Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 40434/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo il concordato proposto dalle parti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena concordata per il reato a lui ascritto.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore.

Con ordinanza del 16/07/2025 la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con procedura de plano, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Il 03/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo il suo difensore munito di procura speciale, ha avanzato alla Corte di appello Caltanissetta istanza rescissione giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo che non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso per cassazione di cui si è detto.

3. Con ordinanza del 09/10/2025 la Corte di appello ha rigettato l'istanza, rilevando che non si trattava di una delle ipotesi in cui si poteva procedere alla rescissione del giudicato e che l'omessa notifica poteva semmai essere fatta valere con ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 16/07/2025.

4. Avverso quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge processuale, in quanto la Corte di appello aveva errato nel ritenere insussistenti i presupposti per la rescissione del giudicato posto che la difesa non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 610 cod. proc. pen. 5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, in quanto manifestamente infondato facendo applicazione del principio secondo cui in tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de plano", in quanto l'art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Sez. 6, n. 15276 del 18/03/2025, Pepini, Rv. 287968 - 01).

5.1. La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen. può essere richiesta unicamente dal soggetto che sia stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti di legge e tale status non si rinviene nel giudizio di cassazione.

In maniera corretta, la Corte di appello ha evidenziato che l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza per la trattazione del ricorso per cassazione poteva semmai integrare un errore di fatto che poteva essere fatto valere col diverso rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Ed invero, come più volte ribadito da questa Suprema Corte è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493 – 01). 5.2 Tuttavia il ricorso è, manifestamente infondato anche se considerato come ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in quanto la dedotta violazione di legge è palesemente inesistente.

Come detto, infatti, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello “senza formalità di procedura” ai sensi e per gli effetti dell'art. 610 c. 5- bis cod. proc. pen.

Tale disposizione, come è noto, prevede che la procedura “senza formalità” (cioè de plano) può essere adottata, tra l'altro, contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc, pen. (cd concordato in appello), come era pacificamente la sentenza emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

E' quindi evidente che, essendo stato (correttamente) il ricorso trattato con procedura de plano, non vi era necessità di fissare alcuna udienza e il difensore non aveva diritto ad alcun avviso – neppure quello di cui all'art.610 comma 1 cod. proc. pen. che riguarda i soli ricorsi inammissibili, ma diversi da quelli elencati al comma 5-bis –.

Conseguentemente non vi è stata alcuna omessa notificazione e alcun errore di fatto.

Anche il ricorso straordinario è dunque inammissibile in quanto manifestamente infondato. 5.3 Tale inammissibilità va dichiarata de plano – (cfr Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368 – 01, la quale ha affermato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura "de plano" in motivazione la Corte ha affermato che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio) –.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo il concordato proposto dalle parti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena concordata per il reato a lui ascritto. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore. Con ordinanza del 16/07/2025 la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con procedura de plano, ha dichiarato inammissibile il ricorso. 2. Il 03/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo il suo difensore munito di procura speciale, ha avanzato alla Corte di appello Caltanissetta istanza rescissione giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo che non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso per cassazione di cui si è detto. 3. Con ordinanza del 09/10/2025 la Corte di appello ha rigettato l'istanza, rilevando che non si trattava di una delle ipotesi in cui si poteva procedere alla rescissione del giudicato e che l'omessa notifica poteva semmai essere fatta valere con ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 16/07/2025. 4. Avverso quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge processuale, in quanto la Corte di appello aveva errato nel ritenere insussistenti i presupposti per la rescissione del giudicato posto che la difesa non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di cui all'art. 610 cod. proc. pen. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, in quanto manifestamente infondato facendo applicazione del principio secondo cui in tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de plano", in quanto l'art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Sez. 6, n. 15276 del 18/03/2025, Pepini, Rv. 287968 - 01). 5.1. La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen. può essere richiesta unicamente dal soggetto che sia stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti di legge e tale status non si rinviene nel giudizio di cassazione. In maniera corretta, la Corte di appello ha evidenziato che l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza per la trattazione del ricorso per cassazione poteva semmai integrare un errore di fatto che poteva essere fatto valere col diverso rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Ed invero, come più volte ribadito da questa Suprema Corte è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493 – 01). 5.2 Tuttavia il ricorso è, manifestamente infondato anche se considerato come ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in quanto la dedotta violazione di legge è palesemente inesistente. Come detto, infatti, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello “senza formalità di procedura” ai sensi e per gli effetti dell'art. 610 c. 5- bis cod. proc. pen. Tale disposizione, come è noto, prevede che la procedura “senza formalità” (cioè de plano) può essere adottata, tra l'altro, contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc, pen. (cd concordato in appello), come era pacificamente la sentenza emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. E' quindi evidente che, essendo stato (correttamente) il ricorso trattato con procedura de plano, non vi era necessità di fissare alcuna udienza e il difensore non aveva diritto ad alcun avviso – neppure quello di cui all'art.610 comma 1 cod. proc. pen. che riguarda i soli ricorsi inammissibili, ma diversi da quelli elencati al comma 5-bis –. Conseguentemente non vi è stata alcuna omessa notificazione e alcun errore di fatto. Anche il ricorso straordinario è dunque inammissibile in quanto manifestamente infondato. 5.3 Tale inammissibilità va dichiarata de plano – (cfr Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024, Rv. 286368 – 01, la quale ha affermato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura "de plano" in motivazione la Corte ha affermato che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio) –. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 40434/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris