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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37443/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello d Salerno ha riformato la sentenza emessa il 14/02/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato prosciolto per intervenuta prescrizione e, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero e in rigetto dell'appello incidentale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione e di C 154,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato all'imputato per essersi appropriato di energia elettrica di proprietà dell'ENEL mediante allaccio alla rete dell'ente gestore.

La Corte territoriale ha osservato che il reato ascritto al 'imputato originariamente contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. - doveva intendersi aggravato anche ai sensi dell'art.625, n.7, cod.pen., avendo avuto il furto a oggetto un bene destinato a pubblico servizio, in modo ritenere che il reato ascritto fosse ancora perseguibile d'ufficio pure all'esito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022.

Ha quindi argomentato che, in ragione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio (rappresentati dalla testimonianza dell'agente verificatore in ordine alla sussistenza dell'allaccio abusivo e dal relativo verbale di verifica) non sussistesse alcun dubbio in ordine al perfezionamento del reato ascritto; ha quindi ritenuto che la sentenza di proscioglimento dell'imputato emessa dal primo gi udice, proprio in conseguenza della ravvisata contestazione in fatto dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., fosse frutto di un erroneo calcolo del termine di prescrizione; ha altresì ritenuto infondati i motivi di appello incidentale proposti dall'imputato giungendo quindi a una determinazione della pena nel senso suddetto.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comrna 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.625, n.7, cod.pen. in relazione all'art.624 cod.pen., attesa l'omessa contestazione della relativa circostanza aggravante con conseguente difetto della condizione di procedibilità.

Sul punto, richiamando l'arresto espresso da Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, ha argomentato che l'aggravante in questione avesse natura valutativa, impedendo quindi che la stessa potesse e sere ascritta in assenza di previa e specifica contestazione; conseguendone che il fatto originariamente imputato dovesse - in considerazione della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - ritenersi non procedibile per mancanza di querela.

Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.522, comma 2, cod.proc.pen.l, in relazione all'art.517 cod.proc.pen., per avere la Corte territoriale, in consiguenza delle predette deduzioni, applicato all'imputato una circostanza aggravarlte in assenza di previa contestazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I due motivi articolati dalla difesa del ricorrente possono essere congiuntamente esaminati; attenendo i medesimi alla correttezza del percorso argomentativo seguito della Corte territoriale per avere ritenuto come contestata in fatto l'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen. e, pertanto, per avere considerato non sussistente la condizione di procedibilità rappre‘entata dalla querela, alla luce del vigente disposto dell'art.624, comma 3, cod.pen..

Va quindi premesso che la fattispecie originariamente contestata all'odierno imputato (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a deciprrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle diposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti - quali quello contestato - commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il priricipio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01).

Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione trlansitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen..

3. Ciò posto, i motivi sono infondati.

Nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata in relazione al contestato impossessamento di energia elettrica, operata mediante un allacciarhento abusivo «alla rete Enel» operato tramite cavo e attraverso il solo esplicito riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., consistente nell'avere commesso il fatto mediante violenza sulle cose.

Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reato così contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione "in fatto" dell'aggravante in parola.

Vanno difatti richiamate talune pronunce di legittimità, in cu la condotta contestata aveva ad oggetto l'energia elettrica, in base alla quale tale bene questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01).

Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza, nell'imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l'impiego di formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce' di ritenere legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 - 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 - 01).

4. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha complessiVamente una natura valutativa e non "autoevidente", poiché impone una verifia di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, ugli, n.m.).

A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni unite Sorge (Sez.

U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 - 01), che hanno affermato l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l'imputazione riporti adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenOto conto delle caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle stesse.

Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l'indicazione del fatto materiale è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritto di difesa.

Si è precisato in proposito che il carattere "autoevidente" dell'elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, - a parte la considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazione giurisprudenziale - nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere la necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell'art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dalla Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente induadrati dalla giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti.

Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un atto è, dunque, la sfera delle conoscenze dell'uomo medio e cioè la possibilità per tale "agente" di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la naltura dell'atto o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto ad una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.).

Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione sarà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.

Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico in questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l'impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesima efficacia la contestazione formale.

Sul punto - in relazione a diverso contesto fattuale - vanno altr sì richiamate le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/2024, Giannoni, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta co tinuità con il predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione al principio dettato dall'art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in teria di dovere da parte del p.m. di enunciare il fatto ascritto "in forma chiara e precisa") che la condotta sia contestata con sufficiente intellegibilità e completezza, in modo da consentire una chiara percezione del complessivo disvalore de fatto e da permettere all'imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l'elemento circostanziale può ritenersi effettivamente ascritto - pure in mancanza di una carenza di riferimento normativo - in presenza di una contestaiione tale da denotare la volontà dell'accusa di ricomprendere l'elemento Medesimo nel complessivo disvalore del fatto.

5. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del bene- energia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevidente del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "servizio pubblico" che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono Tese evidenti dal mero riferimento all'oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.).

La destinazione a "pubblico servizio" del bene, la quale giustificala più severa punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime di procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pubblica del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell'intéresse attinto nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblito vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 — 01).

Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l'effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessictne pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare che l'aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condilionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.).6.

Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazione formale dell'aggravante, deve ritenersi consentita - proprio in applicazione dei citati principi derivanti dalla sentenza Sorge - anche una modalità di contestazione non formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.

Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di sottrazione posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.; Sez. 5, h. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, Bugli, cit.).

Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente di ritenere contestata l'aggravante in questione, dal momento che, nella descrizione del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di energia elettrica, sussistono anche un esplicito riferimento alla "rete" di competenza dell'ente gestore, con conseguente espressa correlazione all'allacciO diretto alle modalità di distribuzione verso un numero indeterminato di utenti.

Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea - in relazione al vigente testo dell'art.624, ult.comma, cod.pen. - a determinare la procedibilità d'ufficio del reato fosse stata complessivamente contestata in punto di fatto da parte dell'accusa.

Conseguendone la permanente procedibilità d'ufficio del reato e - conseguentemente e in relazione al trattamento edittale previsto in materia di furto pluriaggravato - la correttezza della decisione ascritta in ordine 'alla mancata decorrenza del termine di prescrizione.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello d Salerno ha riformato la sentenza emessa il 14/02/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato prosciolto per intervenuta prescrizione e, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero e in rigetto dell'appello incidentale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione e di C 154,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato all'imputato per essersi appropriato di energia elettrica di proprietà dell'ENEL mediante allaccio alla rete dell'ente gestore. La Corte territoriale ha osservato che il reato ascritto al 'imputato originariamente contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen. - doveva intendersi aggravato anche ai sensi dell'art.625, n.7, cod.pen., avendo avuto il furto a oggetto un bene destinato a pubblico servizio, in modo ritenere che il reato ascritto fosse ancora perseguibile d'ufficio pure all'esito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022. Ha quindi argomentato che, in ragione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio (rappresentati dalla testimonianza dell'agente verificatore in ordine alla sussistenza dell'allaccio abusivo e dal relativo verbale di verifica) non sussistesse alcun dubbio in ordine al perfezionamento del reato ascritto; ha quindi ritenuto che la sentenza di proscioglimento dell'imputato emessa dal primo gi udice, proprio in conseguenza della ravvisata contestazione in fatto dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., fosse frutto di un erroneo calcolo del termine di prescrizione; ha altresì ritenuto infondati i motivi di appello incidentale proposti dall'imputato giungendo quindi a una determinazione della pena nel senso suddetto. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comrna 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.625, n.7, cod.pen. in relazione all'art.624 cod.pen., attesa l'omessa contestazione della relativa circostanza aggravante con conseguente difetto della condizione di procedibilità. Sul punto, richiamando l'arresto espresso da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, ha argomentato che l'aggravante in questione avesse natura valutativa, impedendo quindi che la stessa potesse e sere ascritta in assenza di previa e specifica contestazione; conseguendone che il fatto originariamente imputato dovesse - in considerazione della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - ritenersi non procedibile per mancanza di querela. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.522, comma 2, cod.proc.pen.l, in relazione all'art.517 cod.proc.pen., per avere la Corte territoriale, in consiguenza delle predette deduzioni, applicato all'imputato una circostanza aggravarlte in assenza di previa contestazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I due motivi articolati dalla difesa del ricorrente possono essere congiuntamente esaminati; attenendo i medesimi alla correttezza del percorso argomentativo seguito della Corte territoriale per avere ritenuto come contestata in fatto l'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen. e, pertanto, per avere considerato non sussistente la condizione di procedibilità rappre‘entata dalla querela, alla luce del vigente disposto dell'art.624, comma 3, cod.pen.. Va quindi premesso che la fattispecie originariamente contestata all'odierno imputato (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a deciprrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle diposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti - quali quello contestato - commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il priricipio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01). Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione trlansitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen.. 3. Ciò posto, i motivi sono infondati. Nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata in relazione al contestato impossessamento di energia elettrica, operata mediante un allacciarhento abusivo «alla rete Enel» operato tramite cavo e attraverso il solo esplicito riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., consistente nell'avere commesso il fatto mediante violenza sulle cose. Si tratta allora di individuare il regime di procedibilità del reato così contestato, tenuto conto che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di una contestazione "in fatto" dell'aggravante in parola. Vanno difatti richiamate talune pronunce di legittimità, in cu la condotta contestata aveva ad oggetto l'energia elettrica, in base alla quale tale bene questa deve considerarsi per la sua natura intrinseca come destinata a pubblico servizio, sicché la semplice citazione del bene comporta di per sé un significato univoco (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 02; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844 - 01). Diversamente, in altre decisioni si è affermato che la mancanza, nell'imputazione, di alcun riferimento esplicito, diretto o mediante l'impiego di formule equivalenti, al fatto che la sottrazione sia stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, impedisce' di ritenere legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 - 01; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556 - 01). 4. Ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha complessiVamente una natura valutativa e non "autoevidente", poiché impone una verifia di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, ugli, n.m.). A tale conclusione si è pervenuti sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni unite Sorge (Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 - 01), che hanno affermato l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, a condizione che, nel rispetto del diritto di difesa, l'imputazione riporti adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, tenOto conto delle caratteristiche delle singole ipotesi circostanziali e, in particolare, della natura degli elementi costitutivi delle stesse. Laddove le circostanze aggravanti, secondo la previsione normativa, si esauriscono «in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche», l'indicazione del fatto materiale è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile un adeguato esercizio del diritto di difesa. Si è precisato in proposito che il carattere "autoevidente" dell'elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso del suo inquadramento da parte della giurisprudenza; se così fosse, - a parte la considerazione degli sviluppi a cui è sempre aperta la interpretazione giurisprudenziale - nella sentenza Sorge non si sarebbe pervenuti a riconoscere la necessità di contestazione ad hoc in relazione ad una serie di casi riportabili alla aggravante dell'art. 476, comma 2, cod.pen., come quello del verbale redatto dalla Polizia giudiziaria, o della autentica del notaio, atti pacificamente induadrati dalla giurisprudenza nel novero di quelli fidefacenti. Piuttosto, il parametro per riconoscere «la immediata percepibilità della portata giuridica aggravatrice insita nella evocazione di un fatto o di un atto è, dunque, la sfera delle conoscenze dell'uomo medio e cioè la possibilità per tale "agente" di percepire con un ragionamento semplice e diretto, la naltura dell'atto o comportamento contestati come capaci di rendere il fatto in esame, esposto ad una valutazione più severa» (così in motivazione Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.). Con riguardo, invece, alle circostanze aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, rispetto alle quali le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata, ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, nel caso in cui il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione sarà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Le Sezioni unite Sorge hanno chiarito che in tal caso, il connotato giuridico in questione può ritenersi adeguatamente contestato anche mediante l'impiego di formule equivalenti che perciò siano in grado di sostituire con la medesima efficacia la contestazione formale. Sul punto - in relazione a diverso contesto fattuale - vanno altr sì richiamate le considerazioni espresse, in parte motiva, da Sez. 4, n. 26798 del 11/06/2024, Giannoni, Rv. 286650; nella quale è stato rilevato, in diretta co tinuità con il predetto arresto delle Sezioni Unite, come sia fondamentale (anche in relazione al principio dettato dall'art.552, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in teria di dovere da parte del p.m. di enunciare il fatto ascritto "in forma chiara e precisa") che la condotta sia contestata con sufficiente intellegibilità e completezza, in modo da consentire una chiara percezione del complessivo disvalore de fatto e da permettere all'imputato una difesa effettiva; con la conseguenza che l'elemento circostanziale può ritenersi effettivamente ascritto - pure in mancanza di una carenza di riferimento normativo - in presenza di una contestaiione tale da denotare la volontà dell'accusa di ricomprendere l'elemento Medesimo nel complessivo disvalore del fatto. 5. Applicando tali principi alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ritiene il Collegio che la destinazione a pubblico servizio del bene- energia, oggetto di furto, non costituisca un connotato intrinseco ed autoevidente del bene stesso, dal momento che richiede una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "servizio pubblico" che si fonda su considerazioni di diritto, le quali non sono Tese evidenti dal mero riferimento all'oggetto sottratto (così in motivazione Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.). La destinazione a "pubblico servizio" del bene, la quale giustificala più severa punizione della condotta di ablazione e rende ragione del diverso regime di procedibilità previsto dal legislatore del 2022, non è data dalla fruizione pubblica del bene stesso, bensì dalla dimensione pubblica e collettiva dell'intéresse attinto nel caso concreto, trattandosi di un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblito vantaggio, ovvero a un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 — 01). Lo stesso art. 625, n. 7bis cod. pen., il quale conforma l'effetto aggravatore ivi previsto al fatto che il bene sottratto afferisca ad un servizio pubblico attribuisce, dal canto suo, rilevanza decisiva alla condizione che debba trattarsi di servizio gestito da soggetto pubblico o privato in regime di concessictne pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si deve in conclusione affermare che l'aggravante in questione è connotata da componenti di natura valutativa, anche in ragione della variabilità della nozione di pubblico servizio, condilionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.).6. Va peraltro rilevato che, accanto alla contestazione formale dell'aggravante, deve ritenersi consentita - proprio in applicazione dei citati principi derivanti dalla sentenza Sorge - anche una modalità di contestazione non formale, che però deve essere tale da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Si è perciò ritenuto che tale scopo risulta raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di sottrazione posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, cit.; Sez. 5, h. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, cit.; sez.5; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, Bugli, cit.). Nel caso in esame il capo di imputazione originariamente ascritto consente di ritenere contestata l'aggravante in questione, dal momento che, nella descrizione del fatto, oltre alla menzione della condotta di impossessamento di energia elettrica, sussistono anche un esplicito riferimento alla "rete" di competenza dell'ente gestore, con conseguente espressa correlazione all'allacciO diretto alle modalità di distribuzione verso un numero indeterminato di utenti. Deve quindi ritenersi che la circostanza aggravante tuttora idonea - in relazione al vigente testo dell'art.624, ult.comma, cod.pen. - a determinare la procedibilità d'ufficio del reato fosse stata complessivamente contestata in punto di fatto da parte dell'accusa. Conseguendone la permanente procedibilità d'ufficio del reato e - conseguentemente e in relazione al trattamento edittale previsto in materia di furto pluriaggravato - la correttezza della decisione ascritta in ordine 'alla mancata decorrenza del termine di prescrizione. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 37443/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris