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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 22460/2026

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ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;letta la memoria, con repliche, depositata dal difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Trapani in data 25 gennaio 2024,con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del reato di cuiall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 76, comma 2, e 92del medesimo decreto e, riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, condannatoalla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa.L'addebito riguarda la falsa attestazione, contenuta nell'istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato depositata il 1° luglio 2020 nell'ambito delprocedimento penale n. 647/2019 R.G.

GIP, di un reddito complessivo del nucleofamiliare pari ad euro 0,00 per l'anno d'imposta 2018; quando dagli accertamentidell'Agenzia delle Entrate erano invece emersi redditi da lavoro dipendente percomplessivi euro 9.107,00, riferibili ai figli [OSCURATO:PERSONA] e FinocchioGiacomo, inseriti nello stato di famiglia dell’odierno ricorrente.I giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che la composizione delnucleo familiare era stata oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàad opera dello stesso imputato, il quale aveva indicato fra i propri conviventientrambi i figli, formalmente residenti presso l'abitazione di Alcamo, via Gammaran. 135.In sede di esame testimoniale [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di abitarecon il padre e di avere percepito redditi da lavoro dipendente, precisando di "averportato a casa il denaro, che era stato utilizzato da lui e dal padre"; FinocchioSalvatore, invece, aveva riferito di essersi trasferito, sin dai primi mesi del 2018,presso altra abitazione insieme alla compagna e alla figlia, pur conservando laresidenza anagrafica presso la dimora paterna in difetto di formalizzazione delcontratto di locazione da parte del proprietario.Su tali basi, è stato ritenuto integrato il reato contestato, essendo statoosservato che la mancata indicazione dei redditi percepiti dai familiari conviventinon poteva ricondursi ad un mero errore, anche in considerazione delladichiarazione del figlio [OSCURATO:PERSONA] sull'utilizzo comune del denaro guadagnato.Sotto il connesso profilo sanzionatorio, la Corte territoriale ha negato ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-biscod.pen., non ravvisando alcun elemento di positivo apprezzamento evalorizzando in senso negativo le concrete modalità del fatto, l'apprezzabilecomponente reddituale omessa di attestare e la personalità dell'imputato,soggetto gravato da numerosi e gravi precedenti penali emergenti dal certificatodel casellario giudiziale.E’ stato escluso il beneficio della sospensione condizionale, in ragione dellaprognosi negativa sulla possibile reiterazione di reati della stessa specie, inconsiderazione delle condanne riportate per rapina in concorso, violazione didomicilio in concorso, violenza privata tentata, violazione delle disposizioni sulcontrollo delle armi, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali,violazione delle misure di prevenzione, ricettazione e detenzione illegale di armi emunizioni in concorso.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso ai seguenti motivi.2.1.

Il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazionenell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.La sentenza impugnata, nell'affermare la sussistenza del dolo, sostiene, daun lato, che l'imputato dovesse conoscere i redditi dei familiari conviventi e,dall'altro, dà atto — richiamando la deposizione del figlio [OSCURATO:PERSONA] — che costuiaveva ormai costituito un nucleo familiare autonomo presso un'altra abitazione diAlcamo, senza contribuire economicamente al sostentamento del padre.La contraddizione inficia in modo irrimediabile il percorso argomentativo deigiudici di secondo grado, atteso che il dolo non può fondarsi sulla presuntaconoscenza dei redditi di un soggetto soltanto formalmente convivente, rispetto alquale è venuto meno il legame di stabile e mutua assistenza richiesto dallagiurisprudenza di legittimità ai fini del cumulo reddituale; dall’istruttoria svolta,infatti, è emerso che il figlio [OSCURATO:PERSONA] "non contribuiva in alcun modo almantenimento del padre" e aveva "creato una sua famiglia" vivendoseparatamente.Non risulta spiegato in qual modo il ricorrente potesse essere consapevoledell'obbligo di dichiarare redditi di un soggetto che, pur formalmente convivente,aveva costituito un nucleo autonomo.Il vizio motivazionale si compendia nell'aver applicato un criterio meramenteformalistico, fondato sulla convivenza anagrafica, senza considerare la realtàsostanziale dei rapporti familiari ed economici.2.2.

Deduce, altresì, erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002,configurando il giudice di appello il dolo sulla base della mera convivenzaanagrafica, senza accertare con il dovuto rigore la consapevolezza dell'imputatocirca l'obbligo di dichiarare redditi di familiari che non contribuivano al suosostentamento.La norma incriminatrice esige il dolo generico, che deve essere"rigorosamente provato" e non presunto sulla base di elementi meramenteformali, occorrendo per converso fare riferimento non già alla famiglia anagrafica,bensì al nucleo familiare di fatto, ovvero ai legami di stabile convivenza da cuideriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.2.3.

Censura inoltre difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazionedelle circostanze attenuanti generiche.La difesa aveva specificamente articolato in sede di gravame plurimi elementifavorevoli — la peculiare situazione familiare dell'imputato, privo di redditi proprie in condizioni di oggettiva difficoltà economica; l'assenza di contributo economicoeffettivo da parte dei familiari formalmente conviventi; la tenuità del disvaloredella condotta; l'assenza di dolo specifico nell'agire del predetto, posto in unasituazione di oggettiva incertezza sulla portata degli obblighi dichiarativi —, suiquali la Corte territoriale ha completamente omesso di pronunciarsi, limitandosi aconfermare la sentenza di primo grado.

Pur essendo sufficiente, in tema diovvero all'assenza di elementi positivi, nel caso di specie difetta ogni motivazione,anche sommaria, sulla questione.2.4.

Conclude lamentando la mancanza di motivazione in ordine allavalutazione della sospensione condizionale della pena ex art. 164 cod.pen.La difesa aveva specificamente richiesto il beneficio, evidenziando il rientrodella pena irrogata nei limiti previsti dall'art. 163 cod.pen., la lontananzatemporale dei precedenti penali — non necessariamente ostativi ad una prognosifavorevole —, la peculiare situazione personale e familiare e l'assenza di dannoeffettivo per l'Erario in conseguenza della revoca dell'ammissione al patrocinio.La Corte di appello ha del tutto omesso il giudizio prognostico imposto dalladisposizione, configurandosi così un vizio di mancanza assoluta di motivazione cherende la sentenza illegittima nella parte relativa al diniego del beneficio.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato memoria e replica, con cui ha ribadito,in ogni caso, il mancato superamento della soglia di ammissibilità al gratuitopatrocinio, l’assenza di dolo e ha contestato le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va rigettato.Le censure articolate dalla difesa convergono nel sollecitare una rilettura delmateriale probatorio già scrutinato nei due gradi di merito con esito conforme,contrapponendo alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di primo e secondogrado una diversa lettura delle medesime emergenze processuali, unarivalutazione del merito, inammissibile in questa sede.In questa prospettiva, va ribadito che il sindacato di legittimità non puòestendersi ad operazioni che comportino una rivalutazione delle fonti probatoriee/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, essendo preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, inipotesi, anch'essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversaricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o diJakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370;Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217).2.1.

Quanto all'integrazione del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, il Collegio ritiene di condividere l'indirizzo consolidato secondo cuiintegrano la fattispecie incriminatrice le false indicazioni o le omissioni ancheparziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione,ovvero in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spesedello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di redditoper l'ammissione al beneficio.Si è in presenza di reato di pura condotta, posto a presidio del dovere di lealtàdel singolo verso le istituzioni, sicché il bene giuridico tutelato non è l'interessepatrimoniale dell'Erario, bensì l'attività del giudice preposto alla verifica del dirittoal beneficio (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152; Sez. 4, n. 8302del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282716 – 01; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015,Rv. 264711 - 01).Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il dolo è generico e si risolve nellaconsapevolezza e volontà della falsità o dell'omissione, senza necessità di un fineulteriore; non può, di converso, considerarsi in re ipsa, dovendo essererigorosamente provato ed escludendosi il reato ove la falsità derivi da meraleggerezza o negligenza, non incriminando il sistema vigente il falso documentalecolposo (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Rv.272192 - 01).2.2.

Alla luce di tali premesse, deve rilevarsi come la sentenza impugnataabbia individuato gli indici univocamente rivelatori del dolo generico in elementi disolido ancoraggio fattuale, già compiutamente apprezzati dal giudice di primogrado.I giudici di merito, al fine di escludere l’eventuale disattenzione, hannologicamente sottolineato la circostanza che la composizione del nucleo familiareera stata oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad opera dellostesso imputato, il quale aveva spontaneamente indicato fra i propri conviventientrambi i figli, formalmente residenti presso l'abitazione paterna di Alcamo, viaGammara n. 135.Al riguardo, è stata valorizzata la deposizione del figlio [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha confermato di abitare con il padre e di avere portato a casa il denaropercepito a titolo di lavoro dipendente, denaro "utilizzato da lui e dal padre".Il rilievo attribuito a tale deposizione da parte dei giudici di merito — in quantoe figlio convivente — sorregge, con motivazione immune da vizi logici o giuridici,l'affermazione della consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza di redditifamiliari rilevanti ai fini dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002.2.3.

Non coglie nel segno l'argomento difensivo che, valorizzando ilriferimento all'autonomia abitativa del figlio [OSCURATO:PERSONA], vorrebbe trarne unacontraddittorietà della motivazione.Il riconoscimento del trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] presso altra abitazione diAlcamo, lungi dal confliggere con la sussistenza del dolo, si risolve nella presad'atto di una circostanza che non incide sulla struttura del reato, posta la rilevanzaautonoma — alla stregua dei richiamati arresti delle Sezioni Unite — anche dellasola omissione concernente i redditi del figlio [OSCURATO:PERSONA], convivente con l'odiernoricorrente.2.4.

Il terzo profilo di censura, pur formalmente diretto a denunciare un errorin iudicando nell'applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, ripropone in chiavedi violazione di legge la medesima questione già scrutinata sub specie di viziomotivazionale.La doglianza muove dall'assunto secondo cui la sentenza impugnata avrebbeequiparato automaticamente la convivenza anagrafica alla convivenza di fatto.Sennonché l'assunto non trova riscontro nel tessuto motivazionale dellapronuncia, che — lungi dall'arrestarsi al dato anagrafico — ha verificato in puntodi fatto la sussistenza di un legame di mutua assistenza con il figlio [OSCURATO:PERSONA],conformandosi alla linea esegetica per la quale, ai fini del computo dei redditirilevanti, occorre fare riferimento al nucleo familiare di fatto, ovvero ai legami dacui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.Alla luce di siffatte premesse argomentative, l'art. 95 d.P.R. n. 115/2002risulta correttamente applicato.2.5.

Il quarto profilo di doglianza, con il quale si lamenta difetto assoluto dimotivazione sul diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.La sentenza impugnata, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, haindicato le ragioni del diniego, valorizzando in senso negativo le concrete modalitàdel fatto, la non trascurabile componente reddituale omessa e la personalitàdell'imputato, soggetto gravato da numerosi e gravi precedenti penali emergentidal certificato del casellario giudiziale.Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione,anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2,n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.248244 - 01).2.6.

Parimenti infondato si rivela il quinto motivo, con il quale si denuncial'omesso giudizio prognostico ai sensi dell'art. 164 cod.pen.

La sentenzaimpugnata ha espressamente formulato una prognosi negativa in ordine allapossibile reiterazione di reati della medesima specie, ancorandola all'analiticaenumerazione delle condanne riportate dal ricorrente per rapina in concorso,violazione di domicilio, violenza privata tentata, violazione delle disposizioni sulcontrollo delle armi, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali,violazione delle misure di prevenzione, ricettazione e detenzione illegale di armi emunizioni in concorso.Si tratta di apprezzamento conforme all'indirizzo secondo cui il giudice dimerito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, nonha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.,ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del07/02/2020, Rv. 279206 – 02; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534;Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Rv. 246184, in un caso in cui la Corteha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sulriferimento ai precedenti penali dell'imputato).3.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;letta la memoria, con repliche, depositata dal difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Trapani in data 25 gennaio 2024,con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del reato di cuiall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 76, comma 2, e 92del medesimo decreto e, riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, condannatoalla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa.L'addebito riguarda la falsa attestazione, contenuta nell'istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato depositata il 1° luglio 2020 nell'ambito delprocedimento penale n. 647/2019 R.G. GIP, di un reddito complessivo del nucleofamiliare pari ad euro 0,00 per l'anno d'imposta 2018; quando dagli accertamentidell'Agenzia delle Entrate erano invece emersi redditi da lavoro dipendente percomplessivi euro 9.107,00, riferibili ai figli [OSCURATO:PERSONA] e FinocchioGiacomo, inseriti nello stato di famiglia dell’odierno ricorrente.I giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che la composizione delnucleo familiare era stata oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàad opera dello stesso imputato, il quale aveva indicato fra i propri conviventientrambi i figli, formalmente residenti presso l'abitazione di Alcamo, via Gammaran. 135.In sede di esame testimoniale [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di abitarecon il padre e di avere percepito redditi da lavoro dipendente, precisando di "averportato a casa il denaro, che era stato utilizzato da lui e dal padre"; FinocchioSalvatore, invece, aveva riferito di essersi trasferito, sin dai primi mesi del 2018,presso altra abitazione insieme alla compagna e alla figlia, pur conservando laresidenza anagrafica presso la dimora paterna in difetto di formalizzazione delcontratto di locazione da parte del proprietario.Su tali basi, è stato ritenuto integrato il reato contestato, essendo statoosservato che la mancata indicazione dei redditi percepiti dai familiari conviventinon poteva ricondursi ad un mero errore, anche in considerazione delladichiarazione del figlio [OSCURATO:PERSONA] sull'utilizzo comune del denaro guadagnato.Sotto il connesso profilo sanzionatorio, la Corte territoriale ha negato ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-biscod.pen., non ravvisando alcun elemento di positivo apprezzamento evalorizzando in senso negativo le concrete modalità del fatto, l'apprezzabilecomponente reddituale omessa di attestare e la personalità dell'imputato,soggetto gravato da numerosi e gravi precedenti penali emergenti dal certificatodel casellario giudiziale.E’ stato escluso il beneficio della sospensione condizionale, in ragione dellaprognosi negativa sulla possibile reiterazione di reati della stessa specie, inconsiderazione delle condanne riportate per rapina in concorso, violazione didomicilio in concorso, violenza privata tentata, violazione delle disposizioni sulcontrollo delle armi, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali,violazione delle misure di prevenzione, ricettazione e detenzione illegale di armi emunizioni in concorso.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso ai seguenti motivi.2.1. Il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazionenell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.La sentenza impugnata, nell'affermare la sussistenza del dolo, sostiene, daun lato, che l'imputato dovesse conoscere i redditi dei familiari conviventi e,dall'altro, dà atto — richiamando la deposizione del figlio [OSCURATO:PERSONA] — che costuiaveva ormai costituito un nucleo familiare autonomo presso un'altra abitazione diAlcamo, senza contribuire economicamente al sostentamento del padre.La contraddizione inficia in modo irrimediabile il percorso argomentativo deigiudici di secondo grado, atteso che il dolo non può fondarsi sulla presuntaconoscenza dei redditi di un soggetto soltanto formalmente convivente, rispetto alquale è venuto meno il legame di stabile e mutua assistenza richiesto dallagiurisprudenza di legittimità ai fini del cumulo reddituale; dall’istruttoria svolta,infatti, è emerso che il figlio [OSCURATO:PERSONA] "non contribuiva in alcun modo almantenimento del padre" e aveva "creato una sua famiglia" vivendoseparatamente.Non risulta spiegato in qual modo il ricorrente potesse essere consapevoledell'obbligo di dichiarare redditi di un soggetto che, pur formalmente convivente,aveva costituito un nucleo autonomo.Il vizio motivazionale si compendia nell'aver applicato un criterio meramenteformalistico, fondato sulla convivenza anagrafica, senza considerare la realtàsostanziale dei rapporti familiari ed economici.2.2. Deduce, altresì, erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002,configurando il giudice di appello il dolo sulla base della mera convivenzaanagrafica, senza accertare con il dovuto rigore la consapevolezza dell'imputatocirca l'obbligo di dichiarare redditi di familiari che non contribuivano al suosostentamento.La norma incriminatrice esige il dolo generico, che deve essere"rigorosamente provato" e non presunto sulla base di elementi meramenteformali, occorrendo per converso fare riferimento non già alla famiglia anagrafica,bensì al nucleo familiare di fatto, ovvero ai legami di stabile convivenza da cuideriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.2.3. Censura inoltre difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazionedelle circostanze attenuanti generiche.La difesa aveva specificamente articolato in sede di gravame plurimi elementifavorevoli — la peculiare situazione familiare dell'imputato, privo di redditi proprie in condizioni di oggettiva difficoltà economica; l'assenza di contributo economicoeffettivo da parte dei familiari formalmente conviventi; la tenuità del disvaloredella condotta; l'assenza di dolo specifico nell'agire del predetto, posto in unasituazione di oggettiva incertezza sulla portata degli obblighi dichiarativi —, suiquali la Corte territoriale ha completamente omesso di pronunciarsi, limitandosi aconfermare la sentenza di primo grado. Pur essendo sufficiente, in tema diovvero all'assenza di elementi positivi, nel caso di specie difetta ogni motivazione,anche sommaria, sulla questione.2.4. Conclude lamentando la mancanza di motivazione in ordine allavalutazione della sospensione condizionale della pena ex art. 164 cod.pen.La difesa aveva specificamente richiesto il beneficio, evidenziando il rientrodella pena irrogata nei limiti previsti dall'art. 163 cod.pen., la lontananzatemporale dei precedenti penali — non necessariamente ostativi ad una prognosifavorevole —, la peculiare situazione personale e familiare e l'assenza di dannoeffettivo per l'Erario in conseguenza della revoca dell'ammissione al patrocinio.La Corte di appello ha del tutto omesso il giudizio prognostico imposto dalladisposizione, configurandosi così un vizio di mancanza assoluta di motivazione cherende la sentenza illegittima nella parte relativa al diniego del beneficio.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato memoria e replica, con cui ha ribadito,in ogni caso, il mancato superamento della soglia di ammissibilità al gratuitopatrocinio, l’assenza di dolo e ha contestato le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.Le censure articolate dalla difesa convergono nel sollecitare una rilettura delmateriale probatorio già scrutinato nei due gradi di merito con esito conforme,contrapponendo alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di primo e secondogrado una diversa lettura delle medesime emergenze processuali, unarivalutazione del merito, inammissibile in questa sede.In questa prospettiva, va ribadito che il sindacato di legittimità non puòestendersi ad operazioni che comportino una rivalutazione delle fonti probatoriee/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, essendo preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, inipotesi, anch'essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversaricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o diJakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370;Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217).2.1. Quanto all'integrazione del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, il Collegio ritiene di condividere l'indirizzo consolidato secondo cuiintegrano la fattispecie incriminatrice le false indicazioni o le omissioni ancheparziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione,ovvero in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spesedello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di redditoper l'ammissione al beneficio.Si è in presenza di reato di pura condotta, posto a presidio del dovere di lealtàdel singolo verso le istituzioni, sicché il bene giuridico tutelato non è l'interessepatrimoniale dell'Erario, bensì l'attività del giudice preposto alla verifica del dirittoal beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152; Sez. 4, n. 8302del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282716 – 01; Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015,Rv. 264711 - 01).Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il dolo è generico e si risolve nellaconsapevolezza e volontà della falsità o dell'omissione, senza necessità di un fineulteriore; non può, di converso, considerarsi in re ipsa, dovendo essererigorosamente provato ed escludendosi il reato ove la falsità derivi da meraleggerezza o negligenza, non incriminando il sistema vigente il falso documentalecolposo (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Rv.272192 - 01).2.2. Alla luce di tali premesse, deve rilevarsi come la sentenza impugnataabbia individuato gli indici univocamente rivelatori del dolo generico in elementi disolido ancoraggio fattuale, già compiutamente apprezzati dal giudice di primogrado.I giudici di merito, al fine di escludere l’eventuale disattenzione, hannologicamente sottolineato la circostanza che la composizione del nucleo familiareera stata oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad opera dellostesso imputato, il quale aveva spontaneamente indicato fra i propri conviventientrambi i figli, formalmente residenti presso l'abitazione paterna di Alcamo, viaGammara n. 135.Al riguardo, è stata valorizzata la deposizione del figlio [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha confermato di abitare con il padre e di avere portato a casa il denaropercepito a titolo di lavoro dipendente, denaro "utilizzato da lui e dal padre".Il rilievo attribuito a tale deposizione da parte dei giudici di merito — in quantoe figlio convivente — sorregge, con motivazione immune da vizi logici o giuridici,l'affermazione della consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza di redditifamiliari rilevanti ai fini dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002.2.3. Non coglie nel segno l'argomento difensivo che, valorizzando ilriferimento all'autonomia abitativa del figlio [OSCURATO:PERSONA], vorrebbe trarne unacontraddittorietà della motivazione.Il riconoscimento del trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] presso altra abitazione diAlcamo, lungi dal confliggere con la sussistenza del dolo, si risolve nella presad'atto di una circostanza che non incide sulla struttura del reato, posta la rilevanzaautonoma — alla stregua dei richiamati arresti delle Sezioni Unite — anche dellasola omissione concernente i redditi del figlio [OSCURATO:PERSONA], convivente con l'odiernoricorrente.2.4. Il terzo profilo di censura, pur formalmente diretto a denunciare un errorin iudicando nell'applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, ripropone in chiavedi violazione di legge la medesima questione già scrutinata sub specie di viziomotivazionale.La doglianza muove dall'assunto secondo cui la sentenza impugnata avrebbeequiparato automaticamente la convivenza anagrafica alla convivenza di fatto.Sennonché l'assunto non trova riscontro nel tessuto motivazionale dellapronuncia, che — lungi dall'arrestarsi al dato anagrafico — ha verificato in puntodi fatto la sussistenza di un legame di mutua assistenza con il figlio [OSCURATO:PERSONA],conformandosi alla linea esegetica per la quale, ai fini del computo dei redditirilevanti, occorre fare riferimento al nucleo familiare di fatto, ovvero ai legami dacui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.Alla luce di siffatte premesse argomentative, l'art. 95 d.P.R. n. 115/2002risulta correttamente applicato.2.5. Il quarto profilo di doglianza, con il quale si lamenta difetto assoluto dimotivazione sul diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.La sentenza impugnata, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, haindicato le ragioni del diniego, valorizzando in senso negativo le concrete modalitàdel fatto, la non trascurabile componente reddituale omessa e la personalitàdell'imputato, soggetto gravato da numerosi e gravi precedenti penali emergentidal certificato del casellario giudiziale.Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione,anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2,n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv.248244 - 01).2.6. Parimenti infondato si rivela il quinto motivo, con il quale si denuncial'omesso giudizio prognostico ai sensi dell'art. 164 cod.pen. La sentenzaimpugnata ha espressamente formulato una prognosi negativa in ordine allapossibile reiterazione di reati della medesima specie, ancorandola all'analiticaenumerazione delle condanne riportate dal ricorrente per rapina in concorso,violazione di domicilio, violenza privata tentata, violazione delle disposizioni sulcontrollo delle armi, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali,violazione delle misure di prevenzione, ricettazione e detenzione illegale di armi emunizioni in concorso.Si tratta di apprezzamento conforme all'indirizzo secondo cui il giudice dimerito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, nonha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.,ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del07/02/2020, Rv. 279206 – 02; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534;Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Rv. 246184, in un caso in cui la Corteha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sulriferimento ai precedenti penali dell'imputato).3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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