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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06605/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Moncalieri;

2. [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Saluzzo avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: a) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della stessa ex art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. in anni due e mesi otto di reclusione e rigetto del ricorso nel resto; b) rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 febbraio 2021 la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, pronunciata il 5 novembre 2018 dal Tribunale di Massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendoli dal reato di cui all'art. 614 cod. pen. (capo A) perché il fatto non sussiste e dichiarando non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen. (capo D) perché estinto per prescrizione, con la riduzione ad anni due e mesi nove di reclusione e ad anno uno e mesi sette di reclusione delle pene ad essi rispettivamente irrogate per i reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate di cui ai capi B) e C) e la conferma nel resto della decisione impugnata, escluse le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo il vizio della motivazione in punto di accertamento della colpevolezza, sul rilievo che l'attribuzione di responsabilità è fondata esclusivamente sul contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile nel processo de quo, nonostante le eccepite contraddizioni emerse nel corso del suo esame dibattimentale con riferimento alla identificazione e al riconoscimento dell'imputata sul luogo in cui si sono verificati i fatti.

Si lamenta, al riguardo, che la pronuncia assolutoria nei confronti di altri imputati nel medesimo procedimento è stata dal Giudice di primo grado basata proprio sulla non totale affidabilità del riconoscimento fotografico effettuato dal predetto teste, in assenza di altri elementi di riscontro o riconoscimento da parte degli altri testimoni pur presenti al momento dei fatti.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con i primi due motivi violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla individuazione fotografica dell'imputato da parte dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla diversa valutazione del medesimo materiale probatorio (la deposizione del teste Maruccia) rispetto alle posizioni processuali di altri coimputati.

Si pone in rilievo, sotto tale profilo, che nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è stato mostrato alcun fascicolo fotografico al teste Maruccia, avendo egli esaminato, nel corso delle indagini, solo delle foto estrapolate dai cartellini fotosegnaletici, e che l'esito della sua deposizione aveva indotto il Tribunale ad assolvere i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Né risponde al vero, secondo il ricorrente, che il teste Bellé abbia indicato l'imputato senza alcuna esitazione tra le foto del fascicolo fotografico acquisito agli atti, avendo egli individuato tra i responsabili una persona del tutto estranea ai fatti.

3.1. Con un terzo motivo si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza, da parte dell'imputato, della qualifica di pubblico ufficiale in capo alla persona offesa, atteso che, nel caso di specie, gli agenti vestivano abiti borghesi ed erano dei semplici avventori del locale in cui si sono svolti i fatti.

3.2. Con un quarto motivo si lamenta l'inosservanza della legge penale in punto di qualificazione come armi, ex artt. 339, secondo comma, e 585, secondo comma, cod. pen., delle bottiglie di vetro utilizzate quale strumento di offesa.

3.3. Con un quinto motivo, infine, si deduce la nullità della sentenza per contrasto fra il dispositivo e la motivazione in punto di pena, atteso che nel dispositivo la pena finale è stata erroneamente indicata nella misura finale di anni due e mesi nove di reclusione, sebbene il calcolo effettuato nella motivazione indicasse correttamente la diversa misura di anni due e mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e in quanto proposti sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo le relative doglianze genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.

2. Nel ripercorrere il quadro delle risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla prima decisione di merito (e, segnatamente,: le deposizioni rese dalle persone offese, dalle altre persone presenti al momento dei fatti e dai pubblici ufficiali intervenuti nell'occasione, oltre alla documentazione medica prodotta ed ai riconoscimenti fotografici effettuati in dibattimento), la Corte distrettuale ha coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per ciascuno degli imputati, richiamando la ricostruzione della vicenda storico- fattuale oggetto dei temi d'accusa e ponendo specificamente in evidenza a tale riguardo: a) che un gruppo di persone, tra i quali si trovavano anche i predetti imputati, si presentò di notte all'ingresso di un locale pubblico, chiedendo di entrare; b) che al rifiuto opposto dal gestore, che spiegava loro che il locale era chiuso, scardinavano il cancello e vi facevano ingresso colpendo, uno di essi, il gestore con un pugno alla testa; c) che in quel frangente intervenivano due funzionari della Polizia di Stato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), presenti nel locale e liberi dal servizio, che dopo essersi qualificati intimando l'interruzione dell'aggressione in atto, venivano a loro volta colpiti da bottiglie ed altri oggetti lanciati dalle donne del gruppo, oltre che da calci e pugni loro inferti dagli uomini riportando le lesioni - per entrambi giudicate guaribili in dodici giorni — compiutamente descritte nel capo C).

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha puntualmente illustrato le ragioni giustificative dell'attendibilità dell'identificazione degli odierni ricorrenti quali partecipi degli eventi delittuosi descritti nelle relative imputazioni, prendendo in esame e confutando le obiezioni difensive in questa Sede genericamente riproposte, sulla base dei dirimenti rilievi qui di seguito richiamati: a) che la Ferrari è stata senza esitazioni riconosciuta in via diretta dal teste Maruccia, fin da subito accortosi di averla già vista in occasione di precedenti operazioni di Polizia, pur senza ricordarne il nome; b) che al riguardo era del tutto irrilevante l'omessa indicazione di tale circostanza nell'annotazione di P.G. dal predetto teste redatta il 16 settembre 2010, avendo egli chiarito di non averne fatto da subito menzione, per aver segnalato la circostanza solo successivamente, ossia nel momento in cui ne aveva ricordato il nome, associandolo alla persona a lui nota; c) che il predetto testimone, allorquando gli è stato sottoposto un fascicolo fotografico acquisito agli atti (v. pag. 5 della sentenza di primo grado), ha riconosciuto nell'effigie del [OSCURATO:PERSONA] uno dei quattro uomini che avevano attivamente partecipato all'aggressione; d) che analogo riconoscimento nei confronti del Veiss è stato operato dal teste [OSCURATO:PERSONA], anch'egli osservatore diretto degli eventi, per essere stato presente, nel giardinetto esterno del locale, al momento del loro verificarsi.

3. Le su esposte censure, in definitiva, non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ocuti percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico- argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate

4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle residue doglianze enunciate nel ricorso del Veiss, avendo la Corte distrettuale: a) puntualmente richiamato, a fronte dell'assertiva e non riscontrata obiezione qui finanche reiterata dal ricorrente (v., in narrativa, il par. 3.1.), la decisiva circostanza di fatto che i due pubblici ufficiali si erano prontamente qualificati al momento del loro }LL intervento all'interno del locale; b) già effettuato, il 12 maggio 2021, in calce al dispositivo della impugnata decisione, la rettifica dell'errore materiale ivi contenuto, per quel che attiene alla esatta determinazione della pena irrogata al predetto imputato, che deve pertanto individuarsi in quella di anni due e mesi otto di reclusione, in luogo di quella erroneamente indicata nel dispositivo.

Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la censura dal predetto ricorrente prospettata in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 339, secondo comma, cod. pen. (v., in narrativa, il par. 3.2.), ove si consideri il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui: a) per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali (ex multis v.

Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713; b) in tema di armi improprie (art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975), anche un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 28207 del 21/05/2008, Mameli, Rv. 240448).

5. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Moncalieri; 2. [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Saluzzo avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: a) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della stessa ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen. in anni due e mesi otto di reclusione e rigetto del ricorso nel resto; b) rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 febbraio 2021 la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, pronunciata il 5 novembre 2018 dal Tribunale di Massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendoli dal reato di cui all'art. 614 cod. pen. (capo A) perché il fatto non sussiste e dichiarando non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen. (capo D) perché estinto per prescrizione, con la riduzione ad anni due e mesi nove di reclusione e ad anno uno e mesi sette di reclusione delle pene ad essi rispettivamente irrogate per i reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate di cui ai capi B) e C) e la conferma nel resto della decisione impugnata, escluse le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo il vizio della motivazione in punto di accertamento della colpevolezza, sul rilievo che l'attribuzione di responsabilità è fondata esclusivamente sul contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], costituito parte civile nel processo de quo, nonostante le eccepite contraddizioni emerse nel corso del suo esame dibattimentale con riferimento alla identificazione e al riconoscimento dell'imputata sul luogo in cui si sono verificati i fatti. Si lamenta, al riguardo, che la pronuncia assolutoria nei confronti di altri imputati nel medesimo procedimento è stata dal Giudice di primo grado basata proprio sulla non totale affidabilità del riconoscimento fotografico effettuato dal predetto teste, in assenza di altri elementi di riscontro o riconoscimento da parte degli altri testimoni pur presenti al momento dei fatti. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con i primi due motivi violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla individuazione fotografica dell'imputato da parte dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla diversa valutazione del medesimo materiale probatorio (la deposizione del teste Maruccia) rispetto alle posizioni processuali di altri coimputati. Si pone in rilievo, sotto tale profilo, che nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è stato mostrato alcun fascicolo fotografico al teste Maruccia, avendo egli esaminato, nel corso delle indagini, solo delle foto estrapolate dai cartellini fotosegnaletici, e che l'esito della sua deposizione aveva indotto il Tribunale ad assolvere i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né risponde al vero, secondo il ricorrente, che il teste Bellé abbia indicato l'imputato senza alcuna esitazione tra le foto del fascicolo fotografico acquisito agli atti, avendo egli individuato tra i responsabili una persona del tutto estranea ai fatti. 3.1. Con un terzo motivo si deducono vizi della motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza, da parte dell'imputato, della qualifica di pubblico ufficiale in capo alla persona offesa, atteso che, nel caso di specie, gli agenti vestivano abiti borghesi ed erano dei semplici avventori del locale in cui si sono svolti i fatti. 3.2. Con un quarto motivo si lamenta l'inosservanza della legge penale in punto di qualificazione come armi, ex artt. 339, secondo comma, e 585, secondo comma, cod. pen., delle bottiglie di vetro utilizzate quale strumento di offesa. 3.3. Con un quinto motivo, infine, si deduce la nullità della sentenza per contrasto fra il dispositivo e la motivazione in punto di pena, atteso che nel dispositivo la pena finale è stata erroneamente indicata nella misura finale di anni due e mesi nove di reclusione, sebbene il calcolo effettuato nella motivazione indicasse correttamente la diversa misura di anni due e mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e in quanto proposti sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo le relative doglianze genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla prima decisione di merito (e, segnatamente,: le deposizioni rese dalle persone offese, dalle altre persone presenti al momento dei fatti e dai pubblici ufficiali intervenuti nell'occasione, oltre alla documentazione medica prodotta ed ai riconoscimenti fotografici effettuati in dibattimento), la Corte distrettuale ha coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per ciascuno degli imputati, richiamando la ricostruzione della vicenda storico- fattuale oggetto dei temi d'accusa e ponendo specificamente in evidenza a tale riguardo: a) che un gruppo di persone, tra i quali si trovavano anche i predetti imputati, si presentò di notte all'ingresso di un locale pubblico, chiedendo di entrare; b) che al rifiuto opposto dal gestore, che spiegava loro che il locale era chiuso, scardinavano il cancello e vi facevano ingresso colpendo, uno di essi, il gestore con un pugno alla testa; c) che in quel frangente intervenivano due funzionari della Polizia di Stato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), presenti nel locale e liberi dal servizio, che dopo essersi qualificati intimando l'interruzione dell'aggressione in atto, venivano a loro volta colpiti da bottiglie ed altri oggetti lanciati dalle donne del gruppo, oltre che da calci e pugni loro inferti dagli uomini riportando le lesioni - per entrambi giudicate guaribili in dodici giorni — compiutamente descritte nel capo C). Ciò premesso, la sentenza impugnata ha puntualmente illustrato le ragioni giustificative dell'attendibilità dell'identificazione degli odierni ricorrenti quali partecipi degli eventi delittuosi descritti nelle relative imputazioni, prendendo in esame e confutando le obiezioni difensive in questa Sede genericamente riproposte, sulla base dei dirimenti rilievi qui di seguito richiamati: a) che la Ferrari è stata senza esitazioni riconosciuta in via diretta dal teste Maruccia, fin da subito accortosi di averla già vista in occasione di precedenti operazioni di Polizia, pur senza ricordarne il nome; b) che al riguardo era del tutto irrilevante l'omessa indicazione di tale circostanza nell'annotazione di P.G. dal predetto teste redatta il 16 settembre 2010, avendo egli chiarito di non averne fatto da subito menzione, per aver segnalato la circostanza solo successivamente, ossia nel momento in cui ne aveva ricordato il nome, associandolo alla persona a lui nota; c) che il predetto testimone, allorquando gli è stato sottoposto un fascicolo fotografico acquisito agli atti (v. pag. 5 della sentenza di primo grado), ha riconosciuto nell'effigie del [OSCURATO:PERSONA] uno dei quattro uomini che avevano attivamente partecipato all'aggressione; d) che analogo riconoscimento nei confronti del Veiss è stato operato dal teste [OSCURATO:PERSONA], anch'egli osservatore diretto degli eventi, per essere stato presente, nel giardinetto esterno del locale, al momento del loro verificarsi. 3. Le su esposte censure, in definitiva, non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ocuti percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico- argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle residue doglianze enunciate nel ricorso del Veiss, avendo la Corte distrettuale: a) puntualmente richiamato, a fronte dell'assertiva e non riscontrata obiezione qui finanche reiterata dal ricorrente (v., in narrativa, il par. 3.1.), la decisiva circostanza di fatto che i due pubblici ufficiali si erano prontamente qualificati al momento del loro }LL intervento all'interno del locale; b) già effettuato, il 12 maggio 2021, in calce al dispositivo della impugnata decisione, la rettifica dell'errore materiale ivi contenuto, per quel che attiene alla esatta determinazione della pena irrogata al predetto imputato, che deve pertanto individuarsi in quella di anni due e mesi otto di reclusione, in luogo di quella erroneamente indicata nel dispositivo. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la censura dal predetto ricorrente prospettata in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 339, secondo comma, cod. pen. (v., in narrativa, il par. 3.2.), ove si consideri il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui: a) per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali (ex multis v. Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713; b) in tema di armi improprie (art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975), anche un bicchiere di vetro, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 28207 del 21/05/2008, Mameli, Rv. 240448). 5. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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