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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13104/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Pavia, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo dichiarato il ricorrente di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via Celimontana n. 38 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1972, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.

T9V01H101715/2012, attinente ad Irpef ed accessori in relazione all'anno 2007.

L'Amministrazione finanziaria riteneva che il contribuente avesse conseguito una plusvalenza non dichiarata, mediante la vendita di un terreno edificabile di cui era comproprietario. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva procedura di accertamento con adesione, che però non sortiva esito positivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso avverso l'avviso di accertamento, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, contestando, in primo luogo, che il prezzo di compravendita del terreno, come stimato dall'Amministrazione finanziaria, era stato quantificato sulla base del valore definito mediante procedimento di accertamento con adesione svoltosi con l'originario comproprietario del bene, una procedura cui l'odierno ricorrente era però rimasto del tutto estraneo, sebbene l'Amministrazione affermasse che il contribuente aveva partecipato alla procedura mediante rappresentante.

In corso di causa, manifestata dal Bussolini l'intenzione di proporre querela di falso avverso i documenti invocati dall'Ente impositore per affermare la sua partecipazione al procedimento di adesione, l'Ente impositore dichiarava che non intendeva avvalersi di tali documenti.

Inoltre, il ricorrente censurava ancora l'agire dell'Amministrazione finanziaria, per aver ritenuto di poter determinare il valore della pretesa plusvalenza percepita in conseguenza della vendita dell'immobile, ai fini Irpef, esclusivamente sulla base del valore del bene che riteneva di avere accertato ai fini dell'imposta di registro.

La CTP riteneva che la pretesa dell'Amministrazione finanziaria fosse rimasta sfornita di prova, pertanto accoglieva il ricorso proposto dal contribuente ed annullava l'avviso di accertamento.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, l'Amministrazione finanziaria spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

Il contribuente si costituiva per resistere e proponeva anche appello incidentale avente ad oggetto le spese di lite, che erano state dichiarate compensate tra le parti dalla CTP.

La CTR riteneva che, in conseguenza del procedimento con adesione, si fosse comunque giunti ad un accertamento del valore del terreno compravenduto utilizzabile anche nei confronti del Bussolini, ed in conseguenza riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell'avviso di accertamento impugnato.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a sette motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il primo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della sentenza a causa dell'omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e comunque, in subordine, lamenta il vizio di motivazione della decisione del giudice dell'appello, in conseguenza dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere l'impugnata CTR rilevato la nullità dell'avviso di accertamento notificato al contribuente, perché allo stesso non è stato allegato l'atto di adesione stipulato da altro soggetto, e non conosciuto dal ricorrente.2.

Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000, in cui è incorso il giudice dell'appello per non aver rilevato l'invalidità dell'atto impositivo in conseguenza della violazione del diritto di difesa del contribuente, che non è stato posto in condizione neppure di conoscere effettivamente "la motivazione della pretesa che l'Amministrazione finanziaria avanza nei suoi confronti" (ric., p. 21), perché l'avviso di accertamento risulta fondato su atto non conosciuto dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] critica la violazione degli artt. 115, comma primo, 116, comma secondo, e 132, comma secondo, cod. proc. civ., nonché dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., e dell'art. 111, comma sesto, della Costituzione, in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto che il contribuente abbia avuto conoscenza della liquidazione dell'imposta di registro come concordata tra il comproprietario del terreno e l'Amministrazione finanziaria, e ne abbia pure tratto vantaggio, mentre non vi è prova alcuna che il documento sia stato portato a sua conoscenza.

4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., in cui sono incorsi i giudici di secondo grado per avere ritenuto che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito "elementi motivazionali sufficienti a dar vita all'accertamento della plusvalenza, mentre il contribuente nulla ha dimostrato", sebbene l'unico elemento assicurato dall'Ente impositore si risolve in un accertamento con adesione cui il contribuente è rimasto estraneo, e di cui non conosceva neppure gli esiti, con la conseguenza che non è a lui opponibile.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 5, comma terzo, del D.Lgs. n. 147 del 2015, in cui è incorsa l'impugnata CTR, perché il valore dell'immobile come accertato, o anche definito, ai fini dell'imposta di registro, non può comunque fondare alcuna presunzione circa il valore di compravendita del bene ai fini delle imposte dirette.

6. Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] censura la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e comunque l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata pronuncia sull'appello incidentale condizionato introdotto da esso contribuente e riproduttivo delle contestazioni proposte nel primo grado del giudizio.

7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione dell'art. 42, commi primo e terzo, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere i giudici di secondo grado rilevato il vizio dell'atto impositivo impugnato, conseguente al difetto di legittimazione del suo firmatario.

C‹,_

8. Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente critica, in relazione al profilo della violazione di legge, la decisione adottata dalla CTR, perché il valore del terreno come accertato, o anche definito, ai fini dell'imposta di registro non può comunque fondare alcuna presunzione circa il valore di compravendita del bene ai fini delle imposte dirette.

Appare preferibile trattare per primo questo motivo di contestazione, perché potenzialmente idoneo a comportare la definizione del giudizio.

8.1. In proposito, questa Corte di legittimità ha infatti avuto occasione di chiarire, proponendo un orientamento condivisibile al quale si intende pertanto assicurare continuità, che "in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria", Cass. sez.

V, 8.5.2019, n. 12131, occorrendo solo aggiungere che, nel caso di specie, risulta incontestato che l'accertamento tributario cui l'Amministrazione finanziaria ha proceduto nei confronti del contribuente si basa esclusivamente sul maggior valore del bene immobile venduto, rispetto al prezzo dichiarato, come definito dal comproprietario mediante accertamento con adesione

8.2. Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve essere accolto, perché l'avviso di accertamento impugnato in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] presenta un vizio genetico insanabile.

Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità, pronunciando ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., deve annullare l'avviso di accertamento n.

T9V01H101715/2012, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].9.

Le spese di lite dei gradi di merito, tenuto anche conto delle vicende del giudizio, appare equo che siano dichiarate integralmente compensate tra le parti.

Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.

La Corte, P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'originario atto impositivo notificato al contribuente.

Dichiara integralmente compensate le spese dei gradi di merito tra le parti, e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione in favore del ricorrente, e le liquida in compless

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Pavia, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo dichiarato il ricorrente di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via Celimontana n. 38 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1972, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. T9V01H101715/2012, attinente ad Irpef ed accessori in relazione all'anno 2007. L'Amministrazione finanziaria riteneva che il contribuente avesse conseguito una plusvalenza non dichiarata, mediante la vendita di un terreno edificabile di cui era comproprietario. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva procedura di accertamento con adesione, che però non sortiva esito positivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso avverso l'avviso di accertamento, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, contestando, in primo luogo, che il prezzo di compravendita del terreno, come stimato dall'Amministrazione finanziaria, era stato quantificato sulla base del valore definito mediante procedimento di accertamento con adesione svoltosi con l'originario comproprietario del bene, una procedura cui l'odierno ricorrente era però rimasto del tutto estraneo, sebbene l'Amministrazione affermasse che il contribuente aveva partecipato alla procedura mediante rappresentante. In corso di causa, manifestata dal Bussolini l'intenzione di proporre querela di falso avverso i documenti invocati dall'Ente impositore per affermare la sua partecipazione al procedimento di adesione, l'Ente impositore dichiarava che non intendeva avvalersi di tali documenti. Inoltre, il ricorrente censurava ancora l'agire dell'Amministrazione finanziaria, per aver ritenuto di poter determinare il valore della pretesa plusvalenza percepita in conseguenza della vendita dell'immobile, ai fini Irpef, esclusivamente sulla base del valore del bene che riteneva di avere accertato ai fini dell'imposta di registro. La CTP riteneva che la pretesa dell'Amministrazione finanziaria fosse rimasta sfornita di prova, pertanto accoglieva il ricorso proposto dal contribuente ed annullava l'avviso di accertamento. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, l'Amministrazione finanziaria spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Il contribuente si costituiva per resistere e proponeva anche appello incidentale avente ad oggetto le spese di lite, che erano state dichiarate compensate tra le parti dalla CTP. La CTR riteneva che, in conseguenza del procedimento con adesione, si fosse comunque giunti ad un accertamento del valore del terreno compravenduto utilizzabile anche nei confronti del Bussolini, ed in conseguenza riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell'avviso di accertamento impugnato. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a sette motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della sentenza a causa dell'omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e comunque, in subordine, lamenta il vizio di motivazione della decisione del giudice dell'appello, in conseguenza dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere l'impugnata CTR rilevato la nullità dell'avviso di accertamento notificato al contribuente, perché allo stesso non è stato allegato l'atto di adesione stipulato da altro soggetto, e non conosciuto dal ricorrente.2. Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000, in cui è incorso il giudice dell'appello per non aver rilevato l'invalidità dell'atto impositivo in conseguenza della violazione del diritto di difesa del contribuente, che non è stato posto in condizione neppure di conoscere effettivamente "la motivazione della pretesa che l'Amministrazione finanziaria avanza nei suoi confronti" (ric., p. 21), perché l'avviso di accertamento risulta fondato su atto non conosciuto dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] critica la violazione degli artt. 115, comma primo, 116, comma secondo, e 132, comma secondo, cod. proc. civ., nonché dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., e dell'art. 111, comma sesto, della Costituzione, in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto che il contribuente abbia avuto conoscenza della liquidazione dell'imposta di registro come concordata tra il comproprietario del terreno e l'Amministrazione finanziaria, e ne abbia pure tratto vantaggio, mentre non vi è prova alcuna che il documento sia stato portato a sua conoscenza. 4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., in cui sono incorsi i giudici di secondo grado per avere ritenuto che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito "elementi motivazionali sufficienti a dar vita all'accertamento della plusvalenza, mentre il contribuente nulla ha dimostrato", sebbene l'unico elemento assicurato dall'Ente impositore si risolve in un accertamento con adesione cui il contribuente è rimasto estraneo, e di cui non conosceva neppure gli esiti, con la conseguenza che non è a lui opponibile. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell'art. 5, comma terzo, del D.Lgs. n. 147 del 2015, in cui è incorsa l'impugnata CTR, perché il valore dell'immobile come accertato, o anche definito, ai fini dell'imposta di registro, non può comunque fondare alcuna presunzione circa il valore di compravendita del bene ai fini delle imposte dirette. 6. Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] censura la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e comunque l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata pronuncia sull'appello incidentale condizionato introdotto da esso contribuente e riproduttivo delle contestazioni proposte nel primo grado del giudizio. 7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione dell'art. 42, commi primo e terzo, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere i giudici di secondo grado rilevato il vizio dell'atto impositivo impugnato, conseguente al difetto di legittimazione del suo firmatario. C‹,_ 8. Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente critica, in relazione al profilo della violazione di legge, la decisione adottata dalla CTR, perché il valore del terreno come accertato, o anche definito, ai fini dell'imposta di registro non può comunque fondare alcuna presunzione circa il valore di compravendita del bene ai fini delle imposte dirette. Appare preferibile trattare per primo questo motivo di contestazione, perché potenzialmente idoneo a comportare la definizione del giudizio. 8.1. In proposito, questa Corte di legittimità ha infatti avuto occasione di chiarire, proponendo un orientamento condivisibile al quale si intende pertanto assicurare continuità, che "in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria", Cass. sez. V, 8.5.2019, n. 12131, occorrendo solo aggiungere che, nel caso di specie, risulta incontestato che l'accertamento tributario cui l'Amministrazione finanziaria ha proceduto nei confronti del contribuente si basa esclusivamente sul maggior valore del bene immobile venduto, rispetto al prezzo dichiarato, come definito dal comproprietario mediante accertamento con adesione 8.2. Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve essere accolto, perché l'avviso di accertamento impugnato in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] presenta un vizio genetico insanabile. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità, pronunciando ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., deve annullare l'avviso di accertamento n. T9V01H101715/2012, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].9. Le spese di lite dei gradi di merito, tenuto anche conto delle vicende del giudizio, appare equo che siano dichiarate integralmente compensate tra le parti. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. La Corte, P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'originario atto impositivo notificato al contribuente. Dichiara integralmente compensate le spese dei gradi di merito tra le parti, e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione in favore del ricorrente, e le liquida in compless
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