CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 27071/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7596 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M13 G273M) [OSCURATO:PERSONA] Silvana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P60 G273S) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M15 G273U) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giorgio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32D18 H070M) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53D12 G273Z) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA]- POLARE Soc. Coop. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3771/2018, pubblicata in data 30 agosto 2018 (e che si as- sume notificata in data 22 gennaio 2019); Ric. n. 7596/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 8 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]- pura e [OSCURATO:PERSONA], aggiudicato l'immobile pignorato in favore di [OSCURATO:PERSONA], i debitori esecutati hanno chiesto al giudice dell'esecuzione di esercitare i poteri di cui all'art. 586 c.p.c. e di non emettere quindi il decreto di trasferimento, so- stenendo che il prezzo di aggiudicazione fosse notevolmente inferiore a quello giusto. Il giudice dell'esecuzione ha dichiara- to non luogo a provvedere su tale istanza, avendo già sotto- scritto il decreto di trasferimento, benché lo stesso non fosse ancora depositato in cancelleria. I coniugi Purpura e [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto opposi- zione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., congiun- tamente, sia avverso il provvedimento di non luogo a provve- dere sulla loro istanza, sia avverso il decreto di trasferimento frattanto depositato. L'opposizione è stata dichiarata in parte inammissibile ed in parte infondata dal Tribunale di Palermo, ma tale decisione è stata oggetto di parziale cassazione, con la sentenza n. 10251 del 20/05/2015 della Terza Sezione Civile di questa Corte, con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto di trasferimento ed al man- cato esame dell'istanza di revoca dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.. All'esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Palermo ha riget- tato nel merito l'opposizione, in relazione ai suddetti profili. Ricorrono i coniugi Purpura e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 7596/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 2 di 8 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile/manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 c.p.c. n° 3 - violazione e falsa applicazione degli art. 101, comma 2 e 111, comma 1, Cost.». Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360 n° 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 586 c.p.c.». I primi due motivi sono logicamente connessi e possono quin- di essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. I ricorrenti criticano l'indirizzo di questa Corte, fatto proprio dal giudice del merito in sede di rinvio, in ordine ai presuppo- sti necessari per la sospensione della vendita di cui all'art. 586 c.p.c., secondo cui «il potere di sospendere la vendita, attri- buito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo nove/lato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente infe- riore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferen- ze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il proce- dimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nel- la stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo sco- Ric. n. 7596/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 8 perto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di cono- scenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del po- tere del giudice dell'esecuzione». Sostengono che si trattereb- be di una interpretazione "creativa del diritto" non consentita alla Corte di Cassazione e, comunque, contrastante con la let- tera e con la stessa ratio (anche desumibile dai lavori parla- mentari) del testo normativo. Assumono, quindi, che anche la sola sproporzione tra il prezzo di stima indicato dal perito e/o il valore di mercato del bene pignorato ed il relativo prezzo di aggiudicazione sarebbe sufficiente perché il giudice dell'esecuzione revochi l'aggiudicazione stessa. Il suddetto indirizzo interpretativo risulta sancito specifica- mente per la prima volta da questa Corte nel 2015 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807 - 01). Esso è stato successivamente sempre ribadito e mai contrad- detto (cfr. ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13014 del 23/06/2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25324 del 12/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 268 del 10/01/2017; Sez. 3, Sentenza n. 3791 del 14/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146 - 03). Il collegio ritiene del resto che ad esso debba essere data pie- na continuità, non sussistendo, né essendo offerti con il ricor- so (ovvero con la successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), motivi che possano rite- nersi realmente idonei ad indurre ad una sua eventuale rime- ditazione. 2. Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360 n° 3 c.p.c. - vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 586 c.p.c.». Ric. n. 7596/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 8 Con il quarto motivo si denunzia «Art. 360 n° 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è sta- to oggetto di discussione». I ricorrenti sostengono che, anche a volere seguire l'indirizzo criticato con i primi due motivi, sussistevano comunque ele- menti sufficienti per disporre la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c., erroneamente non considerati in se- de di rinvio (con riguardo all'identificazione catastale dell'immobile da parte dell'esperto stimatore ed alla indicazio- ne dell'effettiva superficie dello stesso). I motivi in esame sono logicamente connessi e possono, quin- di, essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. La questione di fatto relativa alla corretta identificazione cata- stale dell'immobile trasferito al [OSCURATO:PERSONA], avanzata dai ricorrenti in relazione alla legittimità del decreto di trasferimento, è sta- ta già ritenuta inammissibile da questa Corte, con la decisione che ha disposto il giudizio di rinvio, in quanto «profilo mai in precedenza proposto all'attenzione del giudice di merito»: come tale, dunque, tale questione di fatto non può comunque essere presa in considerazione nella presente fase processua- le, sotto nessun aspetto, neanche quello della corretta deter- minazione del prezzo di vendita dell'immobile. D'altra parte, gli stessi ricorrenti sostengono, nel ricorso, che detta questione era stata sollevata con l'atto di citazione in- troduttivo della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione, ma non allegano in alcun modo che la stessa fosse stata posta a base dell'originaria istanza di revoca dell'aggiudicazione e neanche che fosse tra i motivi dell'originario ricorso introduttivo dell'opposizione agli atti esecutivi proposto al giudice dell'esecuzione, il che conferma che si tratta di una questione di fatto non scrutinabile - in al- cun modo e sotto alcun profilo - nella presente sede. Ric. n. 7596/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 8 Altrettanto è a dirsi con riguardo alla questione della effettiva superficie dell'immobile aggiudicato, in relazione alla quale nel ricorso non risulta adeguatamente chiarito, tanto meno con il richiamo del preciso contenuto dei relativi atti processuali, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se ed in che termini essa fosse stata specificamente posta al giudice dell'esecuzione in sede di istanza di revoca dell'aggiudicazione e, soprattutto, nell'originario ricorso introduttivo dell'opposizione agli atti esecutivi. È poi appena il caso di os- servare, in proposito, che a tal fine non può attribuirsi rilievo decisivo al generico richiamo al contenuto della consulenza di stima di parte, nell'istanza proposta ai sensi dell'art. 586 c.p.c. al giudice dell'esecuzione (cui si fa cenno nel ricorso a pag. 35), in mancanza di un chiaro ed esplicito riferimento agli elementi di perturbazione del procedimento di determina- zione del prezzo di vendita nel ricorso in opposizione, di cui non si dà invece conto in alcun modo nel ricorso. 3. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 91 c.p.c.». I ricorrenti sostengono che le spese del giudizio avrebbero do- vuto essere poste a carico dell'opposto e/o, al più, integral- mente compensate. Sarebbe erronea, dunque, la decisione impugnata nella parte in cui ha sancito la compensazione delle spese dell'intero giudizio, ponendo a carico degli opponenti quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio. Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile. Manifestamente infondata è, in particolare, la pretesa di con- danna dell'opposto, integralmente vittorioso, al pagamento in- tegrale delle spese di lite, in palese contrasto con il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Il Tribunale ha del resto correttamente applicato il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenendo, nonostante l'integrale Ric. n. 7596/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 8 soccombenza della parte opponente, di compensare parzial- mente le spese del giudizio e di lasciare a carico della parte soccombente esclusivamente quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio. In proposito è sufficiente osservare che la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del man- cato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pro- nuncia di condanna alle spese (a maggior ragione se solo par- ziale, come nella specie), anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancan- za di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 - 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01). 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 7596/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 7 di 8 - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3,