CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 19669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arko [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Radosavljevic per il delitto di furto in abitazione; Considerato che il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 624-bis e 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la sua responsabilità per il delitto ascritto e non, semmai, per quello di ricettazione, a fronte del mero rinvenimento presso la sua abitazione della merce sottratta; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, il 08/04/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] diano AtTA 29 A2O26 egrfkl i [OSCURATO:PERSONA] 3