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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 31656/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 del giudice per le indagini preliminari diUdineudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Udine ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 e ss. cod.proc. pen., la pena concordata di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusioneed euro 1.400 di multa, in relazione al concorso nei reati indicati in imputazione.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, con riferimento agliartt. 69 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., e l’illegalità della pena, per aver ilgiudice determinato la pena base contestualmente all’operazione dibilanciamento circostanziale.

Sebbene la pena base per il reato più grave (rapinaaggravata) sia stata indicata in anni sette ed euro 3.500 di multa, dettadeterminazione sarebbe stata effettuata con sovrapposizione del giudizio dibilanciamento delle circostanze, col risultato dell’impossibilità, per la difesa, diverificare l’esattezza del calcolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto l’unica doglianza, di per sémanifestamente infondata, verte su motivi non consentiti dalla leggeprocessuale, collocandosi fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui il ricorsoavverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalitàdella pena o della misura di sicurezza.L’asserita illegalità della pena non si riscontra nel caso di specie, avendo ilTribunale chiarito che la pena base per il reato più grave, di cui al capo 2, è statadeterminata secondo l’accordo tra le parti, mentre la riduzione per le attenuanti(generiche e per l’intervenuta riparazione), concesse in prevalenza, è stataspecificata, dal giudice, a seguire.

Non ha dunque alcun pregio la doglianzasull’illegalità della pena, peraltro genericamente dedotta dal ricorrente.2.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del giudice per le indagini preliminari diUdineudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Udine ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 e ss. cod.proc. pen., la pena concordata di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusioneed euro 1.400 di multa, in relazione al concorso nei reati indicati in imputazione.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, con riferimento agliartt. 69 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., e l’illegalità della pena, per aver ilgiudice determinato la pena base contestualmente all’operazione dibilanciamento circostanziale. Sebbene la pena base per il reato più grave (rapinaaggravata) sia stata indicata in anni sette ed euro 3.500 di multa, dettadeterminazione sarebbe stata effettuata con sovrapposizione del giudizio dibilanciamento delle circostanze, col risultato dell’impossibilità, per la difesa, diverificare l’esattezza del calcolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’unica doglianza, di per sémanifestamente infondata, verte su motivi non consentiti dalla leggeprocessuale, collocandosi fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui il ricorsoavverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalitàdella pena o della misura di sicurezza.L’asserita illegalità della pena non si riscontra nel caso di specie, avendo ilTribunale chiarito che la pena base per il reato più grave, di cui al capo 2, è statadeterminata secondo l’accordo tra le parti, mentre la riduzione per le attenuanti(generiche e per l’intervenuta riparazione), concesse in prevalenza, è stataspecificata, dal giudice, a seguire. Non ha dunque alcun pregio la doglianzasull’illegalità della pena, peraltro genericamente dedotta dal ricorrente.2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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