CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 19459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25821/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIO, [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiin Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE; -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso l a sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 749/2017,depositata il 2 6 /0 7 /201 7 . Udita la relazione svolta nella pubbli ca udienza del 19/01/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. 2di 7 – 25821/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso principale e del ricorso inciden- tale. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1995Anna Palmentieri conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento: (a) dell’autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura pri vata del 23/05/1992 recante compravendita di un complesso immobiliare rurale (fondo rustico con cinque fabbricati: un’abitazione, due stalle, un de- posito e una cabina elettrica); (b) del trasferimento in capo a sé della proprietà del complesso immobiliare oggetto della compravendita (che la stessa attrice nel 1989 aveva alienato per problemi fiscali alle due convenute).Le convenute, comproprietarie al 50% del bene in oggetto, domandavano: (a) in via principale l'accertamento della nullità del con- tratto per mancanza di corrispettivo e comunque per contrarietà a norme imperative; (b) in via subordinata, l'annullamento per difetto del consenso all’atto da parte di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], in comunione dei beni; (c) in via ulteriormente subordinata la revoca della donazione per ingratitudine; (d) in via ri- convenzionale, la condanna dell’attriceal rilascio della parte dell’immo- bile in suo compossesso. Interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata la sua comproprietà sull’immo- bile e quindi l’inefficacia nei suoi confronti della cessione del bene all’at- trice. In primo grado, il Tribunale qualificava l’atto come compraven- dita, accertava l'autenticità delle sottoscrizioni e il trasferimento in fa- vore di [OSCURATO:PERSONA] della quota del 50% del bene di cui era titolare la Castelluccio, annullava la compravendita quanto al 50% di cui era titolare la Giordano in regime di comunione di beni con il marito, 3di 7 – 25821/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. disponeva la custodia del complesso immobiliare in capo a tutte le parti costituite, rigettava le altre domande. La pronuncia di primo grado è stata confermata in appello. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. Resistono con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi, illustratida memoria, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- sta sezione Cass. 15258/2019 ha ri nviato la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si censura che siano stati ritenuti insufficienti gli indizi a sostegno dellatesi che il coniuge non consenziente conoscesse il trasferimentodei beni in comunione e che pertanto l’azione di annullamento dell’atto di trasferimento fosse prescritta (si deduce violazione degli artt. 184, 2727, 2729 c.c.). Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché aspira a sovrapporre l’apprezzamento della parte della situazione di fatto rile- vante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure nel giudizio di legittimità. In particolare, inquesta sede, la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici è ammissibile non già se il ricorrente allega -come nel caso di specie - che, alla stregua della sua ricostruzione dei fatti rilevanti, questi ultimo dannoluogo ad indizi suf- ficienti ex art. 2729 c.c.a giustificare un giudizio di esistenza del fatto controverso (contrariamente a quanto apprezzato del giudice di me- rito). Tale censura è ammissibile ovesi alleg hi il vizio di sussunzione , il qualesi verifica se il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi (fatti secondari noti di cui all’art. 4di 7 – 25821/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].2727 c.c.) li ritenga, però, inidonei a risalire al fatto principale da pro- vare oppure se, viceversa, pur avendoli considerati non gravi, non pre- cisi o non concordanti, li qualifichi, tuttavia, idonei a risalire al fatto principale da provare (cfr., tra le altre, Cass. 3541/2020). In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. – Con il secondo motivo si censura che sia stata pronunciata l’inammissibilità in appello sia della richiesta di interrogatorio libero che del deferimento di giuramento decisorio allo Scelza sulla circostanza che egli fosse venuto a conoscenza prima del 1995 della scrittura pri- vata del 1992 o comunque della vendita del bene immobile(si deduce violazione dell’art. 117 c.p.c.). Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilitàex art 366, n. 6 c.p.c. Ove siano denunciati errores in procedendo, l’esercizio ad opera di questa Corte del potere di accesso al fascicolo di causa presuppone che ilmotivo di ricorso riporti, oltre che una censura specifica, indica- zioni che la mettano in grado di individuare con precisione i momenti , all’interno del grado e della fase processuale,e i luoghi , all’interno dei singoli atti,in cui si allega che l’inosservanza della norma processuale sia stata commessa, evitandole così di dover compiere dis pendiose e incerte verifiche generali degli atti di causa o anche solo del singolo grado o della singola fase processuale (cfr. per tutte Cass. SU 34469/2019).In relazione al motivo in questione, tali indicazioni sono integralmente assenti. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo si censura che il giudice di primo grado, nel sancire l’invalidità parziale della vendita, avrebbe dovuto ordinare la restituzione all’attrice della somma di denaro da questa corrisposta alla Giordano, rilevando la buona fede della Palmentieri (si deduce viola- zione dell’art. 184 c.c.). 5di 7 – 25821/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Del terzo motivo è da dichiarare parimenti l’inammissibilità ex art 366, n. 6 c.p.c.Il ricorrente ha inteso sottoporre a verifica il rigetto del quarto motivo di appello, ma non si premura di indicare il tenore pre- ciso delmotivo di gravame, sovrappone semplicemente il proprio l’ap- prezzamento a quello del giudice di merito sulla valenza (anche) di quietanza di pagamento della scrittura privata in questione, non dà indicazioni dirette ad individuare dove l’istanza di restituzione della somma di denaro sia stata formulatanei precedenti gradi di giudizio. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. Di conseguenza il ricorso principale è da disattendere. 4. - Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 180, 184, 2643, 2651, 2645, 2657, 1326, 1294, 1478, 1419, 1420, 1466, 1326, 1441, 1294 c.c., 215, 112 c.p.c. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo. Con il terzo motivo si deduce nullità del procedimento e della sentenza, per violazione degli artt. 112, 286, 132 c.p.c., con riferi- mento a vizi di motivazione. I tre motivi del ricorso incidentale sono da esaminare congiunta- mente, perché le censure sono sostanzialmente le medesime, rectius: si sovrappongono nei profili rilevanti ai fini del giudizio di legittimità. Riordinandole, con una prima censura si rimprovera ai giudici di merito di aver considerato che la scrittura del 23/05/1992 rechi due contratti di compravenditaattuale, anziché un contratto preliminare. Sotto un profilo parzialmente diverso, si censura che la Corte di appello abbia scomposto in due contratti di compravendita ciòche in realtà è un unico contratto avente ad oggetto un bene in comunione, unico e inscindibile, in quanto terreno agricolo appoderato da considerare nella sua organi- cità. Una terza censura s’indirizza contro l’applicazionedella disciplina 6di 7 – 25821/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. relativa alla nullità parziale (art. 1419 c.c.) ad una ipotesi di annulla- mentodel negozio. Insostanza ( se si mette tra parentesi quest'ultimo profilo, sul quale siritornerà), le diverse censure convergono verso un punto essenziale chele sorregge tutte: l’invocazione dell’orientamento della giurispru- denzadi legittimità , secondo la quale l a vendita di un bene in comu- nioneè di norma considerata dalle parti come un «unicum» inscindi- bilee non come somma delle vendite delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari, per cui questi ultimi costituiscono unaunica parte complessa e le loro dichiarazioni di vendita si fondono inun'unica volontà negoziale , a meno che dall' unico documento predi- sposto per il negozio risulti chiaramente la volontà di scomporre l'attoin più contratti in base al quale ogni comproprietario vende la propriaquota all'acquirente senza nessun collegamento negoziale con levendite degli altri (cfr. Cass. 11986/1998). Tuttavia,tale richiamo è vano e ciò impone di disattendere ognuno deitre motivi del ricorso incidentale . La sentenza di secondo grado ( p. 9) contiene l'accertamento di fatto che la scrittura privata de qua esprime«due distinte vere e proprie compravendite», un accertamento che il ricorso incidentale avrebbe dov uto critica re attraverso la cita- zionedei passi sa lienti del contratto e l’argomentazione di censure pun- tualidi violazione di regole di ermeneutica contrattuale, rispettose del canonedi specificità - autosufficienza ex art. 366, n. 6 c.p.c . Viceversa, la parte ricorrente incidentale si limita ad enunciare che la scrittura privatasi riferisce ad un bene considerato come unico e non esprime mai la volontà delle parti di scomporre l'atto in due distinte compra- vendite. Pertanto, la parte sovrappone semplicemente il proprio ap- prezzamentodel negozio all’apprez zamento che la Corte di appello ha 7di 7 – 25821/2017 – S2 – PU 19/01/2023 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. espressoin una motivazione che non viene esposta a censure spendibili insede di legittimità. Perquanto attiene alla censura relativa al l a non applicabilità all’an- nullamentodella disciplina della nullità parziale ex art. 1419 c.c., essa aggredisce una ratio ulteriore della decisione , che non vale a privare quest’ultima del fondamento giuridico che le deriva dall’autonoma ratio insistente sull’accertamento (non censurato efficacemente) delle due distinte compravendite. In conclusione, anche il ricorso incidentale è rigettato. 5. –Si reputa che sussistano motivi congrui per disporre la compen- sazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente in via principale e della parte ricorrente in via incidentale di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale ; dichia ra compensate tra le partile spese processuali del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il ver