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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31231/2026

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sona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;l e t t a l a m e m o r i a d e l d i f e n s o r e d e l l e p a r t icivili,XXXXXXXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto respingersi il ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso richiamandone succintamente i contenuti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia, inparziale riforma di quella pronunciata il 10 dicembre 2024 dal Giudicedell’udienza preliminare di Perugia all’esito di giudizio abbreviato - condizionatoall’espletamento di perizia psichiatrica - ha ridotto la pena inflitta all’imputatoXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di maltrattamenti aggravati e di lesioniaggravate ai sensi degli artt. 577, comma 2, 576, comma 5, e 585, comma 2, n.2, cod. pen., commessi nei confronti della madre XXXXXXXXXXXXXX e delfratello XXXXXXXXXXXXXXXXX, alla misura di anni due e mesi quattro direclusione e ha confermato le ulteriori statuizioni, tra cui l’applicazione dellalibertà vigilata per anni due, con obbligo di permanenza presso una struttura adoppia diagnosi, nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti dalle particivili costituite,XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX da liquidare inseparato giudizio.2.

Nel proposto ricorso, l’imputato, per il tramite del difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolato undici motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo, si deducono inosservanza ed erroneaapplicazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 572 cod. pen., permancanza dell’elemento oggettivo, manifesta illogicità motivazionale, nonchétravisamento probatorio.Non è configurabile il requisito della convivenza, intesa come comunitàconnotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra iprotagonisti della vicenda processuale, posto che: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXfratello dell’imputato, si era trasferito da oltre dieci anni in Germania, da doverientrava poche volte l’anno e, solo nel 2023, si era trattenuto presso l’abitazionematerna per tre settimane; b) XXXXXXXXXXXXXXX madre dell’imputato, nonaveva con lo stesso rapporti di assistenza morale o materiale, né comunanza divita, in quanto ilricorrente, dopo una convivenza more uxorio e una permanenzain struttura di recupero, aveva ripreso a frequentarla dopo il giugno 2020esclusivamente per motivi di lavoro, atteso che l’azienda di trasporti di famigliaaveva sede presso l’abitazione di lei.2.2.Con il secondo motivo si deducono inosservanza o erroneaapplicazione di legge, nonché manifesta illogicità motivazionale, in relazioneall’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen. nonchétravisamento probatorio quanto ad episodi specificamente contestati.I rapporti tra il ricorrente e la madre erano connotati da discussioniestremamente accese, ma comunque espressive di ordinaria litigiosità, nonavendo l’imputato mai inteso porre in essere vessazioni in danno dei propricongiunti, né la persona offesa era mai stata succube.La stessa persona offesa aveva finito col riconoscere che le intemperanzedel figlio dipendevano esclusivamente dalla dipendenza alcolica.In ogni caso, era mancata l’abitualità delle condotte, espressive dicontingente aggressività.2.3.

Con il terzo motivo, si deducono inosservanza o erronea applicazionedi legge in relazione al reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi etravisamento probatorio.Non sarebbe configurabile il reato di cui all’art. 572 cod. pen., stante lareciprocità delle condotte.

La madre del ricorrente non era affatto soggiogatadagli agiti di lui, essendo una figura genitoriale - come affermato dal perito -“attivante e provocatrice”.

Analogamente, non poteva ritenersi succube delricorrente il fratello.2.4.

Con il quarto motivo si deducono inosservanza o erronea applicazionedi legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. ed erronea valutazione delmateriale probatorio, con riferimento all’episodio del 15 gennaio 2024.La Corte aveva assertivamente valutato implausibile l’alternativa versionedella origine della lite indicata dall’imputato.In realtà, con il fratello, intervenuto in una discussione tra lo stessoricorrente e la madre, vi era stata una colluttazione in cui XXXXXXX lo avevafisicamente sovrastato, al punto da intimargli di andarsene da casa, e nelfrangente, il suo ferimento era stato accidentale.2.5.

Con il quinto motivo si deducono inosservanza o erronea applicazionedi legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 572 cod. pen., quantoalla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo a), posto che, in mancanza diuna persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità delle presuntevittime - che avevano, anzi, provocato il ricorrente, determinandone le reazioni -il reato di maltrattamenti avrebbe dovuto essere derubricato in quelli di minacciaed ingiuria.2.6.

Con il sesto motivo si deducono inosservanza o erronea applicazionedi legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 61, comma primo, n. 5),cod. pen., non essendo configurabile una condizione di minorata difesa conriferimento alla madre dell’imputato, nonostante la patologia oncologica da cui lastessa era affetta e la sottoposizione a cure chemioterapiche, in mancanza dielementi concreti significativi di particolare vulnerabilità.2.7.

Con il settimo motivo si lamentano violazione di legge e vizicumulativi di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di lesioniex art. 582 cod. pen.Il lieve graffio – con prognosi di soli 5 giorni - riportato dal fratellodell’imputato sarebbe stato causato da una condotta involontaria di questi, ilquale, nel frangente, era strattonato sia dalXXXXXXX, sia dalla propria madre.2.8.

Con l’ottavo motivo si deducono violazione di legge con riguardo allaaggravante di cui all’art. 585, comma primo, in relazione all'art. 577, commasecondo, e all’art. 576, comma quinto, cod. pen.L’aggravante non è configurabile in quanto non vi è mai stata alcunastabile convivenza o relazione affettiva, con legami di reciproca assistenza eprotezione, tra l’imputato e le persone offese.2.9.

Con il nono motivo si denuncianoinosservanza o erronea applicazionedi legge e vizi di motivazione con riguardo all'art.585, comma secondo, n. 2)cod. pen., per l’insussistenza della relativa aggravante, e travisamento delleprove.Come è dato evincere dalla documentazione fotografica, i coltelli con iquali sarebbe stata procurata la lesione, di minima entità (in quanto consistita inpochi graffi), sono comuni coltelli da cucina, la cui visione non avrebbe prodottonella madre dell’imputato alcun turbamento psichico.2.10.

Con il decimo motivo, si lamentanoinosservanza o erroneaapplicazione dell'art.192 cod. proc. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen., nonché vizidi motivazione in ordine in ordine al trattamento sanzionatorio, per il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della penairrogata.L’imputato non è gravato da precedenti penali specifici.Le condanne, risalenti al 2016 e al 2017, per guida in stato di ebbrezza,sono invero correlate al vizio parziale di mente riconosciuto dal perito, mentre ireati commessi nel 2021 e 2022 si sono estinti per l’esito positivo del lavoro dipubblica utilità.Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebberodovuto essere altresì valutati: la giovane età dell’imputato alla data dei fatti;l’atteggiamento collaborativo all’atto dell’arresto (per non essersi dato allafuga); la positiva condotta tenuta durante la restrizione carceraria stantel’intrapreso percorso terapeutico; l’osservanza, senza trasgressioni, della misuradel divieto di avvicinamento, con correlati divieti di comunicazione, alle personeoffese.Le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riferite ad entrambi ireati contestati - siccome inerenti alla personalità dell’agente – e riconosciute inrapporto di equivalenza ovvero di prevalenza sulle aggravanti contestate.2.11.

Con l’undicesimo motivo, si deducono inosservanza ovvero erroneaapplicazione dell'art.192 cod. proc. pen. e degli artt. 202 e 228 con pen., nonchèvizi di motivazione in ordine alla mancata riduzione della durata della misura disicurezza.

La misura della libertà vigilata, con obbligo di permanenza presso unastruttura a doppia diagnosi per la durata di anni due, è stata imposta sulla basedegli esiti della relazione peritale, in mancanza di una corretta e completaprognosi in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato in ordine a tutti iparametri normativi.Avrebbe dovuto essere considerata, al riguardo, la sottoposizione delricorrente alla esperienza carceraria per un periodo di undici mesi, che haprodotto un significativo effetto deterrente, anche alla luce dell’espletatopercorso riabilitativo, come del resto già rilevato dal Giudice per le indaginipreliminari, che ha attestato una progressiva presa di coscienza, da parte dellostesso, della propria condizione patologica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.2.

Prima di esaminare partitamente i diversi motivi, va premesso chequasi tutti denunciano travisamento probatorio.In realtà, nella enunciazione del vizio, la difesa omette persino di individuarei profili specifici che sarebbero stati oggetto di distorsione valutativa.

Per lagenericità di tali asserzioni, le censure sono inammissibili (v. in tal senso Sez. 5,n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv.274816), a prescindere dal dato che - come vedremo - per lo più si risolvono,e non consentite riletture del compendio istruttorio.3.

Il primo motivo si articola in diversi profili.3.1.

Si è dedotta, anzitutto, la non configurabilità del contestato delitto dimaltrattamenti ai sensi dell’art. 572 cod. pen., in assenza del requisito dellaconvivenza.Il delitto risulta commesso in epoca anteriore alla novellazione di cui all'art.1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181 (che ha incluso nel noverodelle parti lese anche la persona non più convivente, ove tra la stessa e ilsoggetto agente sussista un vincolo nascente dalla filiazione), ma lariformulazione della disposizione non ha comunque inciso sulla vicendaprocessuale, che attiene a rapporti tra componenti della famiglia anagrafica.Con riferimento a tali soggetti, dalla lettera della fattispecie incriminatrice, inparticolare dall’uso della disgiuntiva “o” nella individuazione del soggetto passivo– una persona della famiglia o comunque convivente - si comprende che il delittoè configurabile nelle relazioni tra consanguinei o - in alternativa - nelle relazionitra conviventi.È nelle relazioni di fatto, dunque, che il venir meno della convivenza puòessere ostativo alla configurabilità dei maltrattamenti, secondo la direttriceesegetica tracciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2021 che –dall’angolo prospettico del divieto di analogia in materia penale – ha delineato ildiscrimen tra il reato di cui all’art. 572 cod. pen. e quello di cui all’art. 612-bis,comma secondo, cod. pen., e ha ammonito in ordine alla praticabilità di unadiffusa opzione interpretativa, di natura valoriale, invalsa nei pronunciamenti diquesta Corte prima della riformulazione ultima della disposizione, che avevadilatato, appunto, la nozione di convivenza.Quanto alle relazioni tra familiari, un orientamento consolidato di legittimità– aderente alla lettera della legge - ha invece puntualizzato che il reato dimaltrattamenti è configurabile anche in mancanza di convivenza, o anche dopola sua cessazione.

Fa eccezione l’ipotesi in cui i vincoli di solidarietà, checostituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venutimeno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti (Sez. 6, n. 19839del 07/04/2022, G., Rv. 283465 – 01; Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S., Rv.278358).Tale impostazione si fonda su un'interpretazione teleologicamente orientatadella fattispecie, suggerita dall'oggettività giuridica del reato, collocato nel CapoIV del titolo XI, intitolato "Dei delitti contro l'assistenza familiare" e dallanecessità di perimetrarne il campo operativo; la delimitazione così operata vale «a bilanciare la poca tassatività della condotta materiale ("trattare male"), solo inparte "riempita" dalla giurisprudenza e suscettibile di comprendere lemanifestazioni comportamentali più varie che, intanto assumono rilievo penale,in quanto siano realizzate da soggetti titolari di particolari vincoli di solidarietà»(Sez. 6, n. 19839 del 07/04/2022, G., cit.).In tale prospettiva non sarebbe sufficiente, ai fini della integrazione delreato, il solo rapporto di familiarità, ancorché tra consanguinei – nella specie, tramadre e figlio e tra fratelli – ove si sia verificata la totale disgregazione delnucleo familiare e non sia sopravvissuta alcuna aspettativa di assistenza e direciproco affidamento.3.2.

Ebbene, anche aderendo a tale linea ricostruttiva, che ulteriormentedelimita l’alveo applicativo della fattispecie, nel caso in esame la cessazione deivincoli solidaristici tra le parti, dedotta dalla difesa, è volta a sollecitare unaalternativa lettura delle risultanze istruttorie, il che, notoriamente, esula dalsindacato di questa Corte di legittimità (per tutte v.

Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke,Rv. 203428), specie in presenza di una c.d. doppia conforme, in cui le sentenzedi merito si integrano a formare un unitario corpo argomentativo.Dalla sentenza di appello non si evince affatto che la frequentazione delricorrente con la madre, nonché con il fratello, si fosse interrotta prima dei fatti,posto che negli anni dal 2020 al 2024, dopo la separazione dalla moglie ed unapermanenza in comunità terapeutica, egli si era trasferito presso l’abitazionematerna, nonché sede dell’azienda di famiglia, alle cui dipendenze lavorava, edove, per circa due mesi, si era stabilito anche il fratello.Il ricorrente dormiva, alternativamente, nell’abitazione della madre o nellasovrastante mansarda, consumando i pasti a casa della madre, e lavoravanell’impresa di trasporti dalla stessa gestita, essendo così inserito stabilmentenella dimensione familiare, in un contesto di reciproca assistenza; e comunque inuna realtà familiare non disgregata.3.2.

Anche la brevità del periodo di interazione dell’imputato con il fratello– circa due mesi - non è ostativa alla configurabilità del reato, non essendorichiesta una durata minima della condotta maltrattante, purché ricorra, comenella specie, la abitualità delle condotte (su cui si veda oltre, sub motivo 5).In tal senso, si è affermato che integra l'elemento oggettivo del delitto dimaltrattamenti il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoriache determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi,senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempoprolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in unlimitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato,che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi dinormalità e persino di accordo con il soggetto passivo. (Sez. 3, n. 6724 del22/11/2017, dep. 2018 D.L., Rv. 272452 – 01).4.

Il secondo motivo, relativo all’elemento psicologico, è infondato.Il dolo del reato di maltrattamenti non richiede la sussistenza di unospecifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla lororappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abitualisofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la solaconsapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, giàposta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez.1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326 - 01).L’abuso alcolico, quale pratica volontaria cui il ricorrente era dedito, non haescluso del tutto la imputabilità, posto che è stato riconosciuto, con appositoaccertamento peritale i cui esiti non sono stati contestati, il solo vizio parziale dimente, sicché non può dirsi elisa la consapevolezza da parte sua delle sofferenzeinferte ai congiunti, e con essa, la componente volontaristica delle condotte.Si rimanda all’esame del quinto motivo quanto al requisito della abitualità.5.

Le censure sviluppate con il terzo motivo, là dove negano lasistematica prevaricazione del ricorrente sui propri congiunti ed enfatizzano ildato della assenza di “asimmetria relazionale” tra le parti, sollecitano, ancorauna volta, una diversa ricostruzione in fatto.Sulla vessatorietà unidirezionale delle condotte del ricorrente vi è, alcontrario, motivazione ampia, a prescindere dagli atteggiamenti asseritamente“attivanti o provocatori” della madre che - per come ricostruiti nelle sentenze –consistevano in meri rimbrotti od esasperate proteste.In ogni caso, ai fini della integrazione del reato in discorso, sarebbegiuridicamente irrilevante la reciprocità delle offese, che hanno certamenteesondato dai limiti della ordinaria litigiosità endofamiliare.Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, a fronte di condotteabitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze,privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiorecapacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elementocostitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succubedell'agente (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107 - 01).6.

Il quarto motivo, vertente sul preteso travisamento delle prove inordine all’episodio del 15 gennaio 2025, con particolare riguardo alla dinamicadella lite culminata nel ferimento di XXXXXXXXXXXXXXXXX, è inammissibileperché interamente declinato in fatto.La difesa stessa assume essere solo “maggiormente plausibile” una ipotesialternativa in ordine alla ricostruzione della genesi dell’episodio – comunqueirrilevante - senza indicarne, né provarne, i presupposti fattuali.Del tutto generiche le censure in ordine alla modalità causativa delle lesioni,prodotte nel corso di una colluttazione che aveva visto XXXXXXXXa detta delladifesa, sovrastare il ricorrente.Si è sottolineata, invero, l’omessa valutazione delle sommarie informazionirese daXXXXXXX e dalla madre dell’imputato, da cui – secondo la tesi difensiva -emergerebbe l’accidentalità della causazione dei graffi al volto di XXXXXXX,dovuta alla circostanza che entrambi i dichiaranti avevano cercato di sedare lacolluttazione, strattonando l’imputato, senza tuttavia spiegare come talealternativa ricostruzione possa essere ritenuta compatibile con la ferita da armada taglio riportata dalla persona offesa.Al contrario, la volontarietà della condotta causativa delle lesioni si fonda suuna narrazione della sequenza secondo la quale si è sviluppata la discussione deltutto scevra da incoerenze logiche.7.

Il quinto motivo, là dove lamenta la mancata derubricazione del reatoin «ipotesi, meno gravi di reato» è generico e reiterativo.La sentenza impugnata – anche richiamando quella di primo grado, sulpunto più diffusa - non evidenzia contraddittorietà né insufficienze sul punto.Sono state ricostruite, alla stregua di un ampio corredo probatorio, lecondotte prevaricatrici del ricorrente che hanno connotato il menage familiare nelperiodo di interesse, evidenziandosi come, al di là della unicità dell’episodio dilesioni, ripetute ed insistite siano state le violenze di natura psicologica, ossia leminacce, anche realizzate con l’uso di coltelli, la distruzione di suppellettili, gliumilianti sputi (v. pag. 10 e ss.).Non, dunque, singoli episodi espressivi di contingente aggressività, ma unaunificante abitualità, che ha esposto le persone offese ad un regime di vitamortificante ed insostenibilmente vessatorio.Va, del resto, ribadito che le singole condotte maltrattanti non devononecessariamente integrare di per sé un illecito e tantomeno illeciti a baseviolenta, configurandosi il reato in presenza di comportamenti che, valutaticomplessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o anche solopsicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera diautodeterminazione (tra le moltissime Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv.285273 – 01; Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617 – 01).Ancora una volta la contraria prospettazione del ricorrente si limita asollecitare una divergente ricostruzione storica dei fatti, per farne discendere unnon meglio precisato e più riduttivo inquadramento giuridico.8.In relazione alla configurabilità della circostanza di cui all’art. 61,comma primo, n. 5), cod. pen., oggetto del sesto motivo, le doglianze sono nonmeno generiche.Con impostazione giuridicamente corretta e senza alcuna illogicitàargomentativa la condizione di minorata difesa della madre dell’imputato è statacorrelata alla patologia oncologica da cui la stessa era affetta.Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, lecircostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato,devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità delsoggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta dellepredette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez.

U, n. 40275 del15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02).A fronte di una condotta aggressiva, implicante, in diverse suemanifestazioni, il contatto con la vittima, si è adeguatamente motivato come lamaggiore fragilità fisica, ma anche psicologica della madre – indotta dallamalattia – ne avessero scemato la capacità reattiva.Si è dunque individuata, a fondamento dell’aggravante, una condizione dipersona che l’agente ha sfruttato per perpetrare le proprie condotte vessatorie(v.

Sez. 2, n. 46677 del 20/09/2019, Ariolfo, nella quale la circostanzaaggravante de qua era stata contestata e ritenuta non solo in relazione all'etàavanzata delle persone offese, ma valorizzando anche «le loro difese diminuitedallo stato di malattia…»).9.

Versato in fatto e ancor più generico è il settimo motivo, che lamenta lamancanza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni ex art. 582 cod. pen.Vi è, peraltro, un salto logico nell’argomentare che il graffio riportato in voltodal fratello dell’imputato, procurato da un’arma da taglio, sia stato causato dauna condotta involontaria, per il fatto che questi, nel frangente, sarebbe statostrattonato sia dalXXXXXXXX sia dalla propria madre, che intendevano sedarlo.A tutto concedere, la lesione troverebbe pur sempre la sua genesi in unacolluttazione in cui l’imputato aveva brandito un coltello, con evidente finalitàaggressiva.10.

Le censure di cui all’ottavo motivo, con riguardo alle aggravanti di cuiall’art. 585, comma primo, in relazione all'art. 577, comma secondo, e all’art.576, comma quinto, cod. pen., sono manifestamente infondate.

L’aggravantepresuppone che la commissione del fatto avvenga in occasione del delitto dimaltrattamenti, delitto che è stato compiutamente ricostruito nelle sentenze dimerito.Nei confronti del fratello, l’aggravante di cui all’art. 577 cod. pen. è poiintegrata a prescindere dalla esistenza di una relazione di stabile convivenza o dinatura affettiva, con legami di reciproca assistenza e protezione, tra le parti.11.

Quanto al nono motivo, è stato fatto uso da parte dell’imputato di duecoltelli da cucina.Il richiamo alla mancanza di punta acuta del coltello è un elemento in fattoirrilevante.Viene evocata la distinzione espressa in un arresto di questa Corte (Sez. 1,n. 17255 del 01/04/2019 Naccarato, Rv. 275252 – 01) secondo cui, ai fini dellaqualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsiriferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta edella lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti leparticolarità di costruzione dello strumento (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutoche erroneamente i giudici di merito avessero riqualificato il reato ascrittoall'imputato ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., ritenendo armapropria il coltello, del cui porto ingiustificato era chiamato a rispondere, inragione soltanto della presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama,mancando in atti la prova che la lama fosse dotata di due taglienti).Di contro, con riguardo alle lesioni personali, testualmente devono intendersiper armi tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato dalla legge ilporto in modo assoluto o senza giustificato motivo.Ed invero, rientrano nella nozione di "arma” tutti gli strumenti atti adoffendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo (Sez.

F., n. 29549del 27/07/2006, Rv. 235306 – 01).Ancor più inconferente il dato che la visione del coltello non abbia prodottonella madre del ricorrente alcun turbamento psichico, così come irrilevante èanche la minima entità dei graffi, in quanto destinata ad incidere sulla entitàdelle lesioni, non certo sulla configurabilità della aggravante.12.

In punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corteterritoriale ha rimarcato che non si rilevano in atti specifici elementi positivivalutabili a favore, avendo l’imputato to riportato una pluralità di condannerecenti per guida in stato di ebbrezza e non rilevando l’osservanza delleprescrizioni delle misure cautelari gradatamente applicategli, in quanto contegnodovuto, a pena di sanzioni penali o di aggravamento del titolo; e ciò a frontedella gravità e della durata delle condotte come complessivamente descritte nelladuplice pronuncia conforme.La motivazione è, dunque, adeguata, avendo tenuto conto dei parametricommisurativi di cui all’art. 133 cod. pen.Ed invero, ai fini del riconoscimento di tali elementi di attenuazione, ilgiudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singoladeduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2,n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601).Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen.,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01).13.

Quanto all’undicesimo motivo, la deduzione inerente alla misura disicurezza definitiva applicata ed alla sua durata è generica.Di tenore vago è la doglianza relativa alla mancanza di una corretta ecompleta prognosi in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato – intesa comepossibilità di condotte reiterative - in ordine a tutti i parametri indicati dagli artt.203 e 208 cod. pen.La persistente pericolosità sociale, correlata a disturbo border line dipersonalità, è stata accertata dal perito nominato dal primo Giudice.L’applicazione della misura della libertà vigilata con obbligo di permanenzapresso una struttura a doppia diagnosi per la durata di anni due è stata dispostasul presupposto della persistenza della pericolosità sociale psichiatrica -abbisognevole di contenimento con adeguato trattamento psichiatricopsicoterapeutico, da modulare in concreto a cura del Centro di [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla presa in carico – per un periodo di almeno due anni, avutoriguardo alla data dei fatti ed all’esito della osservazione avvenuta durante ilgiudizio.La valutazione del perito, anche in ordine alla durata della misura, ha tenutoconto della necessità di applicazione di un trattamento psicofarmacologico e diadeguate terapie per la riduzione della aggressività e della dipendenza alcolica,ossia per la attenuazione del quadro psicopatologico complessivo.In ogni caso, come correttamente argomentato in sentenza, la incompletavalutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. avrebbe potuto incideresull’an – su cui non vi è stata censura - e non sulla durata della misura, di cui sichiede la riduzione.Richiesta certamente intempestiva, a fronte del meccanismo bifasicorisultante dal disposto degli art. 208 e 228 cod. pen. il quale implica il concretoaccertamento, da parte del Magistrato di sorveglianza, del permanere dellacondizione di pericolosità sociale all’atto della sua applicazione secondo la regolagenerale che disciplina le misure di sicurezza.14.

Al rigetto conseguono la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché la condanna alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Perugia conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;l e t t a l a m e m o r i a d e l d i f e n s o r e d e l l e p a r t icivili,XXXXXXXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto respingersi il ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso richiamandone succintamente i contenuti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia, inparziale riforma di quella pronunciata il 10 dicembre 2024 dal Giudicedell’udienza preliminare di Perugia all’esito di giudizio abbreviato - condizionatoall’espletamento di perizia psichiatrica - ha ridotto la pena inflitta all’imputatoXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di maltrattamenti aggravati e di lesioniaggravate ai sensi degli artt. 577, comma 2, 576, comma 5, e 585, comma 2, n.2, cod. pen., commessi nei confronti della madre XXXXXXXXXXXXXX e delfratello XXXXXXXXXXXXXXXXX, alla misura di anni due e mesi quattro direclusione e ha confermato le ulteriori statuizioni, tra cui l’applicazione dellalibertà vigilata per anni due, con obbligo di permanenza presso una struttura adoppia diagnosi, nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti dalle particivili costituite,XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX da liquidare inseparato giudizio.2. Nel proposto ricorso, l’imputato, per il tramite del difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolato undici motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo, si deducono inosservanza ed erroneaapplicazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 572 cod. pen., permancanza dell’elemento oggettivo, manifesta illogicità motivazionale, nonchétravisamento probatorio.Non è configurabile il requisito della convivenza, intesa come comunitàconnotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra iprotagonisti della vicenda processuale, posto che: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXfratello dell’imputato, si era trasferito da oltre dieci anni in Germania, da doverientrava poche volte l’anno e, solo nel 2023, si era trattenuto presso l’abitazionematerna per tre settimane; b) XXXXXXXXXXXXXXX madre dell’imputato, nonaveva con lo stesso rapporti di assistenza morale o materiale, né comunanza divita, in quanto ilricorrente, dopo una convivenza more uxorio e una permanenzain struttura di recupero, aveva ripreso a frequentarla dopo il giugno 2020esclusivamente per motivi di lavoro, atteso che l’azienda di trasporti di famigliaaveva sede presso l’abitazione di lei.2.2.Con il secondo motivo si deducono inosservanza o erroneaapplicazione di legge, nonché manifesta illogicità motivazionale, in relazioneall’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen. nonchétravisamento probatorio quanto ad episodi specificamente contestati.I rapporti tra il ricorrente e la madre erano connotati da discussioniestremamente accese, ma comunque espressive di ordinaria litigiosità, nonavendo l’imputato mai inteso porre in essere vessazioni in danno dei propricongiunti, né la persona offesa era mai stata succube.La stessa persona offesa aveva finito col riconoscere che le intemperanzedel figlio dipendevano esclusivamente dalla dipendenza alcolica.In ogni caso, era mancata l’abitualità delle condotte, espressive dicontingente aggressività.2.3. Con il terzo motivo, si deducono inosservanza o erronea applicazionedi legge in relazione al reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi etravisamento probatorio.Non sarebbe configurabile il reato di cui all’art. 572 cod. pen., stante lareciprocità delle condotte. La madre del ricorrente non era affatto soggiogatadagli agiti di lui, essendo una figura genitoriale - come affermato dal perito -“attivante e provocatrice”. Analogamente, non poteva ritenersi succube delricorrente il fratello.2.4. Con il quarto motivo si deducono inosservanza o erronea applicazionedi legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. ed erronea valutazione delmateriale probatorio, con riferimento all’episodio del 15 gennaio 2024.La Corte aveva assertivamente valutato implausibile l’alternativa versionedella origine della lite indicata dall’imputato.In realtà, con il fratello, intervenuto in una discussione tra lo stessoricorrente e la madre, vi era stata una colluttazione in cui XXXXXXX lo avevafisicamente sovrastato, al punto da intimargli di andarsene da casa, e nelfrangente, il suo ferimento era stato accidentale.2.5. Con il quinto motivo si deducono inosservanza o erronea applicazionedi legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 572 cod. pen., quantoalla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo a), posto che, in mancanza diuna persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità delle presuntevittime - che avevano, anzi, provocato il ricorrente, determinandone le reazioni -il reato di maltrattamenti avrebbe dovuto essere derubricato in quelli di minacciaed ingiuria.2.6. Con il sesto motivo si deducono inosservanza o erronea applicazionedi legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 61, comma primo, n. 5),cod. pen., non essendo configurabile una condizione di minorata difesa conriferimento alla madre dell’imputato, nonostante la patologia oncologica da cui lastessa era affetta e la sottoposizione a cure chemioterapiche, in mancanza dielementi concreti significativi di particolare vulnerabilità.2.7. Con il settimo motivo si lamentano violazione di legge e vizicumulativi di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di lesioniex art. 582 cod. pen.Il lieve graffio – con prognosi di soli 5 giorni - riportato dal fratellodell’imputato sarebbe stato causato da una condotta involontaria di questi, ilquale, nel frangente, era strattonato sia dalXXXXXXX, sia dalla propria madre.2.8. Con l’ottavo motivo si deducono violazione di legge con riguardo allaaggravante di cui all’art. 585, comma primo, in relazione all'art. 577, commasecondo, e all’art. 576, comma quinto, cod. pen.L’aggravante non è configurabile in quanto non vi è mai stata alcunastabile convivenza o relazione affettiva, con legami di reciproca assistenza eprotezione, tra l’imputato e le persone offese.2.9. Con il nono motivo si denuncianoinosservanza o erronea applicazionedi legge e vizi di motivazione con riguardo all'art.585, comma secondo, n. 2)cod. pen., per l’insussistenza della relativa aggravante, e travisamento delleprove.Come è dato evincere dalla documentazione fotografica, i coltelli con iquali sarebbe stata procurata la lesione, di minima entità (in quanto consistita inpochi graffi), sono comuni coltelli da cucina, la cui visione non avrebbe prodottonella madre dell’imputato alcun turbamento psichico.2.10. Con il decimo motivo, si lamentanoinosservanza o erroneaapplicazione dell'art.192 cod. proc. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen., nonché vizidi motivazione in ordine in ordine al trattamento sanzionatorio, per il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della penairrogata.L’imputato non è gravato da precedenti penali specifici.Le condanne, risalenti al 2016 e al 2017, per guida in stato di ebbrezza,sono invero correlate al vizio parziale di mente riconosciuto dal perito, mentre ireati commessi nel 2021 e 2022 si sono estinti per l’esito positivo del lavoro dipubblica utilità.Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebberodovuto essere altresì valutati: la giovane età dell’imputato alla data dei fatti;l’atteggiamento collaborativo all’atto dell’arresto (per non essersi dato allafuga); la positiva condotta tenuta durante la restrizione carceraria stantel’intrapreso percorso terapeutico; l’osservanza, senza trasgressioni, della misuradel divieto di avvicinamento, con correlati divieti di comunicazione, alle personeoffese.Le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riferite ad entrambi ireati contestati - siccome inerenti alla personalità dell’agente – e riconosciute inrapporto di equivalenza ovvero di prevalenza sulle aggravanti contestate.2.11. Con l’undicesimo motivo, si deducono inosservanza ovvero erroneaapplicazione dell'art.192 cod. proc. pen. e degli artt. 202 e 228 con pen., nonchèvizi di motivazione in ordine alla mancata riduzione della durata della misura disicurezza. La misura della libertà vigilata, con obbligo di permanenza presso unastruttura a doppia diagnosi per la durata di anni due, è stata imposta sulla basedegli esiti della relazione peritale, in mancanza di una corretta e completaprognosi in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato in ordine a tutti iparametri normativi.Avrebbe dovuto essere considerata, al riguardo, la sottoposizione delricorrente alla esperienza carceraria per un periodo di undici mesi, che haprodotto un significativo effetto deterrente, anche alla luce dell’espletatopercorso riabilitativo, come del resto già rilevato dal Giudice per le indaginipreliminari, che ha attestato una progressiva presa di coscienza, da parte dellostesso, della propria condizione patologica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.2. Prima di esaminare partitamente i diversi motivi, va premesso chequasi tutti denunciano travisamento probatorio.In realtà, nella enunciazione del vizio, la difesa omette persino di individuarei profili specifici che sarebbero stati oggetto di distorsione valutativa. Per lagenericità di tali asserzioni, le censure sono inammissibili (v. in tal senso Sez. 5,n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv.274816), a prescindere dal dato che - come vedremo - per lo più si risolvono,e non consentite riletture del compendio istruttorio.3. Il primo motivo si articola in diversi profili.3.1. Si è dedotta, anzitutto, la non configurabilità del contestato delitto dimaltrattamenti ai sensi dell’art. 572 cod. pen., in assenza del requisito dellaconvivenza.Il delitto risulta commesso in epoca anteriore alla novellazione di cui all'art.1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181 (che ha incluso nel noverodelle parti lese anche la persona non più convivente, ove tra la stessa e ilsoggetto agente sussista un vincolo nascente dalla filiazione), ma lariformulazione della disposizione non ha comunque inciso sulla vicendaprocessuale, che attiene a rapporti tra componenti della famiglia anagrafica.Con riferimento a tali soggetti, dalla lettera della fattispecie incriminatrice, inparticolare dall’uso della disgiuntiva “o” nella individuazione del soggetto passivo– una persona della famiglia o comunque convivente - si comprende che il delittoè configurabile nelle relazioni tra consanguinei o - in alternativa - nelle relazionitra conviventi.È nelle relazioni di fatto, dunque, che il venir meno della convivenza puòessere ostativo alla configurabilità dei maltrattamenti, secondo la direttriceesegetica tracciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2021 che –dall’angolo prospettico del divieto di analogia in materia penale – ha delineato ildiscrimen tra il reato di cui all’art. 572 cod. pen. e quello di cui all’art. 612-bis,comma secondo, cod. pen., e ha ammonito in ordine alla praticabilità di unadiffusa opzione interpretativa, di natura valoriale, invalsa nei pronunciamenti diquesta Corte prima della riformulazione ultima della disposizione, che avevadilatato, appunto, la nozione di convivenza.Quanto alle relazioni tra familiari, un orientamento consolidato di legittimità– aderente alla lettera della legge - ha invece puntualizzato che il reato dimaltrattamenti è configurabile anche in mancanza di convivenza, o anche dopola sua cessazione. Fa eccezione l’ipotesi in cui i vincoli di solidarietà, checostituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venutimeno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti (Sez. 6, n. 19839del 07/04/2022, G., Rv. 283465 – 01; Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S., Rv.278358).Tale impostazione si fonda su un'interpretazione teleologicamente orientatadella fattispecie, suggerita dall'oggettività giuridica del reato, collocato nel CapoIV del titolo XI, intitolato "Dei delitti contro l'assistenza familiare" e dallanecessità di perimetrarne il campo operativo; la delimitazione così operata vale «a bilanciare la poca tassatività della condotta materiale ("trattare male"), solo inparte "riempita" dalla giurisprudenza e suscettibile di comprendere lemanifestazioni comportamentali più varie che, intanto assumono rilievo penale,in quanto siano realizzate da soggetti titolari di particolari vincoli di solidarietà»(Sez. 6, n. 19839 del 07/04/2022, G., cit.).In tale prospettiva non sarebbe sufficiente, ai fini della integrazione delreato, il solo rapporto di familiarità, ancorché tra consanguinei – nella specie, tramadre e figlio e tra fratelli – ove si sia verificata la totale disgregazione delnucleo familiare e non sia sopravvissuta alcuna aspettativa di assistenza e direciproco affidamento.3.2. Ebbene, anche aderendo a tale linea ricostruttiva, che ulteriormentedelimita l’alveo applicativo della fattispecie, nel caso in esame la cessazione deivincoli solidaristici tra le parti, dedotta dalla difesa, è volta a sollecitare unaalternativa lettura delle risultanze istruttorie, il che, notoriamente, esula dalsindacato di questa Corte di legittimità (per tutte v. Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke,Rv. 203428), specie in presenza di una c.d. doppia conforme, in cui le sentenzedi merito si integrano a formare un unitario corpo argomentativo.Dalla sentenza di appello non si evince affatto che la frequentazione delricorrente con la madre, nonché con il fratello, si fosse interrotta prima dei fatti,posto che negli anni dal 2020 al 2024, dopo la separazione dalla moglie ed unapermanenza in comunità terapeutica, egli si era trasferito presso l’abitazionematerna, nonché sede dell’azienda di famiglia, alle cui dipendenze lavorava, edove, per circa due mesi, si era stabilito anche il fratello.Il ricorrente dormiva, alternativamente, nell’abitazione della madre o nellasovrastante mansarda, consumando i pasti a casa della madre, e lavoravanell’impresa di trasporti dalla stessa gestita, essendo così inserito stabilmentenella dimensione familiare, in un contesto di reciproca assistenza; e comunque inuna realtà familiare non disgregata.3.2. Anche la brevità del periodo di interazione dell’imputato con il fratello– circa due mesi - non è ostativa alla configurabilità del reato, non essendorichiesta una durata minima della condotta maltrattante, purché ricorra, comenella specie, la abitualità delle condotte (su cui si veda oltre, sub motivo 5).In tal senso, si è affermato che integra l'elemento oggettivo del delitto dimaltrattamenti il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoriache determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi,senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempoprolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in unlimitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato,che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi dinormalità e persino di accordo con il soggetto passivo. (Sez. 3, n. 6724 del22/11/2017, dep. 2018 D.L., Rv. 272452 – 01).4. Il secondo motivo, relativo all’elemento psicologico, è infondato.Il dolo del reato di maltrattamenti non richiede la sussistenza di unospecifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla lororappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abitualisofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la solaconsapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, giàposta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez.1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326 - 01).L’abuso alcolico, quale pratica volontaria cui il ricorrente era dedito, non haescluso del tutto la imputabilità, posto che è stato riconosciuto, con appositoaccertamento peritale i cui esiti non sono stati contestati, il solo vizio parziale dimente, sicché non può dirsi elisa la consapevolezza da parte sua delle sofferenzeinferte ai congiunti, e con essa, la componente volontaristica delle condotte.Si rimanda all’esame del quinto motivo quanto al requisito della abitualità.5. Le censure sviluppate con il terzo motivo, là dove negano lasistematica prevaricazione del ricorrente sui propri congiunti ed enfatizzano ildato della assenza di “asimmetria relazionale” tra le parti, sollecitano, ancorauna volta, una diversa ricostruzione in fatto.Sulla vessatorietà unidirezionale delle condotte del ricorrente vi è, alcontrario, motivazione ampia, a prescindere dagli atteggiamenti asseritamente“attivanti o provocatori” della madre che - per come ricostruiti nelle sentenze –consistevano in meri rimbrotti od esasperate proteste.In ogni caso, ai fini della integrazione del reato in discorso, sarebbegiuridicamente irrilevante la reciprocità delle offese, che hanno certamenteesondato dai limiti della ordinaria litigiosità endofamiliare.Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, a fronte di condotteabitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze,privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiorecapacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elementocostitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succubedell'agente (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107 - 01).6. Il quarto motivo, vertente sul preteso travisamento delle prove inordine all’episodio del 15 gennaio 2025, con particolare riguardo alla dinamicadella lite culminata nel ferimento di XXXXXXXXXXXXXXXXX, è inammissibileperché interamente declinato in fatto.La difesa stessa assume essere solo “maggiormente plausibile” una ipotesialternativa in ordine alla ricostruzione della genesi dell’episodio – comunqueirrilevante - senza indicarne, né provarne, i presupposti fattuali.Del tutto generiche le censure in ordine alla modalità causativa delle lesioni,prodotte nel corso di una colluttazione che aveva visto XXXXXXXXa detta delladifesa, sovrastare il ricorrente.Si è sottolineata, invero, l’omessa valutazione delle sommarie informazionirese daXXXXXXX e dalla madre dell’imputato, da cui – secondo la tesi difensiva -emergerebbe l’accidentalità della causazione dei graffi al volto di XXXXXXX,dovuta alla circostanza che entrambi i dichiaranti avevano cercato di sedare lacolluttazione, strattonando l’imputato, senza tuttavia spiegare come talealternativa ricostruzione possa essere ritenuta compatibile con la ferita da armada taglio riportata dalla persona offesa.Al contrario, la volontarietà della condotta causativa delle lesioni si fonda suuna narrazione della sequenza secondo la quale si è sviluppata la discussione deltutto scevra da incoerenze logiche.7. Il quinto motivo, là dove lamenta la mancata derubricazione del reatoin «ipotesi, meno gravi di reato» è generico e reiterativo.La sentenza impugnata – anche richiamando quella di primo grado, sulpunto più diffusa - non evidenzia contraddittorietà né insufficienze sul punto.Sono state ricostruite, alla stregua di un ampio corredo probatorio, lecondotte prevaricatrici del ricorrente che hanno connotato il menage familiare nelperiodo di interesse, evidenziandosi come, al di là della unicità dell’episodio dilesioni, ripetute ed insistite siano state le violenze di natura psicologica, ossia leminacce, anche realizzate con l’uso di coltelli, la distruzione di suppellettili, gliumilianti sputi (v. pag. 10 e ss.).Non, dunque, singoli episodi espressivi di contingente aggressività, ma unaunificante abitualità, che ha esposto le persone offese ad un regime di vitamortificante ed insostenibilmente vessatorio.Va, del resto, ribadito che le singole condotte maltrattanti non devononecessariamente integrare di per sé un illecito e tantomeno illeciti a baseviolenta, configurandosi il reato in presenza di comportamenti che, valutaticomplessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o anche solopsicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera diautodeterminazione (tra le moltissime Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv.285273 – 01; Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617 – 01).Ancora una volta la contraria prospettazione del ricorrente si limita asollecitare una divergente ricostruzione storica dei fatti, per farne discendere unnon meglio precisato e più riduttivo inquadramento giuridico.8.In relazione alla configurabilità della circostanza di cui all’art. 61,comma primo, n. 5), cod. pen., oggetto del sesto motivo, le doglianze sono nonmeno generiche.Con impostazione giuridicamente corretta e senza alcuna illogicitàargomentativa la condizione di minorata difesa della madre dell’imputato è statacorrelata alla patologia oncologica da cui la stessa era affetta.Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, lecircostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato,devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità delsoggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta dellepredette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02).A fronte di una condotta aggressiva, implicante, in diverse suemanifestazioni, il contatto con la vittima, si è adeguatamente motivato come lamaggiore fragilità fisica, ma anche psicologica della madre – indotta dallamalattia – ne avessero scemato la capacità reattiva.Si è dunque individuata, a fondamento dell’aggravante, una condizione dipersona che l’agente ha sfruttato per perpetrare le proprie condotte vessatorie(v. Sez. 2, n. 46677 del 20/09/2019, Ariolfo, nella quale la circostanzaaggravante de qua era stata contestata e ritenuta non solo in relazione all'etàavanzata delle persone offese, ma valorizzando anche «le loro difese diminuitedallo stato di malattia…»).9. Versato in fatto e ancor più generico è il settimo motivo, che lamenta lamancanza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni ex art. 582 cod. pen.Vi è, peraltro, un salto logico nell’argomentare che il graffio riportato in voltodal fratello dell’imputato, procurato da un’arma da taglio, sia stato causato dauna condotta involontaria, per il fatto che questi, nel frangente, sarebbe statostrattonato sia dalXXXXXXXX sia dalla propria madre, che intendevano sedarlo.A tutto concedere, la lesione troverebbe pur sempre la sua genesi in unacolluttazione in cui l’imputato aveva brandito un coltello, con evidente finalitàaggressiva.10. Le censure di cui all’ottavo motivo, con riguardo alle aggravanti di cuiall’art. 585, comma primo, in relazione all'art. 577, comma secondo, e all’art.576, comma quinto, cod. pen., sono manifestamente infondate. L’aggravantepresuppone che la commissione del fatto avvenga in occasione del delitto dimaltrattamenti, delitto che è stato compiutamente ricostruito nelle sentenze dimerito.Nei confronti del fratello, l’aggravante di cui all’art. 577 cod. pen. è poiintegrata a prescindere dalla esistenza di una relazione di stabile convivenza o dinatura affettiva, con legami di reciproca assistenza e protezione, tra le parti.11. Quanto al nono motivo, è stato fatto uso da parte dell’imputato di duecoltelli da cucina.Il richiamo alla mancanza di punta acuta del coltello è un elemento in fattoirrilevante.Viene evocata la distinzione espressa in un arresto di questa Corte (Sez. 1,n. 17255 del 01/04/2019 Naccarato, Rv. 275252 – 01) secondo cui, ai fini dellaqualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsiriferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta edella lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti leparticolarità di costruzione dello strumento (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutoche erroneamente i giudici di merito avessero riqualificato il reato ascrittoall'imputato ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., ritenendo armapropria il coltello, del cui porto ingiustificato era chiamato a rispondere, inragione soltanto della presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama,mancando in atti la prova che la lama fosse dotata di due taglienti).Di contro, con riguardo alle lesioni personali, testualmente devono intendersiper armi tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato dalla legge ilporto in modo assoluto o senza giustificato motivo.Ed invero, rientrano nella nozione di "arma” tutti gli strumenti atti adoffendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo (Sez. F., n. 29549del 27/07/2006, Rv. 235306 – 01).Ancor più inconferente il dato che la visione del coltello non abbia prodottonella madre del ricorrente alcun turbamento psichico, così come irrilevante èanche la minima entità dei graffi, in quanto destinata ad incidere sulla entitàdelle lesioni, non certo sulla configurabilità della aggravante.12. In punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corteterritoriale ha rimarcato che non si rilevano in atti specifici elementi positivivalutabili a favore, avendo l’imputato to riportato una pluralità di condannerecenti per guida in stato di ebbrezza e non rilevando l’osservanza delleprescrizioni delle misure cautelari gradatamente applicategli, in quanto contegnodovuto, a pena di sanzioni penali o di aggravamento del titolo; e ciò a frontedella gravità e della durata delle condotte come complessivamente descritte nelladuplice pronuncia conforme.La motivazione è, dunque, adeguata, avendo tenuto conto dei parametricommisurativi di cui all’art. 133 cod. pen.Ed invero, ai fini del riconoscimento di tali elementi di attenuazione, ilgiudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singoladeduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2,n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601).Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen.,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01).13. Quanto all’undicesimo motivo, la deduzione inerente alla misura disicurezza definitiva applicata ed alla sua durata è generica.Di tenore vago è la doglianza relativa alla mancanza di una corretta ecompleta prognosi in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato – intesa comepossibilità di condotte reiterative - in ordine a tutti i parametri indicati dagli artt.203 e 208 cod. pen.La persistente pericolosità sociale, correlata a disturbo border line dipersonalità, è stata accertata dal perito nominato dal primo Giudice.L’applicazione della misura della libertà vigilata con obbligo di permanenzapresso una struttura a doppia diagnosi per la durata di anni due è stata dispostasul presupposto della persistenza della pericolosità sociale psichiatrica -abbisognevole di contenimento con adeguato trattamento psichiatricopsicoterapeutico, da modulare in concreto a cura del Centro di [OSCURATO:PERSONA] provvederà alla presa in carico – per un periodo di almeno due anni, avutoriguardo alla data dei fatti ed all’esito della osservazione avvenuta durante ilgiudizio.La valutazione del perito, anche in ordine alla durata della misura, ha tenutoconto della necessità di applicazione di un trattamento psicofarmacologico e diadeguate terapie per la riduzione della aggressività e della dipendenza alcolica,ossia per la attenuazione del quadro psicopatologico complessivo.In ogni caso, come correttamente argomentato in sentenza, la incompletavalutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. avrebbe potuto incideresull’an – su cui non vi è stata censura - e non sulla durata della misura, di cui sichiede la riduzione.Richiesta certamente intempestiva, a fronte del meccanismo bifasicorisultante dal disposto degli art. 208 e 228 cod. pen. il quale implica il concretoaccertamento, da parte del Magistrato di sorveglianza, del permanere dellacondizione di pericolosità sociale all’atto della sua applicazione secondo la regolagenerale che disciplina le misure di sicurezza.14. Al rigetto conseguono la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché la condanna alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Perugia conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.