CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 22380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 febbraio 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna emessa in data 13 novembre 2014 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A); 582, 585, 576 cod. pen. (capo B), rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione in ragione della declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 651 cod. pen. (capo C) per prescrizione. Il predetto è accusato di essersi rifiutato di esibire documenti di identità e fornire le proprie generalità durante un controllo eseguito dalle forze di polizia che lo avevano notato •mentre vendeva merce contraffatta, occasione in cui si dimenava, strattonava ed ingaggiava una colluttazione colpendo con un calcio un pubblico ufficiale - che riportava lesioni con prognosi di quattro giorni - e tentava tyÌÌ di recuperare la merce sequestrata allorché veniva invitato in Ufficio per l'identificazione. Con riferimento ai reati di cui ai capi A e B, la Corte d'appello ha ritenuto di disattendere tutte le doglianze difensive, rideterminando la pena all'esito della estinzione dell'ipotesi contravvenzionale. In ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale ha osservato che il comportamento del Marrifou era consistito nell'uso di una violenza e una forza fisica non limitate ad una reazione istintiva,ma realizzate con una condotta attiva culminata con un'ingaggiata colluttazione, tesa a reimpossessarsi della merce sottoposta a sequestro. 2. Avverso la citata sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., ritenendo il termine intermedio di prescrizione maturato già prima del giudizio di appello anche per i reati di cui ai capi AeBe non limitatamente al solo reato di cui al capo C, come deciso dalla Corte d'appello. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., sul rilievo che la condotta del ricorrente non integrerebbe un'ipotesi di resistenza passiva, visto che l'intervento degli operanti era avvenuto con ingente dispiego di forze nei confronti di una sola persona che avrebbe avuto una reazione istintiva volta a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico deve essere dichiarato inammissibile. 2. Manifestamente infondato risulta il primo motivo con cui il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione in data precedente alla decisione impugnata dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ex art. 582, 585, con riferimento all'art. 576 e 61, n. 2 cod. pen. commessi il 12 novembre 2014. Nel caso di specie è stata contestata al ricorrente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale che, seppure con giudizio di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, è stata ritenuta in sentenza e ha, comunque, influenzato sia i termini massimi di prescrizione sia quelli intermedi ricompresi tra la decisione di primo grado, intervenuta il 13 novembre 2014, e la citazione dell'imputato in appello, del 18 dicembre 2020. L'art. 157, secondo comma, cod. pen. dispone che, per determinare il tempo necessario per la prescrizione, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per le circostanze ad effetto speciale che, ai sensi dell'art. 63, terzo comma, ultima parte, cod. pen., si individuano in "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo". La recidiva, pertanto, poiché può comportare ex art. 99, quarto comma, cod. pen., un aumento di pena pari a due terzi, rientra nella citata categoria di aggravanti (in questo senso, cfr., per tutte, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), dovendosene tenere conto per la determinazione del tempo necessario a prescrivere. Detti termini non risultano spirati sia in ordine al reato contestato al capo A) di resistenza a pubblico ufficiale che, in ragione della sentenza di primo grado emessa il 13 novembre 2014, spirerà il 13 marzo 2023, allo scadere degli otto anni e quattro mesi (cinque anni più due terzi ex art. 157, secondo comma, cod. pen.), sia in ordine al delitto di cui al capo B), di lesioni aggravate, in ordine al quale è prevista una pena, in ragione dell'aggravante speciale di cui all'art. 585 con riferimento all'art. 576 in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen., di quattro anni e sei mesi, che spirerà il 13 maggio 2022. Ne consegue che, anche qualora si volesse prendere in esame il termine massimo intercorrente tra la data del commesso reato (di un giorno precedente rispetto alla decisione di primo grado) e la sentenza di secondo grado, gli stessi spirerebbero ben oltre dette date, in considerazione della necessità di ricomprendere l'ulteriore periodo di interruzione di due terzi che va ad aggiungersi ai precedenti termini ordinari di prescrizione. L'art. 161, secondo comma, cod. pen. stabilisce, per quanto qui interessa, che in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare un aumento maggiore due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui al precedente art. 99, quarto comma, cod. pen. norma che, per prevalente giurisprudenza di legittimità, implica che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione (art. 157, secondo comma, cod. pen.), sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021). 3. Versato in fatto e generico, in quanto reiterativo di argomenti adeguatamente confutati dalla Corte territoriale, è il secondo motivo di ricorso con LA culli ricorrente contesta l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., deducendo la riconducibilità della condotta ascrittagli alla penalmente irrilevante resistenza passiva. La Corte di appello ha messo in evidenza che il ricorrente non si era limitato ad una reazione istintiva consistente in un mero divincolarsi, ma, come emergente dal verbale di arresto, dalla relazione redatta dall'operante e dal referto medico attestante le lesioni riportate da costui, [OSCURATO:PERSONA] aveva usato violenza e forza fisica dimenandosi e strattonando gli operanti, finendo per ingaggiare una colluttazione con uno dei pubblici ufficiali intervenuti,che veniva colpito con un calcio al costato destro che provocava lesioni personali guaribili in quattro giorni. La motivazione si presenta, pertanto, completa e logica nonostante il ricorrente tenti di contraddirla, proponendo una riduttiva ed alternativa rilettura dei dati processuali, operazione non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen