CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 agosto 1977
Cassazione n. 02658/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1977 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha confermato la condanna di DEBARRE Devis per il reato dell'art. 75 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione. 2. Ricorre DEBARRE Devis, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando l'apparenza della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico. Il ricorso non indica in cosa consista l'apparenza o mancanza della motivazione a fronte di un provvedimento che tratta tutti i motivi di appello. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre