CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore .. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Benevento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, cod. pen. (capo A) e per il reato di cui all'art. 186 cod. strada (capo B), ritenendo assorbita nel delitto di omicidio colposo la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore generale e dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere relativamente al reato di cui all'art. 186 cod. strada (capo B), per essere questo estinto per intervenuta prescrizione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, ha rideterminato la pena originariamente irrogata. Ha confermato la penale responsabilità dell'appellante in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 2 e 3, cod. pen. (capo A). 2. In particolare, la Corte distrettuale ha accolto l'appello del Procuratore generale a mente del quale, in tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione anteriore all'introduzione, ad opera della legge n. 41 del 2016, delle nuove fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali gravi e gravissime, è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo, qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale poiché si verterebbe in un caso di reato complesso. La contravvenzione contestata, pertanto, deve legittimamente ritenersi assorbita nel delitto di omicidio colposo. 3.1. In data 29/12/21 è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile, per carenza d'interesse. Invero, con l'impugnata sentenza è stata dichiarata, nei confronti dell'odierno ricorrente, l'estinzione del reato di cui al capo B), allo stesso ascritto, per maturata prescrizione. Nel ricorso in esame, non vi è alcuna allegazione di un qualche concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, ivi compreso un qualche apprezzabile interesse ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604). In difetto di indicazioni in tal senso da parte del ricorrente e di fronte alla maturata prescrizione del reato contravvenzionale, del tutto irrilevante diviene la questione prospettata dal ricorrente - risolta, peraltro, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso che sussiste il concorso materiale tra l'omicidio colposo, qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e la contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Carmignani, Rv. 273462; Sez. 4, n. 46441 del 3/10/2012, Cioni, Rv. 253839). Deve, pertanto, constatarsi la carenza di interesse dell'imputato a ricorrere avverso la prefata sentenza d'appello. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 202