CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 23/11/2020 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte con le quali il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 23 novembre 2020 la Corte di appello di Venezia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 4 ottobre 2017, con la quale egli è stato riconosciuto responsabile del delitto previsto dagli artt.6 e 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 (commesso in Venezia il giorno 4 ottobre 2016) ed è stato condannato - previa esclusione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva aggravata - alla pena di anni uno di reclusione. 1.1. All'imputato è stato contestato di essersi trovato in luogo aperto alle ore 23:20 del giorno 4 ottobre 2017, violando in tal modo le prescrizioni del decreto del Tribunale del riesame di Venezia n.14/2014, notificatogli 11 aprile 2015, nella parte in cui gli imponeva di non rincasare dopo per ore 20:00 e di non uscire prima delle ore 07:00. 1.2. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di gravame relativo alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato evidenziando che, rispetto al fatto contestato (vale a dire essere stato trovato da alcuni agenti di polizia disteso in terra presso l'imbarcadero ACTV '[OSCURATO:PERSONA]' nell'ora e nel giorno sopra indicati) l'imputato aveva fornito tre differenti versioni per giustificare il fatto (con la prima, resa agli agenti operanti il giorno del fatto, egli ' aveva detto di essersi disteso in terra perché aveva bevuto troppo, ma di non VL. avere problemi di salute; con la seconda, fornita in occasione della udienza di convalida tenutasi il giorno 5 ottobre 2016, aveva dichiarato che si era sentito male a causa della interazione tra un farmaco antidolorifico ed un aperitivo alcoolico assunti in precedenza; con l'ultima, in occasione delle spontanee dichiarazioni da lui rese nell'udienza del 4 ottobre 2017, egli aveva invece sostenuto che la interazione era avvenuta tra l'assunzione di alcool ed un farmaco per la tiroide). Pertanto la Corte territoriale - rilevato pure che la difesa non aveva prodotto documentazione medica - ha ritenuto indimostrato che la presenza del Marzi presso il citato imbarcadero fosse dovuta ad uno stato ininterrotto di incoscienza dovuto all'interazione tra farmaci ed alcool risalente ad alcune ore prima del controllo degli agenti. 1.3. La Corte di appello ha poi ritenuto inammissibile il primo dei motivi nuovi, con il quale la difesa aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste per assenza del tasso minimo di offensività; al riguardo il giudice di appello ha rilevato che con esso, proposto soltanto con la memoria depositata il giorno 6 novembre 2020 dal nuovo difensore dell'imputato, era stato introdotto un profilo mai prospettato nell'originario atto di gravame e perciò inammissibile. In ogni caso tale censura è stata ritenuta infondata anche nel merito, sulla base della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. 1.4. Infine la Corte territoriale ha respinto i motivi di gravame riguardanti l'entità della pena ritenuta congrua, così come ha considerato giustificato il mancato riconoscimento delle generiche e l'applicazione della recidiva alla luce dei vari precedenti penali del Marzi ed ha infine escluso che la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato possa costituire valido motivo per non applicare la recidiva. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo. 2.1. In particolare egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 e 49 cod. pen. Il ricorrente, infatti, sostiene che con il motivo nuovo contenuto nella memoria depositata il 6 novembre 2020 era stata sollecitata la riforma della sentenza di primo gradordeducendo l'insussistenza del fatto addebitato, sotto il profilo della sua inidoneità a porre autenticamente in pericolo il bene giuridico tutelato. Tale motivo, in realtà, era ammissibile in quanto il tema attinente alla sussistenza del fatto costituisce il presupposto logico del profilo relativo all'elemento psicologico del reato (oggetto dell'originario gravame). 2.2. Inoltre, secondo l'imputato, la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 e di conseguenza anche l'art. 49 cod. pen. poiché ha ritenuto che ogni e qualsiasi violazione della prescrizione imposta al sorvegliato speciale costituisce reato, senza alcun margine di valutazione in concreto sulla significatività di tale violazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Deve infatti rilevarsi che — come ammesso dallo stesso ricorrente - l'appello non conteneva alcuna censura rispetto alla insussistenza del fatto addebitato sotto il profilo della sua inidoneità a porre autenticamente in pericolo il bene giuridico tutelato, che risulta eccepito tardivamente solo con la memoria del 5 novembre 2020. Essa è stata infatti depositata nel corso di quel giudizio, oltre i termini fissati dall'art 585, comma 4, cod. proc. pen, ed è relativa ad un capo della sentenza di primo grado del tutto autonomo, neppure aggredibile con i motivi nuovi, posto che questi ultimi devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (principio pacifico; da ultimo Sez. 6, n. 45075 del 2/10/2014 , Sabbatini, Rv. 260666), quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare. 3. Conseguentemente il motivo nuovo è stato legittimamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale che, come visto, lo ha anche ritenuto infondato ad abundantiam . 3.1. Il secondo motivo del ricorso (logicamente connesso al profilo della tasso minimo di offensività) rimane assorbito dalla mancata tempestiva proposizione dell'appello rispetto alle censure in esso contenute. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e