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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00892/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25796 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli ultimi due; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Bellino , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 304/2021 depositat a il 18 marzo 2021 del la Corte di appello di Torino.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025

1. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio lamentando , con riguardo ad alcuni rapporti bancari, addebiti illegittimi operati in proprio danno per interessi, ancheanatocistici, commissioni e spese ; ha domandato la rideterminazione dei saldi, previa espunzione degli importi contabilizzati non dovuti,e la condanna di controparte alla restituzione dell’indebito, quantificato in euro 282.534,00.

Si è costituita la banca convenuta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Torino ha respinto le domande attrici.

2. —La sentenza è stata impugnata e, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appellodi Torino ha respinto il gravame e condannato la societàS.C.A. ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 15.000,00, pari a ll’importo delle liquidate spese processuali.

3. — L’appellante soccombente ricorre per cassazione con sei motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Va disattesa l’eccez ione della controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso.

A tacer d’altro, il detto ricorso risulta ritualmente notificato ex art. 330, comma 1, c.p.c.all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui la banca aveva eletto domicilio, come emerge dalla sentenza di appello.

2. —La ricorrente ha proposto, in memoria, una prima eccezione di rito quanto all’inamm i ssibilità del controricorso : essa si fonda sul presupposto che il deposito in via telematica della PECdi notificazione del controricorso,avvenuta tardivamente in data 8 giugno 2022, oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., contenesse l’originale di quell’atto.

L’eccezione è infondata, in quanto ilricorso è stato predisposto in originale cartaceo,sottoscritto con firma autografa e quindi notificato Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 in via telematica;come si ricava dall’art. 3, comma 2, l. n. 53 del 1994, se l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, «l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità»: e tantosignifica che l’originale dell’atto è costituitodal documento cartaceo, non da quello digitale.

In tale ipotesi l’acquisizione della PEC e dei suoi allegati non incide sulla procedibilità del controricorso(tale essendo la sanzione per il tardivo deposito dell’atto: da ultimo, Cass. 23 aprile 2025, n. 10608), ma rileva ai fini della verifica del perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto, ove il ricorso,predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa,sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzoPEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità aglioriginali, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1 - ter , che può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in cameradi consiglio ex art. 380-bisc.p.c. (per tutte: Cass. 19 novembre 2024, n. 29670 ; Cass.178 luglio 2018, n. 19078).

3. — La ricorrente ha pure eccepito non essere stat o pr odotto l’originale della procura notarile giustificativa dei poteri in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA], che ebbe a conferire il mandato ad litemal difensore di [OSCURATO:PERSONA]; ha rilevato che il documento prodottoin copia sarebbe privo dei timbri e delle sottoscrizioni delle parti e manca nte dell’attestazionedi conformità all’originale.

Anche tale eccezione va disattesa.

Questa Corte ha di recente rilevato chela mera assenza della sottoscrizione in originale del notaio (sostituita dalla dicitura «f.to») e del timbro del medesimo, non privano di efficacia probatoria le copie delle procure in questione, la cui identificazione, quali atti pubblici registrati, è del tutto integra in Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 ragione del riferimento al notaio rogante alla data, al numero di repertorio e di raccolta (Cass. 5 dicembre 2025, n. 31840) .

Tale conclusione, spesa con riguardo a fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame,merita piena condivisione alla luce del principio per cui , a norma dell'art. 2714 c.c., le copie degli atti pubblici fanno piena prova soltanto se rilasciate nelle forme prescritte, ma il giudice può attribuire rilevanza probatoria anche a copie non autentiche, ove ne riconosca la rispondenza all'originale (Cass. 23 febbraio 1987, n. 1904 ; Cass. 17 febbraio 1979, n.1063).

4. ─ Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, comma 2, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c..

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello per aver essa rigettato il motivo di gravame afferente l'inesistenza o la nullità della sentenza di primo grado.Ad avviso della ricorrente, la decisione di appello, pur dando atto della presenza,nella pronuncia di prima istanza,di «plurimi riferimenti ad altra sentenza », avrebbe impropriamente ritenuto che la circostanza non ne comportasse la nullità.

Di contro, secondo l’istante, sarebbe mancata «la d imostrazione del l'idoneità della sentenza di primo grado al raggiungimento dello scopo».

Il motivo è inammissibile.

Il vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il Tribunale è privo di rilievo, ai fini che qui interessano, visto che la Corte di appello si è pronunciata sulmerito della pretesa azionata, ritenendo, come si dirà, che le allegazioni attoreee non erano idonee a dar ragione della domanda.

Ora, il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale(Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).

In conseguenza, la carenza motivazionale di cui fosse affetta la pronuncia di primo grado non avrebbe alcun riflesso sulla decisione di appello.

Il motivo di ricorso risulta conseguentemente privo di decisività.

Per completezza, si osserva quanto segue.

La Corte di appello, menzionando, in proposito, gli arresti di Cass. 17 novembre 2020, n. 26126 e di Cass. 27 marzo 2007, ha evidenziato che la sentenza di primo grado non era nulla per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo:fattispecie, questa, che ricorre nei casi in cuila decisione prend e in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda: ha quindi osservato che «al di là dei refusi peraltro contenuti nella parte dello svolgimento del processo, la motivazione della sentenza risulta coerente con la fattispecie sottoposto al suo esame, nei limiti della sua aspecificità».Ha quindi ritenuto che il nucleo argomentativo della decisione non fosse inficiato dalle inesattezze denunciate: e tale rilievo, basato sul raffronto tra il contenuto della decisione di primo grado (riassunto a pagg. 13 s. della pronunciadi appello) e le imprecisioni lamentate col primo motivo di gravame, si dimostrasenz’altro corretto.

5. —Col secondo mezzo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c..

Ci si duole sia stata rigettata la domanda della società per difetto di specificità delle allegazioni nonostante la pronuncia di primo grado avesse escluso la nullità della domanda attrice avendo riguardo alla causa petendi c on statuizione passata in giudicato per omessa impugnazione incidentale da parte della banca.

Il motivo è inammissibile.

Esso si mostra privo di aderenza alla ratio decidendi.

La Corte di appello non ha infatti dichiarato la nullità dellacitazione introduttiva di primo grado ex artt. 1 63, n. 4, c.p.c. e 164, comma 4 , c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 rammentato che la nullità dedotta ricorre solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass. 15 maggio 2013, n. 11751); lo stesso principio valeper il requisito di cui all’art. 163, n. 3 c.p.c. (Cass. 28 agosto 2009, n. 18783).

N on si deduce , del resto , che il Tribunale abbia accertato alcunché con riguardo al vizio dell’ editio actionis;e del resto, il Giudice di primo grado si è pronunciato nel senso del rigetto della domanda— come ricorda la stessa società istante — e ha dato atto non solo dellagenericità delle allegazioni at toree, ma ha pure evidenziato: che la domanda di ripetizione non poteva essere accolta per essere il conto corrente ancora aperto; che le doglianze in punto di anatocismo erano, nella sostanza, non concludenti («incomprensibili»), tenuto conto che il conto corrente era risultato attivo da marzo 2004(e cioè dalla sua stipula: cfr. sentenza di appello, pag. 25) a giugno 2014 , con la conseguenza che non poteva essersi attuata alcuna capitalizzazionedegli interessi passivi; che non risultava «fossero noti i contratti derivati», ponendo con ciò in evidenza , con riguardo ad essi,una carenza probatoria ( su cui torn erà , poi , la Corte di appello: ancora pag. 25 della sentenza impugnata).

6. — Il terzo motivo prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 163, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c..La ricorrente lamenta che la Corte di appello di Torino abbia ritenuto generichele domande proposte nonostante in sede di merito ne fossero stati rappresentati i fatti costitutivi.

Si aggiunge che la specificità della domanda attrice emergeva dalla stessa sentenza impugnata, dalle cui motivazioni il Giudice di appello aveva individuato il petitume la causa petendi, e dalle difese della controparte.

Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha respinto l’appello dando atto che le allegazioni della società appellante risultavan o, oltre che Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 «assolutamente generiche rispetto all'oggetto del contendere(un conto corrente di corrispondenza con saldi sempre positivi per i primi dieci anni), […] scollate rispetto alle risultanze delle produzioni documentali operate dalla stessa attrice», rilevando, in particolare , che con riferimento aicontratti sui derivati l’attrice «a vrebbe dovuto allegare e poi dimostrare le ragioni specifiche della nullità» prospettata.

Emerge, così, non già il dato di un atto introduttivo radicamente nullo — condizione, questa, che, come si è detto, ricorre allorquando siano omessi o del tutto incerti l'oggetto della pretesa e l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda — quanto , piuttosto, un quadro processuale connotato dalla presenza di allegazioni che , vuoi perché generiche, vuoi perchéincoerenti con le risultanze probatorie , erano da considerarsiinidonee a supportare la domanda.

Ciò posto, il motivo di censura appare mancante della necessaria specificità , perch é cons ta della trascrizione di ampi brani di atti processuali(essenzialmente l’atto di appello e la sentenza impugnata), senza tuttavia chiarire quali addebiti, illegittimamente praticati, la Corte di merito avrebbe mancato di considerare e, in particolare, in quale periodo dello svolgimento del rapporto, risultato attivofino al 2014 (dunque per la quasi interezz a della sua durata, visto che la citazione fu notificata nel 2015: cfr . la sentenza impugnata, pag. 12) furono contabilizzatiinteressi anatocistici (i qualiavrebbero potuto considerarsi illegittimi solo in assenza delle condizioni previste dalla delib.

CICR del 9 febbraio 2000), e interessi usurari.La ricorrente assume, inoltre , di aver depositato , in sede di merito, l’«elenco degli addebiti per derivati espulsi», senza tuttavia opporre di aver dato prova della nullità dedotta e anzi riconoscendo che i pertinenti documenti contrattuali non erano stati riversati nel giudizio: la società istante lamenta, infatti, che la banca non abbia provveduto allaproduzione degli stessi ( ricorso, pag. 27) .

7. — Col quarto mezzo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 164, comma 5, c.p.c. e 24 Cost..Ci si duole che la Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 Corte territoriale,pur avendo ravvisato la genericità delle allegazioni attoree, non abbia assegnato al la società oggi ricorrente il termine previstodall’art. 164, comma 5, c.p.c. per l'integrazione della citazione introduttiva.

Il motivo è palesemente inammissibile.

Come il secondo, esso manca di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale, al pari di quella di primo grado, non ha ravvisato alcuna nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

8. — Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 111 Cost., 119 e 127-bist.u.b., 263 e 210 c.p.c..

La doglianza investe la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto non provatala domanda attrice.

Si lamenta che la Corte di appello abbia addossato all'odierna istante un onere probatorio — quanto alla documentazione dei contratti da cui si originavano i rapporti dedotti in giudizio — che non le competeva ; si rileva, poi,che la banca aveva prodotto il contratto di conto corrente, mentre gli scritti comprovanti i negozi relativi alle operazioni finanziarie in derivati erano stati richiesti prima dell'instaurazione del giudizio a normadegli artt. 119 e 127-bis t.u.b..

Ci si duole, infine , della mancata ammissione della consulenza tecnica e dell’omessaconsiderazione, da parte della Corte di appello, del fatto che « a seguito della mancata formulazione della domanda riconvenzionale da parte della banca, la nullità degli addebiti doveva ritenersi non più contestabile».

Il motivo è inammissibile.

Si rileva, in sintesi quanto segue.

Anzitutto, la Corte di appello ha evidenziato come la banca avesse provveduto alla produzione degli estratti conto integrali e del contratto di apertura di conto corrente, sicché, sul punto, la censura è fuori bersaglio.

Con riguardo all’onere della prova dei contrattirelativi ai derivati, trova applicazione l’art. 360- bis, n. 1, c.p.c.: per la giurisprudenza pacifica della Corte il cliente che Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009),e ciò in quanto c hi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiensl'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294; la medesima regola, opera nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova: Cass. Sez.

U. 15 giugno 2015, n. 12307).

Della questione circa la richiesta, alla banca, dell a documentazione bancaria — richiesta che si assume essere stata formulata prima dell’introduzione del giudizio —la sentenza impugnata non parla e la ricorrente non deduce di averla sollevata in appello: ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694).Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al giudizio di rendiconto cui la ricorrent e pa re alludere laddove evoca, in rubrica, il disposto dell’art. 263 c.p.c.: non si coglie, peraltro, la decisività di una iniziativa nel senso indicatonel quadro della controversia in esame.Il rigetto della richiesta di consulenza tecnica è stato motivato dalla Corte di appello avendo riguardo al quadro Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 processuale sopra descritto, in cui, a fronte delle produzioni documentali della banca, «le allegazioni difensive di parti attrici apparivano ancor più generichee oscure, senza connessione concreta la fattispecie dedotta dalla stessa SCA e inidonee sicuramente a giustificare l'invocatac.t.u.».

Dopodiché, va ricordato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale di questo la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461), essendola consulenza stessa legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero acompiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 31 marzo 2025, n. 8498;Cass. 12 aprile 2019, n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).L’assunto, infine, per cui nel corso del giudizio «non è stato accertato alcun credito della banca» è del tutto privo di concludenza, in quanto, al di là ogni ulteriore rilievo, su di esso la ricorrente non innesta alcuna censura: e non potrebbe essere altrimenti, visto che, in mancanza di una domanda riconvenzionaledella banca, non è stata resa alcuna espressa statuizione di condanna della società ricorrente quanto al pagamento del saldo debitore risultante dagli estratti conto , onde sul punto non può esservi materia per l’impugnazione.

9. — Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c..L'impugnazione investe qui la statuizione di condanna per responsabilità aggravata .

Ad avviso della società ricorrente, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emergerebbecome non sussistessero i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; si osserva, poi,che la motivazione del rigetto della domanda di merito era stata determinat a da una non corretta Sez.

I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 lettura dei documenti prodotti.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha nella sostanza reputato gravemente imprudente l’iniziativa dell’odierna ricorrenteavendo la stessa mancato di operare alcun raccordo tra le conclusioni rassegnate col rapporto bancario dedotto in giudizio,proponendo, così, profili di censura privi di pertinenza.

Ora, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. esige quanto meno la colpa grave, venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez.

U. 13 settembre 2018, n. 22405).

Tale negligenza è stata positivamente riscontrata dalla Corte territoriale; il relativo accertamento di fatto rientra, poi,nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se— come nella fattispecie è accaduto — risulta adeguatamente motivato (Cass. 4 marzo 2022, n. 7222; Cass. 8 marzo 2007, n. 5337).

10. ― Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

11. —Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25796 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso gli ultimi due; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Bellino , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 304/2021 depositat a il 18 marzo 2021 del la Corte di appello di Torino. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 1. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio lamentando , con riguardo ad alcuni rapporti bancari, addebiti illegittimi operati in proprio danno per interessi, ancheanatocistici, commissioni e spese ; ha domandato la rideterminazione dei saldi, previa espunzione degli importi contabilizzati non dovuti,e la condanna di controparte alla restituzione dell’indebito, quantificato in euro 282.534,00. Si è costituita la banca convenuta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Torino ha respinto le domande attrici. 2. —La sentenza è stata impugnata e, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appellodi Torino ha respinto il gravame e condannato la societàS.C.A. ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 15.000,00, pari a ll’importo delle liquidate spese processuali. 3. — L’appellante soccombente ricorre per cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Va disattesa l’eccez ione della controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso. A tacer d’altro, il detto ricorso risulta ritualmente notificato ex art. 330, comma 1, c.p.c.all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui la banca aveva eletto domicilio, come emerge dalla sentenza di appello. 2. —La ricorrente ha proposto, in memoria, una prima eccezione di rito quanto all’inamm i ssibilità del controricorso : essa si fonda sul presupposto che il deposito in via telematica della PECdi notificazione del controricorso,avvenuta tardivamente in data 8 giugno 2022, oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., contenesse l’originale di quell’atto. L’eccezione è infondata, in quanto ilricorso è stato predisposto in originale cartaceo,sottoscritto con firma autografa e quindi notificato Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 in via telematica;come si ricava dall’art. 3, comma 2, l. n. 53 del 1994, se l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, «l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità»: e tantosignifica che l’originale dell’atto è costituitodal documento cartaceo, non da quello digitale. In tale ipotesi l’acquisizione della PEC e dei suoi allegati non incide sulla procedibilità del controricorso(tale essendo la sanzione per il tardivo deposito dell’atto: da ultimo, Cass. 23 aprile 2025, n. 10608), ma rileva ai fini della verifica del perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto, ove il ricorso,predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa,sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzoPEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità aglioriginali, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1 - ter , che può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in cameradi consiglio ex art. 380-bisc.p.c. (per tutte: Cass. 19 novembre 2024, n. 29670 ; Cass.178 luglio 2018, n. 19078). 3. — La ricorrente ha pure eccepito non essere stat o pr odotto l’originale della procura notarile giustificativa dei poteri in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA], che ebbe a conferire il mandato ad litemal difensore di [OSCURATO:PERSONA]; ha rilevato che il documento prodottoin copia sarebbe privo dei timbri e delle sottoscrizioni delle parti e manca nte dell’attestazionedi conformità all’originale. Anche tale eccezione va disattesa. Questa Corte ha di recente rilevato chela mera assenza della sottoscrizione in originale del notaio (sostituita dalla dicitura «f.to») e del timbro del medesimo, non privano di efficacia probatoria le copie delle procure in questione, la cui identificazione, quali atti pubblici registrati, è del tutto integra in Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 ragione del riferimento al notaio rogante alla data, al numero di repertorio e di raccolta (Cass. 5 dicembre 2025, n. 31840) . Tale conclusione, spesa con riguardo a fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame,merita piena condivisione alla luce del principio per cui , a norma dell'art. 2714 c.c., le copie degli atti pubblici fanno piena prova soltanto se rilasciate nelle forme prescritte, ma il giudice può attribuire rilevanza probatoria anche a copie non autentiche, ove ne riconosca la rispondenza all'originale (Cass. 23 febbraio 1987, n. 1904 ; Cass. 17 febbraio 1979, n.1063). 4. ─ Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, comma 2, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c.. La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello per aver essa rigettato il motivo di gravame afferente l'inesistenza o la nullità della sentenza di primo grado.Ad avviso della ricorrente, la decisione di appello, pur dando atto della presenza,nella pronuncia di prima istanza,di «plurimi riferimenti ad altra sentenza », avrebbe impropriamente ritenuto che la circostanza non ne comportasse la nullità. Di contro, secondo l’istante, sarebbe mancata «la d imostrazione del l'idoneità della sentenza di primo grado al raggiungimento dello scopo». Il motivo è inammissibile. Il vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il Tribunale è privo di rilievo, ai fini che qui interessano, visto che la Corte di appello si è pronunciata sulmerito della pretesa azionata, ritenendo, come si dirà, che le allegazioni attoreee non erano idonee a dar ragione della domanda. Ora, il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale(Cass. 17 giugno 2014, n. 13733). In conseguenza, la carenza motivazionale di cui fosse affetta la pronuncia di primo grado non avrebbe alcun riflesso sulla decisione di appello. Il motivo di ricorso risulta conseguentemente privo di decisività. Per completezza, si osserva quanto segue. La Corte di appello, menzionando, in proposito, gli arresti di Cass. 17 novembre 2020, n. 26126 e di Cass. 27 marzo 2007, ha evidenziato che la sentenza di primo grado non era nulla per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo:fattispecie, questa, che ricorre nei casi in cuila decisione prend e in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda: ha quindi osservato che «al di là dei refusi peraltro contenuti nella parte dello svolgimento del processo, la motivazione della sentenza risulta coerente con la fattispecie sottoposto al suo esame, nei limiti della sua aspecificità».Ha quindi ritenuto che il nucleo argomentativo della decisione non fosse inficiato dalle inesattezze denunciate: e tale rilievo, basato sul raffronto tra il contenuto della decisione di primo grado (riassunto a pagg. 13 s. della pronunciadi appello) e le imprecisioni lamentate col primo motivo di gravame, si dimostrasenz’altro corretto. 5. —Col secondo mezzo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Ci si duole sia stata rigettata la domanda della società per difetto di specificità delle allegazioni nonostante la pronuncia di primo grado avesse escluso la nullità della domanda attrice avendo riguardo alla causa petendi c on statuizione passata in giudicato per omessa impugnazione incidentale da parte della banca. Il motivo è inammissibile. Esso si mostra privo di aderenza alla ratio decidendi. La Corte di appello non ha infatti dichiarato la nullità dellacitazione introduttiva di primo grado ex artt. 1 63, n. 4, c.p.c. e 164, comma 4 , c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 rammentato che la nullità dedotta ricorre solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass. 15 maggio 2013, n. 11751); lo stesso principio valeper il requisito di cui all’art. 163, n. 3 c.p.c. (Cass. 28 agosto 2009, n. 18783). N on si deduce , del resto , che il Tribunale abbia accertato alcunché con riguardo al vizio dell’ editio actionis;e del resto, il Giudice di primo grado si è pronunciato nel senso del rigetto della domanda— come ricorda la stessa società istante — e ha dato atto non solo dellagenericità delle allegazioni at toree, ma ha pure evidenziato: che la domanda di ripetizione non poteva essere accolta per essere il conto corrente ancora aperto; che le doglianze in punto di anatocismo erano, nella sostanza, non concludenti («incomprensibili»), tenuto conto che il conto corrente era risultato attivo da marzo 2004(e cioè dalla sua stipula: cfr. sentenza di appello, pag. 25) a giugno 2014 , con la conseguenza che non poteva essersi attuata alcuna capitalizzazionedegli interessi passivi; che non risultava «fossero noti i contratti derivati», ponendo con ciò in evidenza , con riguardo ad essi,una carenza probatoria ( su cui torn erà , poi , la Corte di appello: ancora pag. 25 della sentenza impugnata). 6. — Il terzo motivo prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 163, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c..La ricorrente lamenta che la Corte di appello di Torino abbia ritenuto generichele domande proposte nonostante in sede di merito ne fossero stati rappresentati i fatti costitutivi. Si aggiunge che la specificità della domanda attrice emergeva dalla stessa sentenza impugnata, dalle cui motivazioni il Giudice di appello aveva individuato il petitume la causa petendi, e dalle difese della controparte. Anche tale motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha respinto l’appello dando atto che le allegazioni della società appellante risultavan o, oltre che Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 «assolutamente generiche rispetto all'oggetto del contendere(un conto corrente di corrispondenza con saldi sempre positivi per i primi dieci anni), […] scollate rispetto alle risultanze delle produzioni documentali operate dalla stessa attrice», rilevando, in particolare , che con riferimento aicontratti sui derivati l’attrice «a vrebbe dovuto allegare e poi dimostrare le ragioni specifiche della nullità» prospettata. Emerge, così, non già il dato di un atto introduttivo radicamente nullo — condizione, questa, che, come si è detto, ricorre allorquando siano omessi o del tutto incerti l'oggetto della pretesa e l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda — quanto , piuttosto, un quadro processuale connotato dalla presenza di allegazioni che , vuoi perché generiche, vuoi perchéincoerenti con le risultanze probatorie , erano da considerarsiinidonee a supportare la domanda. Ciò posto, il motivo di censura appare mancante della necessaria specificità , perch é cons ta della trascrizione di ampi brani di atti processuali(essenzialmente l’atto di appello e la sentenza impugnata), senza tuttavia chiarire quali addebiti, illegittimamente praticati, la Corte di merito avrebbe mancato di considerare e, in particolare, in quale periodo dello svolgimento del rapporto, risultato attivofino al 2014 (dunque per la quasi interezz a della sua durata, visto che la citazione fu notificata nel 2015: cfr . la sentenza impugnata, pag. 12) furono contabilizzatiinteressi anatocistici (i qualiavrebbero potuto considerarsi illegittimi solo in assenza delle condizioni previste dalla delib. CICR del 9 febbraio 2000), e interessi usurari.La ricorrente assume, inoltre , di aver depositato , in sede di merito, l’«elenco degli addebiti per derivati espulsi», senza tuttavia opporre di aver dato prova della nullità dedotta e anzi riconoscendo che i pertinenti documenti contrattuali non erano stati riversati nel giudizio: la società istante lamenta, infatti, che la banca non abbia provveduto allaproduzione degli stessi ( ricorso, pag. 27) . 7. — Col quarto mezzo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 164, comma 5, c.p.c. e 24 Cost..Ci si duole che la Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 Corte territoriale,pur avendo ravvisato la genericità delle allegazioni attoree, non abbia assegnato al la società oggi ricorrente il termine previstodall’art. 164, comma 5, c.p.c. per l'integrazione della citazione introduttiva. Il motivo è palesemente inammissibile. Come il secondo, esso manca di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale, al pari di quella di primo grado, non ha ravvisato alcuna nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio. 8. — Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 111 Cost., 119 e 127-bist.u.b., 263 e 210 c.p.c.. La doglianza investe la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto non provatala domanda attrice. Si lamenta che la Corte di appello abbia addossato all'odierna istante un onere probatorio — quanto alla documentazione dei contratti da cui si originavano i rapporti dedotti in giudizio — che non le competeva ; si rileva, poi,che la banca aveva prodotto il contratto di conto corrente, mentre gli scritti comprovanti i negozi relativi alle operazioni finanziarie in derivati erano stati richiesti prima dell'instaurazione del giudizio a normadegli artt. 119 e 127-bis t.u.b.. Ci si duole, infine , della mancata ammissione della consulenza tecnica e dell’omessaconsiderazione, da parte della Corte di appello, del fatto che « a seguito della mancata formulazione della domanda riconvenzionale da parte della banca, la nullità degli addebiti doveva ritenersi non più contestabile». Il motivo è inammissibile. Si rileva, in sintesi quanto segue. Anzitutto, la Corte di appello ha evidenziato come la banca avesse provveduto alla produzione degli estratti conto integrali e del contratto di apertura di conto corrente, sicché, sul punto, la censura è fuori bersaglio. Con riguardo all’onere della prova dei contrattirelativi ai derivati, trova applicazione l’art. 360- bis, n. 1, c.p.c.: per la giurisprudenza pacifica della Corte il cliente che Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009),e ciò in quanto c hi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiensl'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294; la medesima regola, opera nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova: Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12307). Della questione circa la richiesta, alla banca, dell a documentazione bancaria — richiesta che si assume essere stata formulata prima dell’introduzione del giudizio —la sentenza impugnata non parla e la ricorrente non deduce di averla sollevata in appello: ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694).Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al giudizio di rendiconto cui la ricorrent e pa re alludere laddove evoca, in rubrica, il disposto dell’art. 263 c.p.c.: non si coglie, peraltro, la decisività di una iniziativa nel senso indicatonel quadro della controversia in esame.Il rigetto della richiesta di consulenza tecnica è stato motivato dalla Corte di appello avendo riguardo al quadro Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 processuale sopra descritto, in cui, a fronte delle produzioni documentali della banca, «le allegazioni difensive di parti attrici apparivano ancor più generichee oscure, senza connessione concreta la fattispecie dedotta dalla stessa SCA e inidonee sicuramente a giustificare l'invocatac.t.u.». Dopodiché, va ricordato che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale di questo la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461), essendola consulenza stessa legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero acompiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 31 marzo 2025, n. 8498;Cass. 12 aprile 2019, n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).L’assunto, infine, per cui nel corso del giudizio «non è stato accertato alcun credito della banca» è del tutto privo di concludenza, in quanto, al di là ogni ulteriore rilievo, su di esso la ricorrente non innesta alcuna censura: e non potrebbe essere altrimenti, visto che, in mancanza di una domanda riconvenzionaledella banca, non è stata resa alcuna espressa statuizione di condanna della società ricorrente quanto al pagamento del saldo debitore risultante dagli estratti conto , onde sul punto non può esservi materia per l’impugnazione. 9. — Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c..L'impugnazione investe qui la statuizione di condanna per responsabilità aggravata . Ad avviso della società ricorrente, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emergerebbecome non sussistessero i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; si osserva, poi,che la motivazione del rigetto della domanda di merito era stata determinat a da una non corretta Sez. I–RG 25796/2021 camera di consiglio19.12.2025 lettura dei documenti prodotti. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha nella sostanza reputato gravemente imprudente l’iniziativa dell’odierna ricorrenteavendo la stessa mancato di operare alcun raccordo tra le conclusioni rassegnate col rapporto bancario dedotto in giudizio,proponendo, così, profili di censura privi di pertinenza. Ora, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. esige quanto meno la colpa grave, venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez. U. 13 settembre 2018, n. 22405). Tale negligenza è stata positivamente riscontrata dalla Corte territoriale; il relativo accertamento di fatto rientra, poi,nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se— come nella fattispecie è accaduto — risulta adeguatamente motivato (Cass. 4 marzo 2022, n. 7222; Cass. 8 marzo 2007, n. 5337). 10. ― Il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 11. —Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dell
Sentenza Cassazione n. 00892/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris