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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 31766/2021

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e ORDINANZA sul ricorso 11373-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MELIARCA 2280 ROSALIA in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]° tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3946/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2017 R.G.N. 8268/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 11373/18 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n.7098\13, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare ad Olivier° Beha il compenso relativo al programma radiofonico giornalistico 'I graffi di Beha' nella misura di €.210,00 lordi a puntata e '[OSCURATO:PERSONA]', nella misura di €.1.050,00 a puntata, nonché del compenso relativo al programma televisivo settimanale "Brontolo" (nella misura di €. 1.334,00 lordi per ogni servizio cine-videogiornalistico effettuato), oltre interessi e rivalutazione.

Il ricorrente aveva esposto di essere stato assunto dalla RAI il 29.10.02 in qualità di redattore capo e con funzioni di vice direttore di RAI sport; che dall'ottobre del 2002 e sino al giugno 2004 aveva realizzato e condotto il programma radiofonico "Radioacolori" e dal gennaio 2004 al maggio del 2004 aveva lavorato come vice direttore; che a far tempo dal maggio 2004 era stato privato delle funzioni di vicedirettore, e nel mese di giugno del 2004 dell'incarico di conduttore di programmi radiofonici; che con ordine di servizio del 28.9.2004 la RAI gli comunicava l'assegnazione dell'incarico di "seguire tutto lo sviluppo delle iniziative editoriali legate alle nuove tecnologie"; che con ordinanza del 5.10.2004 il Tribunale di Roma ordinava alla RAI di assegnare al Beha mansioni di natura giornalistica corrispondenti alla qualifica di assunzione e che con sentenza non definitiva n. 3715/2008 e definitiva n. 18009 del 2008 accertava il suo diritto a continuare l'esercizio dell'attività giornalistica come capo redattore, ordinando alla RAI di formulare allo stesso tre proposte alternative tra quelle elencate nell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché condannava la RAI al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, della somma di €.6.040,41; che la RAI non adempieva, offrendo allo stesso una serie di incarichi inadeguati; di essere stato, quindi, demansionato; che solo dal 9.7.2008 la RAI gli comunicava il trasferimento al TG3 per svolgere l'attività di editorialista su argomenti attinenti allo sport, risoltisi in pochi e brevi interventi.

Chiedeva dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.RG 11373/18 Con successivo ricorso del 4.11.10 il Beha aveva poi dedotto, che l'allegato demansionamento era continuato anche dopo il mese di dicembre 2009 e che a far tempo dal 24.6.2010, il medesimo veniva privato anche delle mansioni di editorialista; di aver realizzato, infine, alcuni programmi ("Brontolo", "I graffi di Bhea" e "[OSCURATO:PERSONA]") per i quali non aveva ricevuto il compenso previsto.

Il Tribunale, premesso che il parametro di riferimento da assumersi nella valutazione della legittimità o meno dello ius variandi doveva essere ravvisato in quello di capo redattore e non in quello di vice direttore (come statuito nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 9631\11 resa tra le medesime parti), ha respinto la domanda avente ad oggetto l'accertamento del dedotto demansionamento, valutando, altresì, come molte delle offerte formulate dalla RAI al ricorrente e documentate& erano conformi alla qualifica di redattore capo posseduta e che il Beha aveva rifiutato.

Ha parzialmente accolto invece la domanda avente ad oggetto la corresponsione dei compensi per la conduzione dei programmi 'Brontolo', i 'Graffi di Beha' e '[OSCURATO:PERSONA]', con condanna della RAI al pagamento dei compensi relativi al programma radiofonico giornalistico "I graffi di Beha" nella misura di C.210,00 lordi a puntata; al programma radiofonico settimanale "[OSCURATO:PERSONA]" nella misura di C.1.050,00 a puntata nonché al programma settimanale "Brontolo" nella misura di C.1.334,00 lordi per ogni servizio cine-videogiornalistico effettuato, oltre interessi e rivalutazione.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Beha; resisteva la RAI, che proponeva altresì appello incidentale.

Con sentenza depositata il 2.10.17, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento di un demansionamento subito dal BEHA a decorrere dal 9.7.08, condannava la RAI al risarcimento del danno alla professionalità conseguente all'illegittimo comportamento aziendale, quantificato nella misura pari al 50% della retribuzione mensile lorda percepite dal 9.7.08 al 4.11.10 (€.12.862,93 e dal 1.1.10 €.13.217,23), oltre accessori di legge.

Rigettava l'appello incidentale e condannava la Rai al pagamento dei due terzi della spese del doppio grado.RG 11373/18 Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RAI, affidato ad otto motivi motivi, poi illustrati con memoria; gli eredi Beha (già presenti nel giudizio di appello) resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la RAI denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente accreditato l'assunto della dequalificazione sulla base di un dato puramente quantitativo (e cioè la breve durata della prestazione lavorativa settimanale necessaria per realizzare l'incarico attribuito al Beha a patire dal 9 luglio 2008), in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ogni modifica quantitativa delle mansioni si traduce in dequalificazione giuridicamente rilevante.

Il motivo è sostanzialmente inammissibile, essendo diretto a censurare un apprezzamento di fatto della Corte di merito, in contrasto peraltro con l'art. 348 ter c.p.c. 2.- Con secondo motivo la società deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto inadeguata l'attività di editorialista svolta dal Beha al suo p-rofilo professionale, in relazione alla durata degli interventi in video, senza considerare l'allegazione, svolta dalla Rai, del fatto notorio che l'intervento in video presuppone una attività di preparazione di durata assai significativa.

Anche tali doglianze, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, censurando sempre valutazioni ed apprezzamenti di fatto di giudice di merito, mentre la circostanza che l'intervento in video presupponga una attività di preparazione di durata assai significativa non può certamente considerarsi 'notorio', posto che il ricorso alla nozione di "comune esperienza" (fatto notorio), da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuova formulazione (Cass. n.4428\20).RG 11373/18 3.- Con terzo motivo la RAI censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare sul fatto notorio di cui al motivo che precede.

Il motivo è assorbito dalle considerazioni sub 2. 4.- Con quarto motivo, la società critica la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nelle fasi di merito, consistente nella realizzazione e conduzione, a partire dal maggio 2010, da parte del Beha, di un programma radiofonico giornaliero ("I graffi di Beha"), di un programma radiofonico ("[OSCURATO:PERSONA]") e di un programma televisivo ("Brontolo").

Il motivo è inammissibile, non avendo la RAI adeguatamente specificato e chiarito i fatti e le relative circostanze oggetto di doglianza. 5.- Con quinto motivo la RAI censura la sentenza sotto il profilo della violazione dell'art.2103 c.c., in relazione all'art.2094 c.c., per non aver tenuto conto che le attività di cui al motivo che precede integravano il contenuto della prestazione lavorativa del Beha e costituivano il parametro di riferimento del giudizio di equivalenza di cui all'at. 2103 c.c.

Anche tale motivo si risolve in una critica all'apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha valutato le attività e\o programmi affidati al Beha nel loro complesso, ed è dunque inammissibile. 6.- Il sesto motivo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt.1223 e 1226 c.c., in relazione agli artt. 2103, 2697 e 2729 c.c. per aver ritenuto sussistente un danno alla professionalità del Beha ricorrendo alla prova presuntiva ed alla liquidazione equitativa pur in assenza di sufficienti allegazioni da parte del ricorrente.

Il motivo è infondato, essendo state le allegazioni del Beha sufficientemente esposte ed avendo la Corte capitolina valutato, in considerazione dell'elevato contenuto professionale delle mansioni dello stesso, giornalista con qualifica di caporedattore, la riduzione a soli pochi minuti del suo impegno professionale inerente l'attività lavorativa richiesta nel periodo de quo, lesivo del suo incremento e crescita professionale, come previsto dall'art. 2103 all'epoca vigente, il tutto RG 11373/18 protrattosi per un lungo periodo temporale, mentre la RAI non chiarisce adeguatamente le circostanze poste a base della sua censura. 7.-11 settimo motivo critica la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nelle fasi di merito, consistente nella 'intensissima' attività pubblicistica del Beha in costanza di rapporto, tale da confutare la sussistenza di un danno alla professionalità.

Il motivo è infondato, non ravvisando questa Corte, nella produzione ed attività intellettuale autonoma ed incontestamente legittima del Beha nel periodo in esame, una esimente del danno alla professionalità subito in costanza di rapporto di lavoro con la RAI. 8.- Lottavo motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione, con riguardo all'accordo intercorso tra le parti in data 29.10.02, del canone ermeneutico di cui all'art.1362, co.1, c.c.

Lamenta in particolare che le previsioni contrattuali presupponevano l'assegnazione del Beha a [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare la sua posizione di vicedirettore della struttura, sicché, una volta venuta meno l'assegnazione del Beha a [OSCURATO:PERSONA] e la sua posizione di vicedirettore della testata, le stesse non avevano più alcuna ragion d'essere (pag. 77 ricorso).

Il motivo è infondato avendo la Corte capitolina accertato che l'accordo in questione, e l'attribuzione al Beha della posizione (e non mansione) di vicedirettore, non poteva incidere o violare il principio di professionalità di cui all'art. 2103 c.c.

La Corte di merito ha quindi valutato che gli incarichi assegnati al Beha dopo l'aprile 2004 (id est dopo la cessazione della sua posizione di vicedirettore), ed in particolare dopo il 9.7.08, erano violativi del detto art. 2103 c.c.

Il motivo di censura si risolve ancora, dunque, nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze di fatto oggetto di causa, ed in particolare l'obiettiva dequalificazione delle mansioni del Beha a prescindere dal formale e mutevole inquadramento attribuitogli dall'azienda. 9- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite non possono essere attribuite agli eredi Beha, essendo il loro controricorso RG 11373/18 tardivo ai sensi dell'art. 370 c.p.c., risultando il ricorso notificato il 3.4.18 ed il controricorso consegnato per la notifica il

28.5.18. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nell'Adunanza camerale del 24 giugno 2021 Il Presidente (d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 11373-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MELIARCA 2280 ROSALIA in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]° tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3946/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2017 R.G.N. 8268/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 11373/18 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n.7098\13, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare ad Olivier° Beha il compenso relativo al programma radiofonico giornalistico 'I graffi di Beha' nella misura di €.210,00 lordi a puntata e '[OSCURATO:PERSONA]', nella misura di €.1.050,00 a puntata, nonché del compenso relativo al programma televisivo settimanale "Brontolo" (nella misura di €. 1.334,00 lordi per ogni servizio cine-videogiornalistico effettuato), oltre interessi e rivalutazione. Il ricorrente aveva esposto di essere stato assunto dalla RAI il 29.10.02 in qualità di redattore capo e con funzioni di vice direttore di RAI sport; che dall'ottobre del 2002 e sino al giugno 2004 aveva realizzato e condotto il programma radiofonico "Radioacolori" e dal gennaio 2004 al maggio del 2004 aveva lavorato come vice direttore; che a far tempo dal maggio 2004 era stato privato delle funzioni di vicedirettore, e nel mese di giugno del 2004 dell'incarico di conduttore di programmi radiofonici; che con ordine di servizio del 28.9.2004 la RAI gli comunicava l'assegnazione dell'incarico di "seguire tutto lo sviluppo delle iniziative editoriali legate alle nuove tecnologie"; che con ordinanza del 5.10.2004 il Tribunale di Roma ordinava alla RAI di assegnare al Beha mansioni di natura giornalistica corrispondenti alla qualifica di assunzione e che con sentenza non definitiva n. 3715/2008 e definitiva n. 18009 del 2008 accertava il suo diritto a continuare l'esercizio dell'attività giornalistica come capo redattore, ordinando alla RAI di formulare allo stesso tre proposte alternative tra quelle elencate nell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché condannava la RAI al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, della somma di €.6.040,41; che la RAI non adempieva, offrendo allo stesso una serie di incarichi inadeguati; di essere stato, quindi, demansionato; che solo dal 9.7.2008 la RAI gli comunicava il trasferimento al TG3 per svolgere l'attività di editorialista su argomenti attinenti allo sport, risoltisi in pochi e brevi interventi. Chiedeva dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.RG 11373/18 Con successivo ricorso del 4.11.10 il Beha aveva poi dedotto, che l'allegato demansionamento era continuato anche dopo il mese di dicembre 2009 e che a far tempo dal 24.6.2010, il medesimo veniva privato anche delle mansioni di editorialista; di aver realizzato, infine, alcuni programmi ("Brontolo", "I graffi di Bhea" e "[OSCURATO:PERSONA]") per i quali non aveva ricevuto il compenso previsto. Il Tribunale, premesso che il parametro di riferimento da assumersi nella valutazione della legittimità o meno dello ius variandi doveva essere ravvisato in quello di capo redattore e non in quello di vice direttore (come statuito nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 9631\11 resa tra le medesime parti), ha respinto la domanda avente ad oggetto l'accertamento del dedotto demansionamento, valutando, altresì, come molte delle offerte formulate dalla RAI al ricorrente e documentate& erano conformi alla qualifica di redattore capo posseduta e che il Beha aveva rifiutato. Ha parzialmente accolto invece la domanda avente ad oggetto la corresponsione dei compensi per la conduzione dei programmi 'Brontolo', i 'Graffi di Beha' e '[OSCURATO:PERSONA]', con condanna della RAI al pagamento dei compensi relativi al programma radiofonico giornalistico "I graffi di Beha" nella misura di C.210,00 lordi a puntata; al programma radiofonico settimanale "[OSCURATO:PERSONA]" nella misura di C.1.050,00 a puntata nonché al programma settimanale "Brontolo" nella misura di C.1.334,00 lordi per ogni servizio cine-videogiornalistico effettuato, oltre interessi e rivalutazione. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Beha; resisteva la RAI, che proponeva altresì appello incidentale. Con sentenza depositata il 2.10.17, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento di un demansionamento subito dal BEHA a decorrere dal 9.7.08, condannava la RAI al risarcimento del danno alla professionalità conseguente all'illegittimo comportamento aziendale, quantificato nella misura pari al 50% della retribuzione mensile lorda percepite dal 9.7.08 al 4.11.10 (€.12.862,93 e dal 1.1.10 €.13.217,23), oltre accessori di legge. Rigettava l'appello incidentale e condannava la Rai al pagamento dei due terzi della spese del doppio grado.RG 11373/18 Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RAI, affidato ad otto motivi motivi, poi illustrati con memoria; gli eredi Beha (già presenti nel giudizio di appello) resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la RAI denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente accreditato l'assunto della dequalificazione sulla base di un dato puramente quantitativo (e cioè la breve durata della prestazione lavorativa settimanale necessaria per realizzare l'incarico attribuito al Beha a patire dal 9 luglio 2008), in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ogni modifica quantitativa delle mansioni si traduce in dequalificazione giuridicamente rilevante. Il motivo è sostanzialmente inammissibile, essendo diretto a censurare un apprezzamento di fatto della Corte di merito, in contrasto peraltro con l'art. 348 ter c.p.c. 2.- Con secondo motivo la società deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto inadeguata l'attività di editorialista svolta dal Beha al suo p-rofilo professionale, in relazione alla durata degli interventi in video, senza considerare l'allegazione, svolta dalla Rai, del fatto notorio che l'intervento in video presuppone una attività di preparazione di durata assai significativa. Anche tali doglianze, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, censurando sempre valutazioni ed apprezzamenti di fatto di giudice di merito, mentre la circostanza che l'intervento in video presupponga una attività di preparazione di durata assai significativa non può certamente considerarsi 'notorio', posto che il ricorso alla nozione di "comune esperienza" (fatto notorio), da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuova formulazione (Cass. n.4428\20).RG 11373/18 3.- Con terzo motivo la RAI censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare sul fatto notorio di cui al motivo che precede. Il motivo è assorbito dalle considerazioni sub 2. 4.- Con quarto motivo, la società critica la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nelle fasi di merito, consistente nella realizzazione e conduzione, a partire dal maggio 2010, da parte del Beha, di un programma radiofonico giornaliero ("I graffi di Beha"), di un programma radiofonico ("[OSCURATO:PERSONA]") e di un programma televisivo ("Brontolo"). Il motivo è inammissibile, non avendo la RAI adeguatamente specificato e chiarito i fatti e le relative circostanze oggetto di doglianza. 5.- Con quinto motivo la RAI censura la sentenza sotto il profilo della violazione dell'art.2103 c.c., in relazione all'art.2094 c.c., per non aver tenuto conto che le attività di cui al motivo che precede integravano il contenuto della prestazione lavorativa del Beha e costituivano il parametro di riferimento del giudizio di equivalenza di cui all'at. 2103 c.c. Anche tale motivo si risolve in una critica all'apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha valutato le attività e\o programmi affidati al Beha nel loro complesso, ed è dunque inammissibile. 6.- Il sesto motivo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt.1223 e 1226 c.c., in relazione agli artt. 2103, 2697 e 2729 c.c. per aver ritenuto sussistente un danno alla professionalità del Beha ricorrendo alla prova presuntiva ed alla liquidazione equitativa pur in assenza di sufficienti allegazioni da parte del ricorrente. Il motivo è infondato, essendo state le allegazioni del Beha sufficientemente esposte ed avendo la Corte capitolina valutato, in considerazione dell'elevato contenuto professionale delle mansioni dello stesso, giornalista con qualifica di caporedattore, la riduzione a soli pochi minuti del suo impegno professionale inerente l'attività lavorativa richiesta nel periodo de quo, lesivo del suo incremento e crescita professionale, come previsto dall'art. 2103 all'epoca vigente, il tutto RG 11373/18 protrattosi per un lungo periodo temporale, mentre la RAI non chiarisce adeguatamente le circostanze poste a base della sua censura. 7.-11 settimo motivo critica la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nelle fasi di merito, consistente nella 'intensissima' attività pubblicistica del Beha in costanza di rapporto, tale da confutare la sussistenza di un danno alla professionalità. Il motivo è infondato, non ravvisando questa Corte, nella produzione ed attività intellettuale autonoma ed incontestamente legittima del Beha nel periodo in esame, una esimente del danno alla professionalità subito in costanza di rapporto di lavoro con la RAI. 8.- Lottavo motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione, con riguardo all'accordo intercorso tra le parti in data 29.10.02, del canone ermeneutico di cui all'art.1362, co.1, c.c. Lamenta in particolare che le previsioni contrattuali presupponevano l'assegnazione del Beha a [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare la sua posizione di vicedirettore della struttura, sicché, una volta venuta meno l'assegnazione del Beha a [OSCURATO:PERSONA] e la sua posizione di vicedirettore della testata, le stesse non avevano più alcuna ragion d'essere (pag. 77 ricorso). Il motivo è infondato avendo la Corte capitolina accertato che l'accordo in questione, e l'attribuzione al Beha della posizione (e non mansione) di vicedirettore, non poteva incidere o violare il principio di professionalità di cui all'art. 2103 c.c. La Corte di merito ha quindi valutato che gli incarichi assegnati al Beha dopo l'aprile 2004 (id est dopo la cessazione della sua posizione di vicedirettore), ed in particolare dopo il 9.7.08, erano violativi del detto art. 2103 c.c. Il motivo di censura si risolve ancora, dunque, nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze di fatto oggetto di causa, ed in particolare l'obiettiva dequalificazione delle mansioni del Beha a prescindere dal formale e mutevole inquadramento attribuitogli dall'azienda. 9- Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite non possono essere attribuite agli eredi Beha, essendo il loro controricorso RG 11373/18 tardivo ai sensi dell'art. 370 c.p.c., risultando il ricorso notificato il 3.4.18 ed il controricorso consegnato per la notifica il 28.5.18. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nell'Adunanza camerale del 24 giugno 2021 Il Presidente (d
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