CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 01199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Tropea (Vv) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 2356/20 del Tribunale di Catanzaro del 18/03/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentiti per il ricorrente i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso Cf- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 18 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, che a sua volta aveva rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di retrodatare i termini dell'ordinanza cautelare in precedenza emessa a suo carico, per intervenuta formazione del giudicato cautelare proprio sul tema della retrodatazione e quindi per assenza di novità nell'oggetto dello appello. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente osserva in via preliminare che sulla questione dedotta con l'appello non si è formato alcun giudicato cautelare, poiché nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di riesame la Corte di cassazione aveva rilevato la mancata deduzione dell'intervenuta scadenza del termine di fase della misura, reputato adempimento indispensabile per la legittima proposizione della questione in quella sede. Nel merito, allega la sopravvenienza di un elemento di novità costituito dal mutamento di orientamento giurisprudenziale di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 48109 del 2018), che, in tema di contestazione a catena in caso di reato permanente, ha sostenuto l'applicabilità dell'istituto purché il giudice del merito operi una precisa delimitazione temporale della condotta associativa, orientamento che risulta, tuttavia, contrastato da interpretazioni di segno difforme che richiederebbero un nuovo intervento delle Sezioni Unite. Tanto premesso, sostiene che non v'è dubbio come già nel 2017 - epoca di adozione di una precedente ordinanza cautelare per il delitto di omicidio - sussistessero tutti i presupposti perché il Pubblico Ministero avanzasse nei propri confronti una richiesta cautelare riferita anche all'ipotesi di reato associativa, da cui la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Diversamente dalla prospettazione difensiva, infatti, il Tribunale di Catanzaro ha osservato che la reiezione del ricorso per cassazione era avvenuta anche sulla base di argomentazioni di merito (cautelare) e non esclusivamente connesse ad un difetto di allegazione da parte del ricorrente. Ciò premesso, l'esame della sentenza di questa Sesta sezione n. 26225 del 9 luglio 2020, emessa su ricorso dell'indagato avverso il rigetto dell'istanza di riesame, permette di verificare come la questione della retrodatazione degli effetti dell'ordinanza cautelare riferita al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa al tempo di quella in precedenza adottata a suo carico per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] figurasse espressamente tra i motivi di impugnazione (secondo motivo), essendo stata dedotta anche dinanzi al Tribunale in sede di riesame. Nel disattendere la doglianza, tuttavia, il Collegio riteneva non solo di segnalarne la genericità sotto il profilo della mancata allegazione dell'avvenuta scadenza per intero del termine della prima misura (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino), ma statuiva pure che il ricorrente aveva omesso di confrontarsi con l'argomentazione contenuta nell'ordinanza del Tribunale secondo cui la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa doveva ritenersi perdurante, difettando, perciò, ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il requisito dell'anteriorità temporale dei fatti. Appare, dunque, corretto il rilievo del Tribunale circa l'avvenuta formazione del giudicato cautelare sul tema della retrodatazione, posto che con l'artificio dialettico di porre l'accento solo sulla prima parte delle considerazioni svolte sul punto dalla sentenza di questa Corte di cassazione, il ricorrente tenta di rimettere in discussione quella decisione sulla base dell'argomento, a suo dire nuovo, rappresentato dal mutamento di orientamento giurisprudenziale, mutamento in realtà intervenuto ben due anni prima rispetto a quella pronuncia. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 30 novembre 2021 Il con