CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31093/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a TIVOLI il 14/12/1983 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo unico costituito da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura, in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M