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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 42832/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 13/04/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 640 cod.pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 601, comma 1, 157, 162 e 179 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha omesso di rinnovare la notifica del decreto di citazione in appello con indicazione della nuova data all’imputato; la prima notifica veniva effettuata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava di non accettare tale notifica; la notifica era stata in concreto omessa, atteso che il Minò aveva nominato un difensore di fiducia ed espressamente dichiarato di eleggere domicilio presso la propria abitazione; nessuna notifica successiva era stata correttamente realizzata.

2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 601, comma 1 e 5, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen.; la Corte di appello di Bologna in camera di consiglio ed in assenza delle parti con il provvedimento pronunciato in data 29/02/2024 ha omesso di comunicare anche al difensore il rinvio a nuova data della udienza, con conseguente nullità a palese lesione del diritto di difesa.

2.3. Violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 601, comma 1 e 3, 179, comma 1, cod. proc. pen. per mancato rispetto dei termini a comparire previsti per legge in considerazione della nuova data di udienza indicata nella data del 21/03/2024.

2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 195 cod. proc. pen., attesa la totale genericità ed illogicità delle argomentazioni della Corte di appello nel giungere a ritenere la responsabilità del ricorrente per il fatto ascritto, avendo fondato il proprio convincimento su un solo elemento, tra l’altro a carattere meramente indiziario ed in assenza di prova.

2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; è mancata qualsiasi considerazione della richiesta di assoluzione con formula dubitativa.

3. La Procura generale ha concluso come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato; ne consegue l’assorbimento dei residui motivi e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.

In tal senso, occorre osservare come, dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, sia emersa la totale omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello a [OSCURATO:PERSONA].

2. In particolare, occorre osservare che la Corte di appello, nell’ambito dei motivi della decisione ha affermato: “A seguito dell’accoglimento del motivo di appello aggiunto, presentato dal difensore con atto datato 14/2/2024, veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 29/2/24 e disposta la rinnovazione della citazione per l’udienza del 21/3/24, da notificarsi presso la residenza dell’imputato, che aveva eletto domicilio in quel luogo.

All’esito della suddetta udienza, effettuata la discussione delle parti, l’appello deve essere rigettato”.

Ciò posto, si deve in primo luogo rilevare come l’intestazione della sentenza faccia riferimento in modo formale ed esplicito alla trattazione cartolare del procedimento, senza discussione orale delle parti; inoltre, si deve osservare come dalla motivazione della sentenza non emerga alcun argomento dal quale desumere l’effettiva realizzazione della nuova notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all’odierno ricorrente presso il domicilio dichiarato, notifica di cui manca l'attestazione negli atti.

3. Dagli atti emerge una formale dichiarazione di domicilio di [OSCURATO:PERSONA] effettuata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corpo dell’ “atto di nomina e procura speciale con dichiarazione di domicilio” (in epoca di molto precedente alla notifica del decreto di citazione a giudizio) presso la propria residenza in via GB Oliva 141 in [OSCURATO:PERSONA].

Dalla consultazione degli atti emerge, invece, la notifica effettuata a mezzo pec al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. inviata in data 14/02/2024 ore 12.40.43 (il difensore aveva invece ricevuto regolare notifica in proprio e nella sua qualità in data 24/10/2023), rituale solo ove emergesse una notifica senza esito effettuata al [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio da questi dichiarato.

E sebbene la Corte di appello nella motivazione della sentenza sembri effettivamente far riferimento ad una notifica da realizzare presso il domicilio eletto, dal verbale di udienza del 19/02/2024 risulta che il collegio ha disposto di rinotificare al Minò la citazione per il giudizio di appello esclusivamente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che sia stato in alcun modo riscontrato il previo tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato.

Nell’ambito della sintetica ordinanza di rinvio è stata richiamata esclusivamente la necessità di rispettare il termine previsto per legge, con riguardo alla tardività della notifica (in realtà al mancato rispetto del termine previsto tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per il giudizio e indicata in decreto).

Risulta in conclusione riscontrato, sulla base degli atti, che la notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio dallo stesso formalmente dichiarato sia stata del tutto omessa.

Sul tema occorre ricordare che la legge processuale assimila costantemente, quanto agli effetti, elezione e dichiarazione di domicilio, e la conferma della equipollenza funzionale si trae dall'art. 164 cod. proc. pen., per il quale tanto il domicilio dichiarato che quello eletto costituiscono "domicilio legale" per tutto il corso del procedimento; difatti l'imputato non si limita ad una mera manifestazione di scienza o di verità, ma opera una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 cod.proc.pen. (casa di abitazione e luogo di esercizio abituale dell'attività lavorativa), e quindi compie un atto con cui esprime la volontà che le notificazioni a lui dirette siano eseguite in un determinato luogo.

La Corte di appello, a fronte di una formale dichiarazione di domicilio, tra l’altro contenuta nell’atto di nomina e conferimento di procura speciale allegata all’atto di appello, ha omesso di effettuare regolare notifica al ricorrente presso il domicilio dichiarato, essendo presente agli atti solo ed esclusivamente una notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Ritenendosi pertanto integrata la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inerente alla mancata partecipazione dell’imputato al procedimento di appello, si dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione alla Corte d’appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara del 13/04/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 640 cod.pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 601, comma 1, 157, 162 e 179 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha omesso di rinnovare la notifica del decreto di citazione in appello con indicazione della nuova data all’imputato; la prima notifica veniva effettuata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava di non accettare tale notifica; la notifica era stata in concreto omessa, atteso che il Minò aveva nominato un difensore di fiducia ed espressamente dichiarato di eleggere domicilio presso la propria abitazione; nessuna notifica successiva era stata correttamente realizzata. 2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 601, comma 1 e 5, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen.; la Corte di appello di Bologna in camera di consiglio ed in assenza delle parti con il provvedimento pronunciato in data 29/02/2024 ha omesso di comunicare anche al difensore il rinvio a nuova data della udienza, con conseguente nullità a palese lesione del diritto di difesa. 2.3. Violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 601, comma 1 e 3, 179, comma 1, cod. proc. pen. per mancato rispetto dei termini a comparire previsti per legge in considerazione della nuova data di udienza indicata nella data del 21/03/2024. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 195 cod. proc. pen., attesa la totale genericità ed illogicità delle argomentazioni della Corte di appello nel giungere a ritenere la responsabilità del ricorrente per il fatto ascritto, avendo fondato il proprio convincimento su un solo elemento, tra l’altro a carattere meramente indiziario ed in assenza di prova. 2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; è mancata qualsiasi considerazione della richiesta di assoluzione con formula dubitativa. 3. La Procura generale ha concluso come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato; ne consegue l’assorbimento dei residui motivi e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. In tal senso, occorre osservare come, dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, sia emersa la totale omissione della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello a [OSCURATO:PERSONA]. 2. In particolare, occorre osservare che la Corte di appello, nell’ambito dei motivi della decisione ha affermato: “A seguito dell’accoglimento del motivo di appello aggiunto, presentato dal difensore con atto datato 14/2/2024, veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 29/2/24 e disposta la rinnovazione della citazione per l’udienza del 21/3/24, da notificarsi presso la residenza dell’imputato, che aveva eletto domicilio in quel luogo. All’esito della suddetta udienza, effettuata la discussione delle parti, l’appello deve essere rigettato”. Ciò posto, si deve in primo luogo rilevare come l’intestazione della sentenza faccia riferimento in modo formale ed esplicito alla trattazione cartolare del procedimento, senza discussione orale delle parti; inoltre, si deve osservare come dalla motivazione della sentenza non emerga alcun argomento dal quale desumere l’effettiva realizzazione della nuova notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all’odierno ricorrente presso il domicilio dichiarato, notifica di cui manca l'attestazione negli atti. 3. Dagli atti emerge una formale dichiarazione di domicilio di [OSCURATO:PERSONA] effettuata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corpo dell’ “atto di nomina e procura speciale con dichiarazione di domicilio” (in epoca di molto precedente alla notifica del decreto di citazione a giudizio) presso la propria residenza in via GB Oliva 141 in [OSCURATO:PERSONA]. Dalla consultazione degli atti emerge, invece, la notifica effettuata a mezzo pec al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. inviata in data 14/02/2024 ore 12.40.43 (il difensore aveva invece ricevuto regolare notifica in proprio e nella sua qualità in data 24/10/2023), rituale solo ove emergesse una notifica senza esito effettuata al [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio da questi dichiarato. E sebbene la Corte di appello nella motivazione della sentenza sembri effettivamente far riferimento ad una notifica da realizzare presso il domicilio eletto, dal verbale di udienza del 19/02/2024 risulta che il collegio ha disposto di rinotificare al Minò la citazione per il giudizio di appello esclusivamente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che sia stato in alcun modo riscontrato il previo tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato. Nell’ambito della sintetica ordinanza di rinvio è stata richiamata esclusivamente la necessità di rispettare il termine previsto per legge, con riguardo alla tardività della notifica (in realtà al mancato rispetto del termine previsto tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data fissata per il giudizio e indicata in decreto). Risulta in conclusione riscontrato, sulla base degli atti, che la notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio dallo stesso formalmente dichiarato sia stata del tutto omessa. Sul tema occorre ricordare che la legge processuale assimila costantemente, quanto agli effetti, elezione e dichiarazione di domicilio, e la conferma della equipollenza funzionale si trae dall'art. 164 cod. proc. pen., per il quale tanto il domicilio dichiarato che quello eletto costituiscono "domicilio legale" per tutto il corso del procedimento; difatti l'imputato non si limita ad una mera manifestazione di scienza o di verità, ma opera una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 cod.proc.pen. (casa di abitazione e luogo di esercizio abituale dell'attività lavorativa), e quindi compie un atto con cui esprime la volontà che le notificazioni a lui dirette siano eseguite in un determinato luogo. La Corte di appello, a fronte di una formale dichiarazione di domicilio, tra l’altro contenuta nell’atto di nomina e conferimento di procura speciale allegata all’atto di appello, ha omesso di effettuare regolare notifica al ricorrente presso il domicilio dichiarato, essendo presente agli atti solo ed esclusivamente una notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ritenendosi pertanto integrata la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inerente alla mancata partecipazione dell’imputato al procedimento di appello, si dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione alla Corte d’appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere e
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