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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 33392/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 17/12/2021 ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione aggravata di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 195 cod. proc. pen. 1.2.

Vizio di motivazione con riferimento alla specifica richiesta presentata dalla difesa quanto alle modalità e alle tecniche utilizzate al fine di individuare e identificare le persone che hanno partecipato alla conversazione posta a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.2.

In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 3 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 195 cod. proc. pen. rilevando che la trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria della registrazione effettuata dalla persona offesa della conversazione intercorsa con il ricorrente sarebbe inutilizzabile.

Tale attività, in assenza del file audio, sarebbe da considerarsi quale testimonianza de relato e quindi alla stessa si applicherebbe il divieto di cui all'art. 195, comma 4 cod. proc. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La trascrizione di un file audio da parte degli agenti operanti non è equiparabile alla testimonianza indiretta.

Con tale operazione, infatti, la polizia giudiziaria si limita a documentare, trasfondendolo in un verbale ovvero in una annotazione di servizio, quanto acquisito nel corso delle indagini e il risultato dell'attività così effettuata -peraltro in assenza di specifiche censure in ordine alla correttezza di quanto trasposto, non rilevate dalla parte nel caso di specie- è utilizzabile nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 06/07/2020, Spinelli, Rv. 279653 - 01 ).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla specifica richiesta presentata dalla difesa quanto alle correttezza delle modalità e delle tecniche utilizzate al fine di individuare e identificare le persone che hanno partecipato alla conversazione posta a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

La doglianza è manifestamente infondata.

La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con i riferimenti alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, al complesso delle indagini effettuate e ai verbali acquisiti, ha dato adeguato e coerente conto della conclusione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ciò anche in merito alla individuazione delle persone che hanno partecipato alla conversazione, indicate sia dalla persona offesa che dalla persona informata dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], che era presente (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 17/12/2021 ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione aggravata di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 195 cod. proc. pen. 1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla specifica richiesta presentata dalla difesa quanto alle modalità e alle tecniche utilizzate al fine di individuare e identificare le persone che hanno partecipato alla conversazione posta a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.2. In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 3 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 195 cod. proc. pen. rilevando che la trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria della registrazione effettuata dalla persona offesa della conversazione intercorsa con il ricorrente sarebbe inutilizzabile. Tale attività, in assenza del file audio, sarebbe da considerarsi quale testimonianza de relato e quindi alla stessa si applicherebbe il divieto di cui all'art. 195, comma 4 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La trascrizione di un file audio da parte degli agenti operanti non è equiparabile alla testimonianza indiretta. Con tale operazione, infatti, la polizia giudiziaria si limita a documentare, trasfondendolo in un verbale ovvero in una annotazione di servizio, quanto acquisito nel corso delle indagini e il risultato dell'attività così effettuata -peraltro in assenza di specifiche censure in ordine alla correttezza di quanto trasposto, non rilevate dalla parte nel caso di specie- è utilizzabile nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 06/07/2020, Spinelli, Rv. 279653 - 01 ). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla specifica richiesta presentata dalla difesa quanto alle correttezza delle modalità e delle tecniche utilizzate al fine di individuare e identificare le persone che hanno partecipato alla conversazione posta a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con i riferimenti alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, al complesso delle indagini effettuate e ai verbali acquisiti, ha dato adeguato e coerente conto della conclusione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ciò anche in merito alla individuazione delle persone che hanno partecipato alla conversazione, indicate sia dalla persona offesa che dalla persona informata dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], che era presente (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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