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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29551/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34592-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Quo` ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2144/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 34592 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -2- R.G.N. 34592/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] impianti [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. del Lazio, n.2144/19 dep. il 9 aprile 2019, che in controversia su ricorso [OSCURATO:PERSONA] impianti sas per l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione, per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di termini e dell'autorità presso cui presentare ricorso, ma anche per la nullità dell'intimazione per mancata notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti nonché la prescrizione delle pretese ivi enucleate, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

La CTR, evidenziando che il giudice di primo grado ha legittimamente ritenuto prescritta la pretesa tributaria perché l'ADER, con la documentazione depositata agli atti, non ha provato la regolare notifica delle cartelle attenendo, la copia della relata allegata, la notifica dell'intimazione di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] impianti sas è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

1. Col primo motivo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.26 del d.P.R. 602/1973, nonché dell'art. 2946 c.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto prescritta la pretesa tributaria perché l'ADER non aveva provato la regolare notifica della cartella attenendo, la copia della relata allegata, la notifica dell'intimazione di pagamento.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

La giurisprudenza di questa Corte ha sul tema statuito che per la notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche i in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.33563 del 28/12/2018).

Nella fattispecie in esame, risulta chiaramente che l'Agente di riscossione aveva sin dal principio prodotto l'avviso di ricevimento della cartella, da cui risulta che in data 17 giugno 2003, la cartella è stata correttamente notificata ai sensi dell'art.145 c.p.c. presso la sede legale della società contribuente e ricevuto da persona che si è dichiarata legittimata alla ricezione (Cass. n.12071 del 13/06/2016; Cass.n.13954 del 05/06/2017).

Pertanto, stante la corretta notifica della cartella in data 17.06.2003, risulta che il credito portato da tale cartella non fosse prescritto.

3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.

Roma, 15 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] idente Dott. [OSCURATO:PERSONA] ci [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34592-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Quo` ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2144/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 34592 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- R.G.N. 34592/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] impianti [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. del Lazio, n.2144/19 dep. il 9 aprile 2019, che in controversia su ricorso [OSCURATO:PERSONA] impianti sas per l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione, per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di termini e dell'autorità presso cui presentare ricorso, ma anche per la nullità dell'intimazione per mancata notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti nonché la prescrizione delle pretese ivi enucleate, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTR, evidenziando che il giudice di primo grado ha legittimamente ritenuto prescritta la pretesa tributaria perché l'ADER, con la documentazione depositata agli atti, non ha provato la regolare notifica delle cartelle attenendo, la copia della relata allegata, la notifica dell'intimazione di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] impianti sas è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.26 del d.P.R. 602/1973, nonché dell'art. 2946 c.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto prescritta la pretesa tributaria perché l'ADER non aveva provato la regolare notifica della cartella attenendo, la copia della relata allegata, la notifica dell'intimazione di pagamento. 2. Il motivo è fondato e va accolto. La giurisprudenza di questa Corte ha sul tema statuito che per la notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche i in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.33563 del 28/12/2018). Nella fattispecie in esame, risulta chiaramente che l'Agente di riscossione aveva sin dal principio prodotto l'avviso di ricevimento della cartella, da cui risulta che in data 17 giugno 2003, la cartella è stata correttamente notificata ai sensi dell'art.145 c.p.c. presso la sede legale della società contribuente e ricevuto da persona che si è dichiarata legittimata alla ricezione (Cass. n.12071 del 13/06/2016; Cass.n.13954 del 05/06/2017). Pertanto, stante la corretta notifica della cartella in data 17.06.2003, risulta che il credito portato da tale cartella non fosse prescritto. 3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Roma, 15 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] idente Dott. [OSCURATO:PERSONA] ci [OSCURATO:PERSONA]
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