CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. Il ricorrente premette che gli elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA] provengono esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo, già in sede di riesame, era stata sottolineata l'incapacità di supportare AO•-^ un giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo riguardo alle discrasie rilevate nel contenuto dichiarativo. Aggiunge che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano state rese de relato e non si confortavano reciprocamente. A sostegno dell'assunto vengono compendiati e illustrati i contenuti delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], al fine di risaltarne le discrasie e l'inattendibilità soggettiva e oggettiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. 1.1. Il Tribunale ha ampiamente illustrato gli elementi costitutivi dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], siccome emergenti dalle dichiarazioni delle persone offese, supportate dai riconoscimenti fotografici. Nel fare ciò ha anche dato ampia risposta alle obiezioni e deduzioni sviluppate con il riesame in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese. 1.2. A fronte di una motivazione completa nelle risposte alle doglianze sviluppate con l'impugnazione di merito, adeguata, logica e non contraddittoria, il ricorrente reitera le medesime argomentazioni di merito che si appuntano sul giudizio di credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Nel fare ciò, quindi, oppone una valutazione antagonista a quella dei giudici di merito circa la capacità indiziaria delle dichiarazioni rese dalle persone offese, senza mai sviluppare censure astrattamente riconducibili al paradigma di alcuno dei vizi denunciabili nel giudizio di legittimità. Si deve, pertanto, riaffermare che «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rinnessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 6 ottobre 202