenti censurano la statuizione del g iudice che ha ritenuto la IMB “società a ristretta base sociale”, innanzitutto sotto il profilo soggettivo,poiché la compagine sociale non è direttamente compo- stada un numero ristretto di persone fisiche. Sotto un secondo pro- filo,oggettivo, contestano l’operatività della presunzione di distribu- zione degli utili in quanto l’avviso non recherebbe alcun accerta- mentodi utili extra - bilancio , ma la sola contestazione dei presuppo- stiper dedurre a fini fiscali i costi la cui contabilizzazione è inconte- stata. 9.Quanto al primo profilo il Collegio, in diritto, rammenta innanzi- tutto che per giurisprudenza consolidata della Corte (v. Cass. Sez. 5,ordinanza n. 4861 del 23/02/2024; conforme a Sez. 5 , sentenza n.13338 del 10/06/2009) l a presunzione di riparto degli utili extra- bilanciotra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipa- tivanon è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estendela sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per iquali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principiogenerale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fonda- mento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di egua- glianza,nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commer- cialeed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipenden- tementedalla forma giuridica assunta dal suo titolare . Perciò,è stato anche più volte affermato dalla giurisprudenza ( cfr. Cass.Sez. 6 - 5 , ordinanza n. 1947 del 24/01/2019, conforme a Cass. Sez. 5, sentenza n. 15824 del 29/07/2016) , che nell'ipotesi di so- cietàdi capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzioneai soci degli utili extracontabili, la quale non si pone in contrastocon il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fattonoto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assettosocietario, che implica un vincolo di solidarietà e di reci- proco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuentefornire la prova contraria. 9.1.L’operatività della presunzione investe dunque la società di ca- pitali, sul presupposto che la ristretta base partecipativa consenta un controllo effettivo dei soci nella gestione sociale, mentre non contala modalità di accertamento (ragionando da Cass. 20/12/2018, n.32959), e l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capoalla società prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accer- tamentonei confronti dell'ente. Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ri- strettabase partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegaregenericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass.Sez. 5, ordinanza n. 33976 del 19/12/2019). 9.2. In questo schema, non fa differenza il fatto che partecipe della società di capitali sia una persona fisica o una società, e che quest’ul- tima sia società di persone o società di capitali. Non è condivisibile la difesa della ricorrente secondo cui i soci - persone fisiche indicati dalprovvedimento impugnato e dalla sentenza di merito sarebbero meri soci “di secondo livello”, per i quali non sarebbe configurabile alcunvincolo di solidarietà. Il fatto che tali persone fisiche non siano direttamente socie della IMB, bensì delle società che costituiscono la compagine sociale di quest’ultima,è un profilo meramente formale ai fini della valutazione dellaristretta base azionaria (ragionando da Cass., Sez. 5. n. 13338 del2009; v. anche Cass. n. 20840/2023 ) e , dunque , della operatività della presunzione connessa. Infatti, l a valutazione va condotta se- condo criteri sostanziali e non meramente formali, poiché ciò che contaè la sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridichee, dunque , stabilire se tali società, siano indifferentemente dipersone o di capitali, sono o meno un mero schermo rispetto alle personefisiche, valido civilisticamente ma non opponibile al fisco . 9.3.Il profilo dirimente è se il ristretto numero di partecipi consenta un effettivo controllo della società a ristretta base sociale e nessun dubbio sussiste nel caso di specie, in cui lasentenza impugnata ha accertatoche la compagine sociale della IMB si compone di appena due società, la società di persone [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. per il 50,50% delle quote e la società di capitali [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il restante49,50%; quest’ultima è a sua volta partecipata dalla Ian- nuzziper il 95,76% e, per il resto, d a membri della famiglia Iannuzzi aconferma che il controllo dell’attività sociale della società ricorrente siconcentra in pochissime mani . 10.Destituito di fondamento è del pari il secondo profilo di censura, con cui erroneamente si afferma che la presunzione applicata dall’Amministrazionefinanziaria sarebbe invocabile solo per gli utili extrabilancio, mentre nel caso di specie l’operazione economica in questione risulterebbe dalle scritture contabili e, perciò, il maggior reddito non sarebbe espressivo di una disponibilità finanziaria oc- culta. Indisparte dal fatto che le scritture di bilancio in questione non sono neppureriprodotte in ricorso ai fini della dimostrazione della decisi- vità della questione, è in diritto che la tesi di parte ricorrente non convince. Su di un piano logico , un costo non adeguatamente documentato dallasocietà e, per tale ragione, disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, è un componente negativo di reddito che non è stato sostenuto dalla contribuente. Come tale, costituisce una maggiore disponibilità di risorse a disposizione della società a ristretta base sociale, manifestazione di capacità contributiva ai fini dell’art.53 Cost.per cui opera la presunzione di distribuzione anche in tale caso. Inaltri termini, la presunzione di distribuzione degli utili nella società aristretta base sociale non opera solo per le componenti positive di reddito accertate , ma anche per le componenti negative discono- sciute.Ne discende, n ell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale,che ai fini della presunzione di attribuzione ai soci la nozione di“utili extracontabili” comprende non solo maggiori componenti po- sitividi reddito accertati, ma anche il disconoscimento di componenti negativi,che fa emergere la presenza di maggiori risorse non dichia- rate e che vanno considerate distribuite tra i soci e assoggettate a tassazione,ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contrariarispetto alla pretesa erariale . Dev’esserecosì affermato il seguente principio di diritto: «Inmateria di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristrettabase sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di mag- gioriutili, in corrispondenza di costi risultanti dalle scritture contabili madisconosciuti, opera anche nel caso in cui la compagine sociale sicomponga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senzache ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assettosocietario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestionesociale con conseguente vincolo di solidarietà. (Nella spe- cie, società di capitali partecipata da due società, una S.a.s. per il 50,50%delle quote e una S.r.l. per il restante 49,50%, quest’ultima a sua volta partecipata dalla prima per il 95,76% e, per il resto, a membridella medesima famiglia)». Pertanto,correttamente il giudice ha ritenuto che la presenza di so- cietà,anche di persone, a comporre la base sociale non è un impe- dimentoalla presunzione di distribuzione di maggiori utili e, altret- tantologicamente, il costo