CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 08023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5-43361/2023 [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività, giacché trasmesso alla Cancelleria del giudice a quo solo in data 11 novembre 2023, oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 585, corna 1, lett. c), dalla data di scadenza del termine (90 giorni) assegnato dal giudice per il deposito delle motivazioni della sentenza emessa il 7 giugno 2023 (sent. dep. entro il 5 settembre 2023); a tale termine (20 ottobre 2023) devono aggiungersi 15 giorni (processo in absentia) indicati al comma 1 bis dello stesso art. 585 cod. proc. pen.; il termine scadeva pertanto il 4 novembre 2023 (20 ottobre più 15 gg.). La declaratoria di inammissibilità va adottata con procedura de plano per l'aspetto obiettivo del vizio rilevato (manifesta intempestività), ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.