CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità perché, oltre a riproporre le medesime censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, in stridente contrasto coi principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, o pretende l'applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa in una situazione in cui l'imputato, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, tutt'altro che illogica, ha reagito ad una situazione di pericolo che ha concorso a determinare innescando una sfida in palese assenza della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01) o sostiene che la consapevolezza della provenienza illecita della pistola non possa essere desunta dall'assenza di plausibili giustificazioni o comunque dalle modalità di acquisto contrarie alle regole che disciplinano la vendita e la circolazione delle armi. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno