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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06400/2023

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/01/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Potenza del 13 febbraio del 2019.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge non avendo la Corte tenuto conto della circostanza che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, dal quale decorreva il termine per l'impugnazione, non era stato notificato al domicilio eletto dall'imputato al momento delle dimissioni dal carcere per la sottoposizione al regime di arresti domiciliari, elezione intervenuta successivamente a quella effettuata dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia presso il difensore di fiducia, al quale solo era stato dato avviso del deposito tardivo della sentenza.

In ogni caso, la Corte non avrebbe provveduto ad emettere la sentenza nel contraddittorio delle parti, ciò che renderebbe nulla la statuizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Dagli atti contenuti nel fascicolo - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - risulta che l'imputato, dopo una prima elezione di domicilio presso il difensore effettuata in sede di interrogatorio il 23 febbraio del 2007, secondo quanto precisato dalla sentenza impugnata, aveva effettuato, all'atto della scarcerazione con sottoposizione al regime di arresti domiciliari, in data 28 febbraio 2007, una seconda elezione di domicilio presso la sua abitazione sita in Melfi, [OSCURATO:PERSONA]Antolino n. 41, come risulta dalla stessa intestazione della sentenza di appello e di quella di primo grado, oltre che dal decreto che aveva disposto il giudizio.

Della presenza di tale seconda elezione di domicilio la Corte non ha tenuto conto, nonostante essa prevalesse sulla prima.

Negli esatti termini, Sez.

U., n. 41280 del 2006, C., Rv. 234905, secondo cui, in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. (Fattispecie in cui l'indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore).

La seconda elezione di domicilio effettuata nella segnalata circostanza era valida a prescindere dalla comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, n. 43774 del 04/10/2013, Gerpia, Rv. 257156).

Ne consegue che la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado - dalla quale sarebbe decorso il termine per proporre impugnazione - andava effettuata all'imputato, ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., al domicilio eletto per ultimo, sicché, in mancanza di tale notifica, non poteva ritenersi decorso il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 585, commi 2 e 3, cod. proc. pen..

La rilevata violazione di legge è assorbente rispetto alle ulteriori censure.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza per il giudizio Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del

09. .2022.

Il Consigliere estensore ente [OSCURATO:PERSONA] iotallevi 1~ [OSCURATO:PERSONA]..L- 1 5 FEB

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/01/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Potenza del 13 febbraio del 2019. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge non avendo la Corte tenuto conto della circostanza che la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, dal quale decorreva il termine per l'impugnazione, non era stato notificato al domicilio eletto dall'imputato al momento delle dimissioni dal carcere per la sottoposizione al regime di arresti domiciliari, elezione intervenuta successivamente a quella effettuata dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia presso il difensore di fiducia, al quale solo era stato dato avviso del deposito tardivo della sentenza. In ogni caso, la Corte non avrebbe provveduto ad emettere la sentenza nel contraddittorio delle parti, ciò che renderebbe nulla la statuizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dagli atti contenuti nel fascicolo - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - risulta che l'imputato, dopo una prima elezione di domicilio presso il difensore effettuata in sede di interrogatorio il 23 febbraio del 2007, secondo quanto precisato dalla sentenza impugnata, aveva effettuato, all'atto della scarcerazione con sottoposizione al regime di arresti domiciliari, in data 28 febbraio 2007, una seconda elezione di domicilio presso la sua abitazione sita in Melfi, [OSCURATO:PERSONA]Antolino n. 41, come risulta dalla stessa intestazione della sentenza di appello e di quella di primo grado, oltre che dal decreto che aveva disposto il giudizio. Della presenza di tale seconda elezione di domicilio la Corte non ha tenuto conto, nonostante essa prevalesse sulla prima. Negli esatti termini, Sez. U., n. 41280 del 2006, C., Rv. 234905, secondo cui, in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. (Fattispecie in cui l'indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore). La seconda elezione di domicilio effettuata nella segnalata circostanza era valida a prescindere dalla comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 2, n. 43774 del 04/10/2013, Gerpia, Rv. 257156). Ne consegue che la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado - dalla quale sarebbe decorso il termine per proporre impugnazione - andava effettuata all'imputato, ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., al domicilio eletto per ultimo, sicché, in mancanza di tale notifica, non poteva ritenersi decorso il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 585, commi 2 e 3, cod. proc. pen.. La rilevata violazione di legge è assorbente rispetto alle ulteriori censure. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza per il giudizio Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09. .2022. Il Consigliere estensore ente [OSCURATO:PERSONA] iotallevi 1~ [OSCURATO:PERSONA]..L- 1 5 FEB
Sentenza Cassazione n. 06400/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris