CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte dì cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 aprile 2021 la Corte di appello di Salerno, all'esito del gravame interposto da Carmine [OSCURATO:PERSONA]() e Carmelina CERRATO, ha confermato la pronuncia in data 10 luglio 2020, con la quale il Tribunale di Salerno aveva affermato la responsabilità degli stessi imputati per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] MEMOLI e li aveva condannati alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore del MEMOLI. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione - con un unico atto - dal difensore degli imputati, che ha formulato due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att.). 2.1. Con il primo motivo - sub specie della violazione di una norma processuale posta a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicata nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - la difesa ha addotto di aver prospettato con l'atto di gravame «la mancanza di particolare rigore nell'assunzione e utilizzazione» delle testimonianze della persona offesa costituita parte civile e dei testi Iolanda MEMOLI e Anna MARIGLIANO, strette congiunte della prima, il cui vaglio sarebbe stato superficiale e formale, considerato pure che tra la persona offesa e gli imputati correvano da anni «relazioni tese» (tanto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MEMOLI il [OSCURATO:PERSONA]() e la figlia hanno sporto querela e pendono procedimenti penali a carico del MEMOLI). 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), rilevando che la sentenza di secondo grado - in contrasto con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità - non avrebbe compiutamente esaminato «alcune argomentazioni svolte nell'atto di appello». 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, al di là dell'erronea indicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. come norma posta a pena di inutilizzabilità (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01), ha inteso censurare la motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'apprezzamento della credibilità e dell'attendibilità dei testimoni. Tuttavia, il ricorso non ha mosso censure compiute e specifiche, ragion per cui esso è inammissibile sol che si pensi che «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi oltre. 3.2. A fortiori generico è il secondo motivo, che non consente neppure di comprendere quali argomentazioni prospettate con il gravame sarebbero state disattese e il rilievo di esse sull'impianto argomentativo della pronuncia impugnata (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01: «è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»). 3.3. A fronte dell'inammissibilità dei ricorsi, la prescrizione del reato - in questa sede neppure addotta - non può essere in questa sede rilevata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca